In alcuni casi l’impresa ha la possibilità di godere dei cosiddetti finanziamenti agevolati (invero negli ultimi anni sempre meno). Tra le più recenti iniziative agevolate si citano per esempio il rifinanziamento della Legge Sabatini per nuovi investimenti, i bandi Inail per la messa in sicurezza delle imprese, fondi Bei, specifiche Leggi Regionali, ecc. In termini economici tali incentivi si traducono di norma in una riduzione dell’onere per interessi passivi: per ottenere l’accesso a tali plafond agevolati occorre rispettare i requisiti previsti dai singoli bandi in termini di investimento, dimensioni e carat- teristiche aziendali, ma dipende anche dalla disponibilità dei fondi di finanziamento (vedasi per l’appunto Legge Sabatini di cui sopra recentemente rifinanziata dallo Stato). In altri casi l’agevolazione consiste nel rilascio di apposita garanzia che favorisce l’accesso al credito da parte dell’impresa richiedente e/o consente la fruizione di condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla medesima operazione senza garanzia. Sicuramente la più diffusa negli ultimi anni è la garanzia concessa dallo Stato mediante Mediocredito Centrale grazie alla L. 662/96 (Per informazioni vedasi il sito istituzionale: www.fondidigaranzia.mcc.it/fondo_di_garanzia.html).
Con le stesse finalità nel corso del 2016 la Regione Piemonte ha lanciato per la prima volta il cosiddetto Tranched Cover Finpiemonte. Trattasi di finanziamento a medio lungo termine a valere su convenzione stipulata da Finpiemonte con alcune banche operanti nella Regione Piemonte, per l’utilizzo di risorse finanziarie del POR FESR 2007-2013. Questi fondi messi a disposizione da Finpiemonte alle banche partecipanti, sono stati costituiti a garanzia di opportuni plafond a cui attingere per erogare finanziamenti mlt alle PMI richiedenti, previa ovviamente l’istruttoria fido e nel rispetto di ben definite caratteristiche disciplinate all’interno del regolamento del Tranched Cover.
Per le società che, in ottica di espansione all’estero necessitano di capitali, ricordiamo l’attività di SIMEST (Società controllata da Cassa Depositi e Prestiti - CDP).
SIMEST partecipa fino al 49% al capitale di rischio di società promosse da imprese italiane nei paesi non appartenenti all’UE attraverso:
• la propria partecipazione diretta;
• la partecipazione aggiuntiva con il Fondo pubblico di Venture Capital; • il contributo agli interessi sul finanziamento della quota del partner italiano. La partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere consente all’imprenditore italiano di condividere il rischio potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale che immette capitali propri. Comunque la partecipazione di Simest (parte- cipazione diretta + Fondi Venture Capital) non può essere superiore alla partecipazione dell’imprenditore italiano (vedasi anche il sito ufficiale www.simest.it).
Un cenno particolare va rivolto a tutti quei casi in cui viene creata una società veicolo per lo sviluppo di uno specifico progetto e la realizzazione di un ben individuato investimento. Rientrano in questo campo ad esempio le società create per la realizza- zione di un’iniziativa edilizia (appartamenti, villette a schiera, ecc) destinata alla ven- dita o alla locazione, oppure la realizzazione di una centrale elettrica (fotovoltaico,
biomassa, idroelettrico, eolico, ecc), o ancora la realizzazione di strutture destinati al settore alberghiero o sanitario (case di cura, ricoveri per anziani, ecc).
Nell’istruttoria fido che la Banca porrà in essere si troverà di fronte ad una start up in cui non è presente alcuna storicità (salvo eventualmente la presenza nella compagine societaria di soggetti che in passato hanno portato a compimento analoghe opere), e in cui il servizio del debito si baserà esclusivamente sulla bontà del progetto e del business
plan a corredo.
In questi casi si presentano due rischi fondamentali:
• la completezza del piano finanziario: la sommatoria dei mezzi propri immessi dai soci oltre che dei finanziamenti richiesti alla Banca potrebbero non essere alla fine sufficienti per portare a termine l’opera;
• l’indeterminatezza dei flussi finanziari che dovranno garantire il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento, o nel caso di iniziativa edilizia la completa vendita delle unità abitative con la contemporanea estinzione del finanziamento bancario concesso.
Il primo rischio è mitigabile solo a fronte di una compagine societaria finanziariamente forte, che abbia e dia, tramite garanzie, disponibilità ad intervenire qualora i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera siano eccedenti a quanto preventivato.
Il secondo rischio può essere mitigato in alcuni casi sulla base dell’esperienza di analoghe realizzazioni e con lo studio del mercato di riferimento. Ad esempio per un impianto fotovoltaico o idroelettrico, conoscendo i parametri dell’impianto, è possibile stimare con sufficiente precisione i flussi di energia prodotti (nel business plan spesso viene indicato anche un “worst case” che rappresenta in genere lo scenario peggiore a cui comunque il piano economico-finanziario può reggere ancora); nel settore alberghiero valutando i prezzi medi per stanza della piazza e l’occupazione media si possono stimare i flussi di ritorno, e così via.
6.2 LEASING
Il leasing rappresenta un’alternativa al finanziamento mlt, utilizzato in genere per i beni strumentali (capannoni, impianti, macchinari, automezzi) e non per i beni imma- teriali o finanziari. Il leasing è un contratto con il quale la società di leasing acquista materialmente il bene e lo concede in locazione all’impresa, pattuendo la durata della locazione, il canone (di norma mensile) e il riscatto finale, cioè il prezzo con il quale l’impresa diventerà finalmente proprietaria del bene strumentale.
