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L’appellabilità delle sentenze parziali e la riserva facoltativa di appello.

Le sentenze parziali sono quelle che definiscono solo una parte della controversia devoluta al giudice, ed esse, al pari delle altre, possono essere appellate. Si è a lungo discusso se tali sentenze dovessero essere oggetto di impugnazione immediata o se potessero essere oggetto di impugnazione

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il riferimento è all’ipotesi contemplata nel comma 3, ossia più soggetti tutti legittimati ad impugnare in via principale ed autonoma la sentenza di primo grado.

differita. La tesi per lungo tempo prevalente in dottrina59 e in giurisprudenza60 negava la possibilità di proporre appello differito, previa riserva, avverso le sentenze parziali o comunque avverso quelle interlocutorie. Tale orientamento veniva giustificato sulla scorta dell’art. 28 della Legge 1034/1971, secondo il quale l’appello andava proposto improrogabilmente entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ella sentenza; sulla mancanza nel processo amministrativo di una norma analoga all’art. 340 c.p.c. e sulla sua inapplicabilità in via analogica; sulla difficoltà a trovare un mezzo attraverso il quale proporre riserva facoltativa di appello; infine, sul fatto che nel processo amministrativo non vigeva il principio della concentrazione delle impugnazioni.

Questa tesi non è stata condivisa da successive prese di posizione della dottrina 61 e della giurisprudenza 62 , che hanno indotto a considerarla definitivamente tramontata. Invero, la norma che stabilisce, a pena di decadenza, un termine di sessanta giorni per proporre appello non preclude che tale onere possa essere assolto con la mera proposizione di una riserva facoltativa di appello quando si tratti di una sentenza parziale. Inoltre, nel processo amministrativo, non vi sono mai state ragioni sistematiche preclusive

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M. NIGRO, L’appello, 1960; e per la dottrina formatasi successivamente all’istituzione dei V. CAIANIELLO, Lineamenti del processo amministrativo, Torino, 1979.

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Per la giurisprudenza che negava la proponibilità della riserva facoltativa di appello, Cons. St. Sez. V, 16 maggio 1978, n. 465; Cons. St. Sez. V, 5 maggio 1978; Cos. St. Sez. IV, 4 novembre 1980, n. 1055; Cons. St. Sez. V, 7 aprile 1989, n. 196; TAR Lombardia, sez. Brescia, 22 febbraio 1991, n. 169.

61

F. LUBRANO, il processo amministrativo di appello, Roma, 1983, favorevole all’applicazione della riserva facoltativa di appello nel processo amministrativo.

62

Cons. St. Sez. V, 7 aprile 1989, n. 196; Cons. St. Sez. VI, 15 aprile 1993, n. 289; Cons. St. Sez. V, 8 marzo 1994, n. 155; TAR Marche, 2 ottobre 1998, n. 1064.

dell’applicazione in via analogica delle norme previste per il rito civile. Nel processo civile, l’appello avverso le sentenze non definitive può essere proposto, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., immediatamente nel termine ordinario oppure può essere differito ( purché la parte soccombente espliciti una riserva d’appello nello stesso termine), al momento della proposizione dell’appello della sentenza definitiva.

L’istituto della riserva facoltativa di appello risponde alla finalità di concentrare le impugnazioni da proporsi avverso la sentenza in un unico processo, e costituisce evidente applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni63. Non si è in presenza di una conseguenza del principio dispositivo, bensì l’istituto risponde ad esigenze di economia processuale; infatti, la concentrazione delle impugnazioni consente una più celere definizione del processo, perché le controversie sottese a una stesa vicenda, venendo definite contestualmente dal giudice, richiedono tempi minori di definizione. Sotto questo aspetto la norma è chiara espressione di un principio di razionalizzazione delle attività processuali, il cui governo non può essere devoluto alle parti, ma appartiene al giudice, che procede attraverso i suoi poteri ordinatori. Sotto il predetto aspetto, la norma costituisce anche espressione del principio del giusto procedimento, perché concorre ad una definizione più celere del processo. Va inoltre aggiunto, a quanto precede, che la proposizione dell’appello avverso la sentenza parziale si potrebbe rivelare

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inutile in sede di sentenza definitiva; infatti, quest’ultima potrebbe far venir meno l’interesse a proporre l’appello, con la conseguenza di rendere l’appello parziale un inutile dispendio di energie.

Le stesse ragioni che nel processo civile consigliano l’applicazione della riserva facoltativa di appello, si rinvengono anche nel processo amministrativo64. Infine, non costituisce una seria difficoltà la mancata previsione di un mezzo tramite il quale proporre la predetta riserva. Appare evidente che, in mancanza di una contraria previsione, la riserva di appello andrebbe proposta nelle stesse forme previste per proporre l’appello.

Nel codice del processo amministrativo, infatti, l’art. 103 c.p.a.65, stabilisce che

“ contro le sentenze non definitive è proponibile l’appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l’appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale”. La riserva d’appello conferisce alla parte, l’evidente vantaggio di attendere l’esito complessivo del giudizio onde decidere se proporre ricorso in appello.

L’Art. 103 c.p.a. non precisa il contenuto della riserva facoltativa di appello; in particolare la norma non stabilisce se l’atto di riserva debba contenere anche i motivi di censura. Ragioni logico-sistematiche inducono a ritenere che ciò

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F. SAITTA, La riserva di appello nel processo amministrativo, 2000; pur riconoscendo l’utilità dell’istituto e pur auspicando che il legislatore introduca la riserva facoltativa di appello, esclude che dal principio di economia processuale e dal principio di concentrazione delle impugnazioni, discenda la possibilità di differire l’appello avverso le sentenze parziali al momento dell’impugnazione della sentenza definitiva.

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non sia necessario, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna ragione per prevedere la riserva di appello66.

Va evidenziato che il Codice non prevede la riserva di appello per il ricorso per Cassazione, sia per la collocazione dell’art. 104 c.p.a. nel titolo dedicato all’appello e sia perché manca una norma analoga a quella dell’art. 104 c.p.a. nel titolo dedicato al ricorso per Cassazione.

Appare opportuno evidenziare che con il ricorso in appello è possibile impugnare una sola sentenza, altrimenti si avrebbe incertezza assoluta sull’oggetto dell’appello e conseguente nullità dell’appello. Diversamente, l’appellante verrebbe ad esercitare il potere di riunire i ricorsi, che invece l’art. 96, primo comma, c.p.a. attribuisce esclusivamente al giudice e quindi verrebbe a esercitare una prerogativa del giudice.

2.4 L’Appello sulle decisioni delle giunte provinciali