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L’ampliamento dell’ambito soggettivo: i componenti della classe e la nuova

4. La legge 12 aprile 2019, n 31: una nuova azione di classe a più ampio spettro

5.1. L’ampliamento dell’ambito soggettivo: i componenti della classe e la nuova

Il nuovo art. 840 bis, comma 2, c.p.c. prevede la legittimazione attiva di “ciascun componente della classe” nonché di ogni “organizzazione” o “associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela di predetti diritti”, purchè “iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia”. Sotto entrambi i profili, la disciplina si discosta da quella dell’azione di classe consumeristica, ampliandone i confini403.

I componenti della classe, cioè i titolari dei diritti lesi, potranno quindi essere persone fisiche, enti, soggetti giuridici di ogni natura, compresi soggetti imprenditoriali404,

400 Tribunale di Cagliari 11 aprile 2018, in giustiziacivile.com, con nota di DE DOMINICIS F., Ciò che non fa la

legge, lo fa il giudice, se capace: azione di classe e previsione delle sottoclassi.

401 Si ricordi, per esempio, nell’ambito delle c.d. tobacco litigations, la decisione del caso Codacons c. British American Tobacco (BAT) che ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di classe proposta da alcuni consumatori che attribuivano al fumo la loro dipendenza alla nicotina; il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto, consistente nel timore di ammalarsi, sarebbe stato impossibile da accertare senza accertamenti individuali riferiti alle abitudini personali e alle ragioni che avevano spinto ad iniziare a fumare. Tribunale di Roma 11 aprile 2011, in Foro italiano, 2011, 12, I, col. 3424.

402 MALAVASI M., RICCIARDI G., Op. cit.

403 BRAZZINI S., MUIA’ P.P., Op. cit., p. 66 ss.; MALAVASI M., RICCIARDI G., Op. cit.; PONZANELLI G., La nuova class action, Op. cit.

404 L’articolato normativo non sembra limitare la formazione di una classe costituita da imprese, eventualmente anche organizzate in forma societaria. Si pensi, in particolare, alle – normalmente piccole – imprese economicamente dipendenti da un unico soggetto monopolista del mercato. Queste estensione nei

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associazioni di categoria e pubbliche amministrazioni; in sostanza, ogni soggetto che – pur non essendo consumatore – si trovi in una situazione di squilibrio, oppure che preferisca agire in forma aggregata per convenienza processuale405.

Quanto alla legittimazione autonoma degli enti esponenziali (associazioni e organizzazioni406), si tratta di un’autentica novità. Neppure nella vecchia disciplina dell’art.

140 bis cod. cons., che pure contemplava la tutela degli interessi collettivi, le associazioni dei consumatori disponevano di un simile autonomo diritto di azione; esse potevano solo rappresentare in giudizio il singolo componente della classe. La nuova disciplina appare invece invertita, dal momento che una persona fisica non può agire mediante un ente rappresentante per instaurare un’azione di classe ex 840 bis c.p.c. (fatta salva la possibilità di conferire un mandato con rappresentanza, ipotesi verosimilmente residuale)407.

Secondo le norme, ai fini della legittimazione attiva, gli enti non devono perseguire uno scopo di lucro, il che significa, in sostanza, che i risultati dell’attività svolta devono essere destinati al raggiungimento dello scopo ideale dell’ente e non distribuiti. In aggiunta, sussiste il requisito dell’iscrizione di suddette associazioni ed organizzazioni all’interno di un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia408. Spetterà ad un

decreto del suddetto ministero, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilire i requisiti e le modalità per l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancellazione degli enti nell’elenco ex 840 bis comma 2 c.p.c.409410. Allo stato attuale tale decreto non risulta ancora adottato.

Nel complesso resta poco chiara la posizione dell’associazione o dell’organizzazione rispetto al diritto individuale. In altre parole, poiché l’oggetto del giudizio è rappresentato da una pluralità di diritti individuali e non di interessi collettivi o diffusi (considerati adespoti), a che titolo gli enti possono proporre l’azione?411 Rispetto alla qualificazione

giuridica del potere di azione, taluni autori affermano di non comprendere “se si tratta di una legittimazione ordinaria oppure sostitutiva a norma dell’art. 81 c.p.c. o, ancora, se si

confronti dei soggetti imprenditoriali è condivisa anche da VALLEFUOCO V., Anche le imprese possono

presentare il ricorso, in Come cambia la class action, I focus del Sole 24 Ore, 2019.

405 FIORIO P., La nuova azione di classe, passi in avanti, Op. cit.

406 Giacché il legislatore non definisce il termine “organizzazioni”, facendo riferimento al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (relativo alla disciplina delle ONLUS), si può ipotizzare che esse comprendano i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza capacità giuridica.

407 MALAVASI M., RICCIARDI G., Op. cit.

408 Il requisito è valido anche nei confronti delle associazioni dei consumatori già iscritte all’elenco di cui all’art. 137 del Codice del consumo. Alcuni autori hanno criticato la scelta della nuova normativa di non rimandare al preesistente elenco, evitando così un onere di iscrizione ulteriore, né di integrare automaticamente le due liste. Sul punto v. BRAZZINI S., MUIA’ P.P., Op. cit., p. 68 ss.

409 Il legislatore ha già precisato che, con riferimento ai requisiti necessari per l’iscrizione, si dovrà tener conto dell’adeguatezza dell’ente a rappresentare e tutelare i diritti azionati; della stabilità a continuità dello stesso (in modo tale da escludere quei soggetti collettivi formati ad hoc per la proposizione dell’azione di classe, ammessi invece nell’azione consumeristica); delle fonti di finanziamento utilizzate.

410 Alcuni autori hanno già evidenziato la mancanza di una specifica disciplina normativa per il caso in cui la sospensione o la cancellazione dell’albo (per ragioni fiscali e non) intervenga in pendenza di processo. E hanno sollevato perplessità circa il fatto che la legittimazione ad agire è di fatto subordinata al pagamento di un tributo (rischio di contrasto con l’art. 24 Cost.). In questo senso CONSOLO C., La terza edizione della azione

di classe, Op. cit.

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tratta di un’ipotesi di rappresentanza a norma dell’art. 77 c.p.c.”412. Non si parla più di

mandato, ma al tempo stesso scompare ogni riferimento agli interessi collettivi (che potevano essere di titolarità degli enti). Tale questione dovrà necessariamente essere affrontata per via degli importanti risvolti pratici che ne conseguono: a una legittimazione ordinaria o straordinaria seguono determinati poteri processuali e anche scelte diverse nel caso in cui sia richiesta la diponibilità del diritto a fini probatori413.

Al di là dei dubbi, grazie alla legittimazione degli enti si scongiura sia il rischio del peso economico dell’azione a carico del singolo componente sia quello opposto che vede l’impresa convenuta impossibilitata a recuperare le spese in caso di rigetto della domanda. In definitiva, l’estensione della legittimazione attiva porta con sé ragioni di uguaglianza di trattamento, nonché di minimizzazione del rischio di giudicati in contrasto tra loro in merito al medesimo illecito plurioffensivo.

Di fronte a questo nuovo quadro, è lecito attendersi che, di fronte alla possibilità di agire iure proprio, gli enti esponenziali diverranno il nuovo “cuore pulsante” dell’azione di classe.