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L’art 24 comma 3 Cost e i primi interventi della Corte costituzionale

5. Il patrocinio a spese dello stato: l’effettività legata all’art 3 cost

5.3 L’art 24 comma 3 Cost e i primi interventi della Corte costituzionale

Con l’entrata in vigore della Costituzione italiana ci si rende conto che uno Stato democratico non può solo proclamare i diritti senza poi approntarne una tutela concreta ed effettiva.

Ecco che allora emerge sin da subito il contrasto della legge del 1923 con il nuovo art. 24 comma 3 Cost.

In assemblea costituente tutti furono concordi nella necessità di rendere effettivo il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 3 e 24 Cost., ma ci si interrogò sul modo migliore per farlo156.

Alcuni proponevano di creare un’avvocatura di stato per i poveri157

, rifacendosi così al sistema sabaudo, altri158 invece, pur consapevoli della necessità di

155

Così, Corte cost., 10 maggio 2002, n. 186.

156 Cfr. V. BONINI, op. cit., p. 419 ss. 157

L’idea non è nuova: vedi, per tutti, G. BENTHAM, De l’organisation judiciaire et de la

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riformare il sistema attuale, propendevano per continuare sulle orme della legge del 1923, senza “pubblicizzare l’istituto della difesa”, ma garantendo all’avvocato libero professionista un compenso per ogni seduta.

All’esito della discussione prevalse la seconda tesi159

.

Invero, alcuni hanno prospettato, negli anni a venire, anche sulla base di un’analisi comparatistica dei vari sistemi e «dal contatto diretto con la pratica, con la realtà»160, la possibilità di un’integrazione fra i due modelli. Si tratterebbe, a ben vedere, di non optare in maniera radicale per l’uno o per l’altro, bensì di tentare un’integrazione fra i due161

.

Ciò nonostante si creò un dibattito sull’utilizzo dell’espressione “istituti” anziché “istituzioni”: l’Assemblea aveva accolto una formulazione dell’art. 24 comma 3 Cost che faceva riferimento alle “istituzioni”, ma il Comitato di redazione mutò il termine in “istituti”.

Alcuni hanno sostenuto che tale scelta era indice della volontà dei Padri Costituenti di escludere, tout court, che la difesa dei non abbienti potesse essere affidata al munus pubblico162.

FILANGERI, La scienza della legislazione, in F.TOSCHI VESPASIANI (a cura di), Centro studi

sull’illuminismo europeo, Venezia, 2003, p. 21.

158

Non è mancata però l’opinione di chi sosteneva di poter legittimamente continuare col sistema attuale previsto dalla legge n. 3282 del 1923.

159

Secondo L. P. COMOGLIO, Il III comma dell’art. 24 Cost. L’assistenza giudiziaria ai non

abbienti, in G.BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Rapporti civili (art. 24-26),

Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 121, «prevalse, dunque, una visione sostanzialmente liberale e conservatrice del problema».

160 E. AMODIO, op. cit., p. 312. 161

In questo senso V. DENTI, Patrocinio dei non abbienti e accesso alla giustizia: problemi e

prospettive di riforma, in Foro it., 1980, p. 135, che evidenzia quattro ragioni per cui si rende

necessaria la creazione di un sistema di assistenza legale pubblica, da affiancare a quella dei liberi professionisti.

162

In questo senso sembra orientarsi anche la Corte costituzionale nella sentenza del 21 ottobre 1964, n. 114: «In relazione all'art. 24 della Costituzione va osservato che né dal linguaggio legislativo, né dal comune linguaggio giuridico possono trarsi argomenti per ritenere che l'espressione "istituti", nella disposizione costituzionale in esame, vada intesa nel senso di organismi super individuali, e non nel senso di complessi di norme regolatrici di determinati rapporti, unitariamente considerati. È ben noto come in questo senso, a quel modo che si parla di

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In realtà, non potendosi tuttavia negare l’intrinseca ambiguità del termine163

, a noi pare di poter condividere l’opposta posizione fatta propria da altra dottrina secondo cui i termini «“istituti” ed “istituzioni” possono considerarsi sostanzialmente equipollenti»164 .

Al di là comunque della tesi che si preferisca adottare, ciò che conta non è tanto il modello che si utilizza, quanto far sì che questi sia idoneo a garantire il giusto processo e una difesa effettiva.

L’art 24 comma 3 Cost., pone quale condizione soggettiva per accedere al gratuito patrocinio quella della “non abbienza”.

