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TIPOLOGIE, MODALITÀ DI ACCESSO E UTILIZZO

B. ANTICIPI SU FATTURE

finanziamento la cui estinzione avviene con l’incasso del credito stesso. Tale forma di finanziamento presuppone di norma la cessione del credito rappresentato dalle fatture, ottenendone in anticipo, rispetto alla data di pagamento, l’importo salvo buon fine. La cessione del credito espresso dalle fatture si perfeziona con il semplice consenso scritto fra cliente cedente e la Banca. Presupposto fondamentale è che il cliente si impegni a canalizzare l’introito della fattura sulla Banca che ha effettuato l’anticipo.

Il vantaggio con l’anticipo su fatture, in analogia agli anticipi sulle RIBA al SBF, è di godere di una forma immediata di finanziamento del Capitale Circolante, rendendo im- mediatamente disponibili i ricavi rivenienti dalla vendita dei prodotti e/o servizi, riducendo il pericolo di crisi di tesoreria derivanti dal praticare politiche di commer- cializzazione con incassi differiti.

Ancorché nella prassi bancaria l’anticipo SBF delle RIBA sia più agevole e di frequente applicazione, esso non è possibile nei casi in cui il debitore non gradisce il pagamento delle fatture tramite RIBA, ma preferisce il pagamento con bonifico: ecco allora il ricorso all’anticipo su fatture.

Le fatture possono essere su nominativi in Italia o all’Estero: in quest’ultimo caso si parla di anticipi all’esportazione (antexport) e possono essere sia in euro che in divisa estera, sulla base delle strategie che il cliente vuole perseguire in merito ai potenziali rischi di cambio.

La cessione del credito può prevedere la notifica al debitore ceduto (si parla in questo caso di cessione perfetta del credito), ed è valida e opponibile ai termini di legge anche se non confermata dal debitore.

In alcuni casi tuttavia la cessione del credito non è possibile (il debitore esclude a priori nel contratto di fornitura la possibilità di cedere il credito): la Banca può ancora ricorrere all’anticipo su fatture ma senza cessione del credito, comportando tuttavia un maggior rischio creditizio.

In altri casi, di norma tutta la Pubblica Amministrazione, la cessione del credito è soggetta ad un iter particolare.

La prassi bancaria è di effettuare anticipi non superiori all’80% della fattura, con sca- denze non superiori ai 90 - 120gg, in analogia a quanto già indicato per le RIBA: modalità differenti giustificabili da particolari cicli di produzione o di commercializzazione saranno necessariamente oggetto di specifica autorizzazione da parte della Banca.

Nel caso di fatture estremamente parcellizzate si può ricorrere all’anticipo fatture in monte: in questo caso non si pone in essere un anticipo per ogni fattura, ma su un monte fatture. Condizione essenziale è che tutte le fatture presentino la domiciliazione sulla Banca che effettua l’anticipo e che ci sia un controllo a posteriori degli effettivi flussi ricevuti. È tuttavia un’operazione a più elevato rischio rispetto all’anticipo fatture tradizionale, e pertanto la concessione di tale tipologia di affidamento viene valutata con particolare cautela dalla Banca.

C. FACTORING

Esso non viene concesso direttamente dalle banche, ma da società di norma facenti parte dello stesso gruppo bancario; si segnala anche la presenza di diverse società di factoring indipendenti da gruppi bancari, talvolta facenti capo a grandi gruppi industriali.

Il factoring ha trovato la disciplina di riferimento nella L. 52/91.

Il factoring è per molti versi analogo all’anticipo su fatture: l’azienda cede le proprie fatture al finanziatore (società di factoring), con notifica al debitore ceduto, che ne gestisce l’incasso ed eventualmente ne anticipa l’importo, sotto forma di pro soluto o di

pro solvendo. Nel caso di pro soluto i rischi del mancato incasso sono interamente a

carico della società di factoring, mentre nel caso di pro solvendo l’eventuale mancato incasso sarà addebitato all’azienda che ha richiesto l’anticipo.

I vantaggi principali del factoring risiedono in: • servizio d’incasso offerto;

• valutazione del grado di affidabilità dei propri clienti (per ogni debitore la società di factoring provvede a stabilire un massimale che viene comunicato all’azienda cedente, avendo così immediatamente una percezione dell’esposizio- ne massima a cui la funzione commerciale si deve attenere)

• monitoraggio nel tempo dell’affidabilità dei clienti ceduti (eventuali insoluti sullo stesso debitore anche nei confronti di altre aziende, generano dei segnali di attenzione, che possono portare a rivedere i massimali di affidamento). Ciò comporta in genere una riduzione degli insoluti e dei tempi medi di incasso dei crediti, una riduzione delle perdite su crediti per insolvenza del debitore, maggiori informazioni sulla clientela e una gestione del contenzioso in genere più efficace. Altri vantaggi possono essere poi insiti nella differente modalità di presentazione del bilancio: nel caso di cessione pro soluto è data la possibilità all’azienda cedente di non inserire più i crediti in bilancio andando pertanto a ridurre il Capitale Circolante Netto a beneficio spesso dei sistemi di rating delle Banche.

Il costo del factoring dipende dal livello di servizio richiesto, dalla bontà dei debitori ceduti, dalla durata degli anticipi richiesti, se pro soluto o pro solvendo, ecc.

Tali costi sono tuttavia da comparare con analoghe operazioni di anticipo su fatture, assicurazione crediti, costi del personale per la gestione degli incassi e dell’eventuale contenzioso.

4.2 FINANZIAMENTI DEL MAGAZZINO