Spesso nel contratto di leasing è previsto anche un canone iniziale più elevato rispetto alla singola rata (si può arrivare anche al 20-30%): questo consente di diminuire il rischio della società di leasing nella singola operazione, e per l’impresa ciò comporta una riduzione del canone di leasing essendo inferiore il debito da restituire. La misura del primo maxi-canone è legata a diversi fattori: la tipologia del bene, la durata dell’operazio- ne, il rating dell’impresa richiedente e le garanzie accessorie a supporto dell’operazione. Anche il riscatto finale può variare con le stesse logiche. Ovviamente il costo finanziario
per l’impresa varierà sulla base di tutti questi fattori. Il leasing presenta taluni vantaggi di carattere fiscale (in particolare il leasing immobiliare) consentendo una più veloce “spesatura” a conto economico rispetto alle normali aliquote di ammortamento previste dalle normative fiscali; tale maggiore velocità di “spesatura” può consentire anche di avere un accelerato turn over dei macchinari a beneficio dell’innovazione. Inoltre il
leasing consente il frazionamento dell’IVA sui canoni e quindi dilazionato nel tempo. Un
discorso particolare è poi dato dall’impatto del leasing sul bilancio, rispetto ad un normale acquisto di bene strumentale con collegato finanziamento a mlt bancario: nello Stato Patrimoniale non ci sarà un appesantimento delle immobilizzazioni, né ci sarà una appesantimento delle fonti di finanziamento, essi saranno desumibili dalla Nota integra- tiva; in compenso però in conto economico verranno registrati i soli canoni di locazione e non gli ammortamenti o gli oneri finanziari di un ipotetico finanziamento con un peggioramento del Margine Operativo Lordo (Mol). Nei sistemi di rating tali dati vengono comunque recuperati al fine di minimizzare le differenze tra le due diverse modalità di approvvigionamento finanziario (leasing o finanziamento mlt).
Per quanto riguarda le potenziali garanzie esse sono le stesse previste per i finanzia- menti bancari (fidejussioni o pegno), ma merita una menzione particolare il cosiddetto subentro. Di norma quando il leasing viene stipulato da una società a sua volta controllata da una holding, viene inserita la cosiddetta clausola di subentro, cioè in caso di inadempienza del locatario principale, il leasing verrà volturato sulla holding.
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OPERAZIONI A MLT PER RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
Le operazioni di MLT cosiddette di “Riequilibrio finanziario” trovano la loro logica in quella necessaria manutenzione periodica delle fonti di finanziamento a cui l’impresa attinge. Normalmente i motivi per cui l’impresa ricerca un’operazione di riequilibrio finanziario risiedono nella necessità di migliorare il margine di copertura delle immobilizzazioni e nella necessità di avere una minore onerosità della struttura di indebitamento del breve termine, in particolare dell’apertura di credito in c/c.
Secondo un’accezione “statica” di equilibrio finanziario è opportuno ricercare una cor- rispondenza tra fattori produttivi che restituiscono la loro utilità nel tempo (immobili, impianti e macchinari, partecipazioni, marchi e brevetti, ecc) e fonti finanziarie che trovino il loro esaurimento in analogo periodo di tempo e che vedano la copertura tramite il cash flow generato da quegli stessi fattori produttivi. Accade però di frequente che tale rispondenza non sia così precisa, come ad esempio nel caso di imprese in rapido sviluppo che, per comodità, provvedono ad acquisti di macchinari e attrezzature ricorrendo all’indebitamento a breve termine oppure nel caso di sopravvalutazione dei flussi di cash flow generabili dagli investimenti effettuati.
Il problema non è da sottovalutare, in quanto la differenza tra “Patrimonio Netto + Debiti MLT” e “Attivo Immobilizzato” (che di norma dovrebbe essere positiva) è uno degli indicatori che ricorre nelle analisi di bilancio degli uffici crediti delle banche e nei modelli di rating. L’eventuale squilibrio finanziario di questo tipo è più spesso definito
in modo speculare come Capitale Circolante Netto negativo (Magazzino + Attivo a breve < Debiti a breve).
Tale situazione espone l’impresa a continue tensioni intorno al rinnovo del proprio debito, che ne precludono le possibilità di sviluppo e ne diminuiscono il potere contrat- tuale e di conseguenza la possibilità di ridurre e ottimizzare gli oneri finanziari. Per evitare ciò è spesso necessaria un’azione di riequilibrio che faccia meglio corrispon- dere le scadenze e i ritorni economici dell’attivo con le forme di copertura finanziaria del passivo.
Nella ricerca di operazioni di mlt per riequilibrio finanziario accade spesso di dover accompagnare tali operazioni con adeguate garanzie. Da cui discende il problema di individuare la garanzia più opportuna.
Il rilascio di ipoteca su beni immobili aziendali può non sempre essere gradita dalla Banca per problemi relativi ad un’ipotetica revocatoria fallimentare, oltre a timori di eventuali ripercussioni che tale ipoteca potrebbe suscitare in altri istituti di credito, che vedrebbero così diminuire la capienza patrimoniale eventualmente aggredibile. In tali casi, più gradite dal sistema bancario potrebbero essere l’ipoteca su beni immobili personali (intestati a soggetti non fallibili) o il pegno titoli dei soci9 o la fidejussione degli
stessi. Ciò non deve stupire in quanto la carenza di mezzi finanziari a mlt spesso risiede in un basso patrimonio netto della società, che andrebbe come tale alimentato dai soci o in via diretta con l’aumento di capitale sociale, o in via indiretta con finanziamenti soci/prestiti obbligazionari o infine in via surrogata tramite il rilascio di garanzie.
Qualora percorribile, in quanto il cliente rispetti i parametri previsti, risulta sicuramen- te gradita dal sistema bancario anche la garanzia di Mediocredito Centrale tramite il veicolo della L.662/96.