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BREVI CENNI SULLA REGOLA DEL “DE MINIMIS”

GLI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE PUBBLICA

4 BREVI CENNI SULLA REGOLA DEL “DE MINIMIS”

La concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo, deve comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro intervento supplementare, concesso alla stessa azienda, rientri in un ammontare massimo di 100.000 euro in un periodo di 3 anni a decorrere dal momento della prima concessione.

Le caratteristiche della regola de minimis sono definite nella Comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06.

Le misure nazionali di agevolazione alle imprese che soddisfano i criteri di cui all’art. 107(1) del TFUE costituiscono un aiuto di Stato. Tuttavia il Consiglio, adottando il rego- lamento (CE) n. 994/98 (regolamento di abilitazione) ha consentito alla Commissione di stabilire che alcune misure di aiuto, che non superano un determinato importo in un arco di tempo prestabilito, non hanno effetti sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri e per questo sono esenti da obbligo di notifica.

Su questa base, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1998/2006 per gli aiuti de minimis, in vigore dall’1.1.2007 al 31.12.2013.

La Commissione ha già invitato le istituzioni, gli Stati membri e le parti interessate a fornire osservazioni per la revisione del regolamento de minimis. La prima consulta- zione, nella forma di un questionario, si è svolta tra il 13 luglio e il 5.10.2012. Una seconda consultazione, aperta dal 20 marzo al 15.5.2013, ha raccolto le opinioni degli Stati membri e le parti interessate su una prima bozza di testo del regolamento de

minimis (le osservazioni di Confindustria alla prima bozza di regolamento sono

disponibili sul sito della DG Competition al link http://ec.europa.eu/competition/consulta-

tions/2013_de_minimis/it_confindustria_it.pdf).

Nel luglio è stata lanciata una terza consultazione con l’obiettivo di raccogliere opinioni sulla seconda bozza del nuovo regolamento, che andrà a sostituire il regolamento (CE) n. 1998/2006. Il nuovo regolamento de minimis è entrato in vigore l’1.1.2014 e si applicherà fino al 31.12.2020.

Tra le novità proposte si segnala in particolare quanto segue.

Quanto al campo di applicazione del regolamento, sono esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte delle imprese che effettuano trasporto merci su strada per conto terzi. Si introduce un articolo 2 con le definizioni. In particolare, si prevede una definizione semplificata di “impresa unica” (due o più entità collegate) al fine di aumentare la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi. Inoltre, si definiscono i criteri per stabilire quando un’impresa può considerarsi in difficoltà.

Per quanto riguarda i massimali, essi rimangono invariati rispettivamente a 200.000 EUR per impresa per gli aiuti ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari da uno Stato membro e a 100.000 EUR per le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi. Inoltre, in considerazione dell’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a questo settore un massimale ridotto.

Si prevede inoltre che, se un’impresa esercita attività sia in uno o più settori per cui non si applica il regolamento medesimo, che in uno o più settori che rientrano invece nel campo di applicazione, il regolamento si applica solo a questi ultimi, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti de minimis concessi.

Si dispone che, se l’importo complessivo della misura di aiuto supera il massimale de

minimis, esso non può beneficiare dell’esenzione neppure per la parte che non superi il

massimale medesimo.

Si prendono in considerazione le ipotesi di fusione, acquisizione e scissione di impresa, disponendo che nei primi due casi “per determinare se gli aiuti de minimis alla nuova impresa o all’impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione, fatti salvi gli aiuti legalmente concessi prima della fusione o dell’acquisizione”. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo del de

qualora non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese.

Rimane invariata l’applicazione del regolamento de minimis solo agli “aiuti trasparenti”, per i quali cioè è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven- zione lordo (ESL) ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Si definisce poi una soglia sicura per gli aiuti sotto forma di prestiti e di garanzie. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti “trasparenti” solo nel caso in cui l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale de minimis. Per quanto riguarda gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, questi sono considerati trasparenti solo se la misura in questione prevede apporti di capitale per un importo non superiore al massimale de

minimis per ogni impresa destinataria. Tutte le misure concesse sotto forma di altri

strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento preveda un limite volto a garantire che non sia superato il massimale applicabile.

Gli aiuti de minimis possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti di importanza minore concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale) e con aiuti

de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis fino ai massimali previsti

in tali regolamenti. Non sono cumulabili con altri aiuti se si supera l’intensità di aiuto o l’importo di aiuti più elevati stabiliti dal regolamento generale di esenzione o in una decisione della Commissione.

La bozza del regolamento prevede inoltre l’istituzione di un registro centrale degli aiuti

de minimis contenente le informazioni di ciascun beneficiario concernenti la

dimensione, il settore, l’attività principale, la data della concessione e l’equivalente sovvenzione lordo di tutti gli aiuti de minimis concessi. I dati sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto.

Se lo Stato membro non dispone di un registro centrale che copra un periodo di 3 anni, informa per iscritto l’impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso in ESL, e circa il suo carattere de minimis.

Gli Stati membri devono poi presentare alla Commissione una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento che riporta l’importo complessivo degli aiuti

de minimis, il numero totale dei beneficiari, ogni altra informazione richiesta dalla

Commissione in merito all’applicazione del regolamento de minimis. La prima relazio- ne, relativa all’anno civile 2016, sarà presentata entro il 30.6.2017. Nel caso in cui lo Stato membro renda pubblici tutti i dati richiesti nelle relazioni, non sarà tenuto a presentare una relazione alla Commissione.