GARANZIE ATIPICHE
3 L’IMPORTANZA DELLE GARANZIE A SEGUITO DI BASILEA
Il Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria è un organo consultivo internazionale istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi del G10 con sede a Basilea.
Il suo compito è quello di definire una regolamentazione della Vigilanza bancaria per assicurare stabilità al sistema finanziario globale.
Nel 1988 il Comitato raggiunse un primo accordo sui requisiti patrimoniali minimi delle banche cioè su una quota di capitale, pari all’8% dei crediti nominali concessi alla clientela (con la previsione di “sconti”, coefficienti di ponderazione, in funzione del tipo di prenditore es. impresa, paese, banca, ecc. ed in presenza di garanzie) destinata a tutelare la banca dal rischio di insolvenza nel caso di nuove crisi di mercato che, com- portando una irregolarità di rimborso nei prestiti concessi, potessero colpire i depositanti.
Lo scopo era quindi quello di limitare la condotta molto “aggressiva” di alcuni istituti di credito, liberi di agire sino a quel momento in contesti normativi poco regolamentati. La funzione del requisito patrimoniale era quella di fare fronte al:
• rischio di credito (intermediazione creditizia);
• rischio di mercato (compravendita in proprio di strumenti finanziari).
6 Per approfondimenti si rinvia a AA.VV. “Il sistema delle garanzie consortili e atipiche”, Parte III “I supporti esterni a sostegno del credito”, E-book “Il rapporto Banca - Piccola-Media Impresa: strumenti e fondamenti”, 12, 2014, p. 177 ss.
Tale accordo presentava tuttavia dei limiti derivanti dall’assenza di differenziazione delle misure di rischio per la stessa tipologia di clientela e del portafoglio; dall’assenza della scadenza del prestito e dei “rischi operativi”.
Dai limiti di Basilea 1, prese così le mosse il processo di revisione, che portò alla reda- zione, nel giugno 1999, di un primo documento di consultazione, aperto alle osserva- zioni dei singoli paesi, delle associazioni bancarie e degli studiosi.
Nel 2004 venne ratificato il nuovo accordo, denominato Basilea 2, che entrò in vigore nel gennaio 2007.
Tale accordo venne descritto come un’architettura basata su tre pilastri, costituenti un sistema unitario e integrato.
Il 1° pilastro, relativo ai requisiti patrimoniali, ridefinisce i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi, riformando la regola dell’8%, rendendola più sensibile al rischio dei singoli prestiti.
Per la prima volta viene previsto a livello normativo l’utilizzo del “rating,” cioè di giudizi assegnati dalla banca per la misurazione del rischio di credito da utilizzarsi per stabilire l’assorbimento minimo di capitale e viene considerato il c.d. “rischio opera- tivo” (es.: frodi, terremoti, crash informatici, ecc.).
Il 2° pilastro si focalizza sul controllo prudenziale, punta cioè ad accrescere i poteri di controllo delle Autorità di vigilanza, che dovranno verificare, oltre ai requisiti minimi basati su un puro calcolo matematico, anche l’applicazione, da parte degli istituti di credito, di politiche e procedure organizzative per la misura e il governo dei propri rischi.
Il 3° pilastro punta sulla disciplina di mercato, obbligando gli istituti di credito a fornire maggiori informazioni al mercato, affinché il pubblico degli investitori possa verificare in maniera chiara e trasparente, le condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle singole banche, con la conseguenza che il mercato medesimo punirà le banche troppo rischiose, chiedendo tassi più alti o rifiutandosi di finanziarle.
Caratteristica comune a tutti gli “approcci” è il ruolo delle garanzie (“risk mitigants”), che permettono l’ottenimento di “sconti” sul calcolo dei requisiti patrimoniali.
Minor assorbimento di capitale per le banche significa possibilità di utilizzo dello stesso per impieghi alternativi; la situazione contraria determina invece la perdita di una opportunità di investimento. La normativa sulla Credit Risk Mitigation (CRM) ha, quindi, permesso di valorizzare tale possibilità in presenza di tecniche di attenuazione del rischio di credito, con metodologie differenti a seconda che la banca abbia scelto l’approccio Standard o quello dei rating interni per il calcolo degli assorbimenti patri- moniali per il rischio di credito ed ha, nel contempo, ampliato la gamma di strumenti che le banche possono ammettere a fini prudenziali, seppur condizionatamente all’os- servanza di precisi vincoli (certezza giuridica, tempestività di realizzo, irrevocabilità, ecc.), diversi a seconda che le garanzie siano reali o personali
In altre parole: maggiori rischi comportano maggiori perdite, con la conseguente necessità di maggiori accantonamenti e la protezione con maggiore patrimonio; la
presenza di garanzie, quale “risk mitigants”, determina invece minori accantonamenti di capitale e, pertanto, aumento della disponibilità di credito e, non per ultimo, maggiore selettività nei prezzi praticati, in coerenza con i livelli di rischio dell’impresa. La possibilità di poter offrire maggior credito alle imprese passa quindi necessaria- mente attraverso la mitigazione del rischio dato dalle garanzie, il conseguente minor capitale vincolato ed il miglioramento del rating aziendale.In conclusione Basilea 2 non deve essere vista come una minaccia che si traduce in un minore e più oneroso accesso al credito (innanzitutto per le piccole e medie imprese), realizzando il cosiddetto fenomeno del credit crunch, bensì come un’opportunità che si traduce nella dimostra- zione da parte delle imprese di essere un interlocutore paritario alla banca, in grado di ottenere credito su basi oggettive di efficienza, trasparenza e capacità di competere con i concorrenti.
L’impresa quindi non deve limitarsi a fornire alla banca dati di bilancio chiari e precisi, ma deve rendere partecipe l’istituto di credito alla definizione di strategie aziendali ed alle prospettive di crescita di medio periodo, sotto il profilo degli investimenti, del reddito e del business in generale.
L’accordo di Basilea 2 rappresenta perciò un’opportunità di sviluppo della relazione banca-impresa.
Le aziende, per migliorare tale relazione, dovrebbero:
• ripensare l’eventuale sistema di multi affidamento ed eventualmente ridurlo, identificando più chiaramente la banca di riferimento per le operazioni a maggiore valore aggiunto;
• comprendere fino in fondo il ruolo strategico della finanza (oggi sono pochis- sime le imprese di piccole dimensioni avvezze alla pianificazione finanziaria, mentre sarà proprio questa la nuova leva competitiva);
• predisporre un sistema di autovalutazione per migliorare il proprio rating individuando le aree di intervento e definendo valori obiettivi;
• curare maggiormente la comunicazione all’esterno;
• valutare attentamente gli aspetti organizzativi, sia in termini di risorse umane, eventualmente acquisendo nuove professionalità, sia in termini di struttura, intervenendo in particolar modo sui sistemi informativi.
Dalla migliore relazione banca/impresa potrebbero derivare alcuni importanti van- taggi: dalla rinegoziazione delle condizioni (in particolare, tassi e spese) alla maggiore disponibilità al credito.