Anzitutto possiamo darne una definizione in negativo: da un’analisi degli artt. 24 comma 3 e 38 comma 1 cost, emerge che la nozione di non abbienza non coincide con quella di indigente; la categoria dei non abbienti è più amplia rispetto a quella degli indigenti, poiché solo questi ultimi, ex art. 38 Cost., hanno diritto al mantenimento e all’assistenza sociale da parte dell’intera collettività.

Provando invece a dare una nozione in positivo, molte sono le tesi che si sono contrapposte nel tempo: c’è chi sosteneva che la non abbienza dovesse essere parametrata alla capacità di vivere un’esistenza dignitosa165

e chi invece faceva leva sulla titolarità di «beni di fortuna estranei al […] reddito di lavoro»166. A noi pare di grande aiuto, nel tentare di dare una risposta al quesito, il combinato disposto degli artt. 24 comma 3 e 3 comma 2 Cost., da cui emerge che il non abbiente è colui che non può, da solo, difendersi ed agire nel procedimento. Si tratta di una nozione che tiene conto della specifica collocazione dell’art. 24 Cost:

istituto della proprietà, della famiglia e via dicendo, si parla anche di istituto del gratuito patrocinio e, in genere, di istituto della difesa gratuita dei non abbienti. Sarebbe pertanto arbitrario ritenere, da un punto di vista esegetico, che il gratuito patrocinio, anche nella sua attuale disciplina, e il complesso delle vigenti norme comunque dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, non possano considerarsi compresi nella espressione "appositi istituti" adoperata dal costituente».

163

G. DE CESARE, Ambivalenza dell’”istituto” del gratuito patrocinio?, in Giur.cost., 1964, p. 1175.

164

L. P. COMOGLIO, op. cit., p. 123 nota 7.

165

È la tesi sostenuta da F. DE STEFANO, Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle

spese, in Giur.it., 1978, p. 2118.

166

A. PIZZORUSSO, L’art. 24, 3° comma, della Costituzione e le vigenti disposizioni sul gratuito

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l’obiettivo infatti non è quello di enucleare una nozione generica di non abbienza, bensì di parametrarla alla ratio sottesa alla norma costituzionale, e cioè alla possibilità del cittadino di poter usufruire giustizia167 senza discriminazioni.

Continuando in questa evoluzione storico-normativa, non possono essere tralasciate alcune pronunce della Corte delle Leggi che negli anni ’60 hanno riguardato il patrocinio per i non abbienti168.

Ci si riferisce a varie sentenze169 con le quali la Corte ha affermato che l’inviolabilità del diritto di difesa deve valere per tutti indipendentemente dalla condizioni economiche.

Più specificatamente, la Corte era stata chiamata a pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 comma 2 e 131 comma 2 c.p.p. abr., che sancivano la gratuità in capo al professionista della difesa dei non abbienti. La corte, pur rilevando la scarsa efficienza delle norme sul gratuito patrocinio, non dichiarò l’incostituzionalità della disciplina allora vigente, affermando che la gratuità della prestazione andasse inserita all’interno di un’ipotesi eccezionale e saltuaria e che perciò non comprometteva lo status economico giuridico del difensore e il decorso della professione forense.

A questa pronuncia ne fecero seguito altre170, tutte accomunate dal fatto che la Corte, pur rilevando che l’istituto del gratuito patrocinio così come previsto nel dettato costituzionale non fosse stato completamente attuato, non arrivò mai a

167

Così, N. TROCKER, Assistenza legale e giustizia civile: due studi sull'evoluzione

dell'assistenza legale ai meno abbienti nel mondo contemporaneo, Giuffrè, Milano, 1979, p. 112;

conformemente L. VIOLANTE, I caratteri essenziali della giurisdizione, in C.F.GROSSO- G.NEPPI MODONA-L.VIOLANTE, Giustizia penale e poteri dello Stato, Garzanti, 2002, p. 29. Secondo P. SECHI, op. cit., p. 53, tale nozione si allinea con gli artt. 6 CEDU e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici.

168

Per una panoramica, seppur breve, sulle sentenze della Corte costituzionale in materia, anche successive agli anni’60, vedi C. DI RUZZA, voce Patrocinio d’ufficio e per i non abbienti, in

Dig.disc.pen., Utet, Torino, 2004, p. 6.

169 Corte cost., 22 dicembre 1964, n. 114 170

Corte cost., 16 giugno 1970, n. 97; Corte cost., 27 luglio 1972, n. 149; Corte cost., 12 aprile 1973, n. 35.

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dichiarare l’incostituzionalità171

della disciplina allora vigente, forse anche per il timore di un vero e proprio horror vacui di tutela che ne sarebbe derivato.