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La disciplina dell’azione collettiva esordisce nel panorama giuridico italiano con l’articolo 140-bis del Codice del Consumo, introdotto dalla legge n. 244 del 2007373, ma

attraversa sin dall’inizio un iter normativo ed applicativo particolarmente travagliato in quanto il modello originario non entrerà mai in vigore374. Questo iniziale approdo

dell’istituto nell’ordinamento non è stato stabile, tanto che il medesimo è stato completamente abrogato, dopo una serie di differimenti della sua entrata in vigore, da un nuovo testo del medesimo articolo, introdotto questa volta dall’art. 49 della legge n. 99 del 2009375. Da ultimo, poi, la disposizione in questione è stata nuovamente modificata dall’art.

6 del D.lg. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012376.

L’esigenza di introdurre nell’ordinamento strumenti di tutela giurisdizionale collettiva era avvertita da tempo, già dagli anni Settanta. Il modello ispiratore è stato quello della class action statunitense, la quale è stata eretta a baluardo della tutela consumeristica in quanto strumento in grado di disincentivare i comportamenti abusivi da parte delle grandi imprese, portandole ad una maggiore osservanza delle normative a tutela dei consumatori e degli utenti e di tutte quelle disposizioni che regolamentano le attività imprenditoriali connesse ai servizi pubblici.

L’azione, tanto la class action di matrice statunitense quanto l’azione collettiva risarcitoria italiana, operava nel generale quadro di tutela dei consumatori, e rispondeva – e risponde tutt’ora – a determinate funzioni. La prima è quella di creare le condizioni affinchè divengano concretamente giustiziabili posizioni giuridiche destinate a rimanere prive di tutela, quali le controversie bagatellari e di modico valore economico (c.d. small

claims), per le quali il singolo difficilmente attiva un procedimento ordinario assumendosi

l’eventuale rischio di soccombenza (si pensi per esempio ai casi di risarcimento dei danni da ritardo dei mezzi di trasporto) 377.

In secondo luogo, l’introduzione di strumenti di tutela collettiva deriva anche dalla presa d’atto della forte asimmetria di forza economica tra il privato e la grande impresa, la quale spesso determina una disparità tra le due parti in sede processuale. Il rischio è quello di una battaglia che non è ad armi pari, e che sottostà al gioco della grande impresa: quest’ultima, se il pregiudizio arrecato ha valore ridotto, potrebbe perpetrare atteggiamenti opportunistici o abusivi continuando a reiterare la propria condotta dannosa e confidando nell’atteggiamento remissivo del privato, oppure potrebbe decidere di investire molte risorse nel processo per evitare il formarsi di un precedente ad essa sfavorevole o per scoraggiare altre iniziative individuali fondate su presupposti analoghi378.

373 Legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2008), in G.U. del 28 dicembre 2007, n. 300, art. 2 comma 446.

374 CATALDI G., La nuova azione di classe, in Consumatori, Diritti e Mercato, 2009, 3, p 129-142.

375 Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di

energia, in G.U. del 31 luglio 2009, n. 176.

376 Legge 24 marzo 2012, n. 27, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in

materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture, in G.U. del 24 marzo 2012, n. 71.

377 BRAZZINI S., MUIA’ P.P., La nuova class action alla luce della legge 12 aprile 2019, n. 31, Torino, Giappichelli Editore, 2019; SACCHI M., Op. cit.

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Per via di queste difficoltà risulta risolutivo lo strumento di cui all’art. 140-bis del Codice del Consumo, che rafforza all’interno del processo le posizioni di forza dei singoli nonché la loro capacità economica nell’affrontare le spese di giudizio. Di non poco conto sono anche la funzione deterrente dell’azione, la quale si esplica nell’indurre le imprese al perseguimento di comportamenti virtuosi e alla spontanea osservanza delle normative a tutela di utenti e consumatori; e, in aggiunta, la rispondenza al generale principio di economia processuale, finalizzato ad evitare il proliferare di giudizi di tipo seriale davanti ad uffici giudiziari diversi su tutto il territorio nazionale379.

A seguito degli interventi normativi della XVI legislatura, l’art. 140-bis comma 1 del Codice del Consumo individuava l’azione come segue: “I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”. L’azione di classe italiana era dunque finalizzata a tutelare i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica; si parlava di diritti individuali omogenei nonché di interessi collettivi.

Attraverso le varie novelle apportate alla disciplina, l’oggetto della tutela si è progressivamente ampliato, al fine di comprimere quanto più possibile il ricorso all’azione risarcitoria individuale nei confronti della grande impresa380. Dapprima, potevano essere

azionati solo gli interessi di natura eminentemente collettiva fatti valere da enti esponenziali di categoria381. In seguito, con la riforma del 2009, l’azione è diventata esperibile in via

autonoma da parte del singolo per la tutela dei soli diritti individuali omogenei, intesi come diritti seriali o isomorfi, cioè caratterizzati dalla medesima configurazione o conformazione382. Infine, con l’ultima riforma del 2012, si è estesa la possibilità del singolo

componente della classe di agire anche per la tutela di interessi di natura collettiva.

Parallelamente all’oggetto, anche la natura dell’azione di classe è mutata, rafforzandosi gradualmente e passando da una tutela inibitoria, finalizzata al porre fine alla condotta illegittima dell’impresa, o accertativa del diritto al risarcimento del danno, a una più completa difesa di natura risarcitoria383. È chiaro che la possibilità che il giudizio si

concluda con una pronunzia di condanna al risarcimento del danno, liquidato in seno all’azione, contribuisce a incentivare i comportamenti virtuosi da parte dell’azienda; in

379 BRAZZINI S., MUIA’ P.P., Op. cit., p. 1 ss.; FIORIO P., L’azione di classe nel nuovo art. 140-bis e gli obiettivi di

deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori, in AA.VV., I diritti del consumatore e la nuova class action,

DEMARCHI P.G. (a cura di), Bologna, Zanichelli, 2010. 380 SACCHI M., Op. cit.

381 Camera dei deputati, Azione di classe dei consumatori, in https://leg16.camera.it. Gli interessi collettivi sono quella categoria formale di interessi che riguardano una collettività organizzata di individui che perseguono congiuntamente il bisogno che li accomuna, laddove uno solo di essi non potrebbe raggiungere lo stesso risultato (Carnelutti ha parlato di una “solidarietà di interessi”). In CARNELUTTI F., Teoria generale del diritto, Roma, Foro italiano, 1951, p. 12. Per una più approfondita analisi dell’argomento si prendano in considerazione DONZELLI R., La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, Napoli, Jovene, 2008; LANFRANCHINI L., La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, Torino, Giappichelli Editore, 2003. 382 AMADEI D., L’azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei, in Giurisprudenza di merito, 2008, 4, p. 940-968; DE CRISTOFARO M., L’azione collettiva risarcitoria “di classe”: profili sistematici e processuali, 2010, 10, p. 1932-1948.

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aggiunta, ciò risponde ad una esigenza di economia processuale, giacché molteplici pretese seriali miranti agli stessi effetti vengono aggregati. Ne conseguono una razionalizzazione del lavoro dei giudici e una maggiore uniformità decisoria.

La legittimazione ad agire in giudizio era riconosciuta a singoli cittadini-consumatori, mentre per quanto atteneva al pregiudizio arrecato, poteva trattarsi di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o del servizio a prescindere da un rapporto contrattuale, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

4. La legge 12 aprile 2019, n. 31: una nuova azione di classe a più ampio