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LA NUOVA DISCIPLINA E I SUOI IMPATTI SULLE MICRO-IMPRESE

A cura di Roberto Frascinelli - ODCEC Torino

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IL BILANCIO SEMPLIFICATO ADOTTABILE DALLE “MICRO IMPRESE” -

NOVITÀ DEL DLGS. 139/2015

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1.1 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA TENUTA DELLA “CONTABILITÀ SEMPLIFICATA” (ART. 18 DPR 600/73 E SM.) E TENUTA DEI LIBRI E

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IL BILANCIO SEMPLIFICATO ADOTTABILE DALLE “MICRO IMPRE-

SE” - NOVITÀ DEL DLGS. 139/2015

Il DLgs. 139/2015 ha introdotto, nel nuovo art. 2435-ter c.c., un regime semplificato per la redazione del bilancio delle c.d. micro imprese, cioè le società che possono pertanto redigere il bilancio in forma semplificata. Le specifiche condizioni per redigere il documento sono relative al fatto che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

• totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro; • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Avuto riguardo al contenuto del bilancio, le micro imprese applicano, in linea generale, la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, salvo le ulteriori semplificazioni per esse previste; infatti, le micro imprese sono state esonerate dalla redazione:

• del Rendiconto finanziario;

• della Nota Integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli Amministratori e ai Sindaci;

• della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo stato Patrimoniale, risultino le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute e acquisite o alienate dalla società nel corso dell’esercizio.

Non sono, inoltre, applicabili alle micro imprese le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, nonché la deroga prevista per i casi eccezionali di cui all’art. 2423 co. 5 c.c.

Le disposizioni in esame si applicheranno per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1.1.2016.

1.1 SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA TENUTA DELLA “CONTA-

BILITÀ SEMPLIFICATA” (ART. 18 DPR 600/73 E SM.) E TENUTA DEI LIBRI

E SCRITTURE DI CUI ALL’ART. 2214 C.C.

L’art. 2214 c.c. prevede che:

• “l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e

il libro degli inventari;

• deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e

dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite;

Le scritture contabili non devono presentare carenze sotto il duplice profilo sia della chiarezza sia della regolarità sostanziale.

Ne consegue che, ai sensi di legge, la contabilità, in tutti i casi, deve essere tenuta in modo tale da non pregiudicare la possibilità di una agevole ricostruzione dei fatti aziendali, e quindi a tal fine necessiterebbe la tenuta del libro giornale e del libro inventari: ciò, a maggior ragione, nel caso in cui la società versi in stato

liquidatorio, situazione che necessita di un puntuale e constante monitoraggio dei dati patrimoniali, in quanto non tenendo le scritture contabili ordinarie risulta pressoché impossibile monitorare l’andamento della liquidazione.

Va pertanto richiamato che, se per una scelta di natura fiscale non vengono tenuti i libri e le scritture di cui all’art. 2214 c.c., occorre tener conto della incidenza di tale scelta in relazione all’inevitabile lesione/pregiudizio cagionato al socio non amministratore che, in mancanza di disponibilità dei dati patrimoniali (desumibili soltanto in presenza di una regolare tenuta della contabilità ordinaria), è impossibilitato a comprendere e ricostruire il movimento degli affari e la consistenza del patrimonio aziendale, intesi come attitudine all’assolvimento delle obbligazioni sociali.

Peraltro l’art. 2262 c.c. prevede – per le società di persone – anche l’obbligo di sottoporre ai soci per la sua approvazione il rendiconto della gestione, documento che in presenza di una contabilità semplificata non risulta realizzabile nella sua completezza ed esaustività, essendo possibile solo fornire una situazione economica della società1.

In tale ottica, la Corte di Cassazione, con la sentenza 17.7.2012 n. 28923, ha confermato che i soggetti in contabilità semplificata non sono esonerati dalla tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (nella fattispecie il libro giornale), conferman- do la condanna per bancarotta impropria per un socio accomandatario di una s.a.s. fallita, la quale non aveva proceduto ad annotare il corrispettivo derivante dalla cessione di un fabbricato nel libro giornale.

La Corte sul tema ha, quindi, chiarito che “per quanto attiene al regime tributario di

contabilità semplificata, deve osservarsi che siffatta metodologia non comporta per le

imprese l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 c.c. sia ai fini civilistici che agli effetti penali della Legge

1 Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale – in caso di accettazione del conto – è un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre – in caso contrario – è una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto). (Principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo al diritto che, ai sensi dell’art. 2261 c.c., compete al socio di società di persone di ottenere il rendiconto dagli amministratori, al fine di proporre contro i medesimi un’eventuale azione di responsabilità). (Massima ufficiale) Cass. 23.7.2010.

Fallimentare, perché l’art. 18 del DPR 600/73 che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti c.d. «minori», fa salvi comunque gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

Inoltre, a seguito della predetta sentenza della Cass. 17.7.2012 n. 28923, tali soggetti sono passibili del reato di bancarotta semplice (ai sensi dell’art. 217 co. 2 del RD 267/42), nel caso in cui siano dichiarati falliti e non abbiano tenuto libri e scritture contabili nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento o dall’inizio della costituzione dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata, o li abbiano tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Pertanto il regime della contabilità semplificata non determina – in assoluto – per l’impresa l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti della legge fallimentare, in quanto l’art. 18 del DPR 600/73 fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse dal decreto stesso, anche se ammette, ai fini fiscali, la tenuta della contabilità semplificata.

PARTE II