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Artt 373 e 374 c.p.: reati di ‘Corrupção passiva’ e ‘activa’

4. L’ordinamento portoghese

4.1. Artt 373 e 374 c.p.: reati di ‘Corrupção passiva’ e ‘activa’

incentrate sul requisito dell’atto contrario/conforme ai doveri

d’ufficio, e strutturate in conformità del noto paradigma

retributivo-sinallagmatico. Al comma 1 dell’art. 373, oggi rubricato

‘Corruzione passiva’ (corrupção passiva), si punisce con la pena della

reclusione da 1 ad 8 anni, « il funzionario che, anche per interposta persona

ma con il proprio consenso o ratifica, sollecita od accetta, per sé o per un terzo,

un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che non gli sia dovuto, ovvero la

sua promessa, come compenso per un atto od un’omissione non contrari ai

doveri d’ufficio, anche se commesso anteriormente all’accettazione o alla

sollecitazione », ossia le ipotesi di corruzione passiva propria, sia

antecedente che susseguente. Al comma 2, si prevede che « se l’atto

o l’omissione non sono contrari ai doveri d’ufficio e il vantaggio non sia a lui

dovuto, l’agente pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Qui, come evidente, la punibilità è estesa anche a fenomeni di

corruzione passiva impropria, la quale - ad opinione di autorevole

dottrina - costituirebbe già « l’espressione base del crimine di corruzione »,

poiché conterrebbe tutti gli elementi necessari a generare l’offesa

rilevante per il diritto penale. Seguendo questa impostazione, la

corruzione propria, caratterizzandosi rispetto alla precedente per la

natura illecita dell’atto/omissione oggetto della richiesta, non

altererebbe la sostanza del reato, costituendone piuttosto un tipo

‘qualificato’ o addirittura ‘aggravato’, in cui il bene protetto

rimarrebbe il medesimo, pur accrescendosi in gravità l’offesa di

questo.

311

Specularmente, ma in modo nettamente distinto, l’art. 374

disciplina il reato di corruzione attiva, incriminando la condotta di

«chiunque, anche per interposta persona ma con il proprio consenso o ratifica,

da’ o promette ad un funzionario, ovvero ad un terzo ma con la consapevolezza

di quello, un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che al funzionario non

sia dovuto ». La pena, però, si differenzia a seconda che tale condotta

sia tenuta con le finalità di cui al comma 1 o al comma 2 dell’art.

373: nel primo caso – ipotesi di maggior gravità e disvalore, stante

il perfezionamento del reato di corruzione attiva propria - la pena

prevista è quella della prigione da uno a cinque; nel secondo caso -

che invece indica l’integrazione di corruzione attiva impropria – la

pena è più mite e prevista nella reclusione fino a tre anni e multa

fino a 360 giorni.

Come accennato, la distinzione formale tra corruzione attiva e

passiva - che, come ormai noto, si fonda sull’osservazione di chi sia

il soggetto attivo del reato sia il privato o il pubblico agente – è

operata anche sul piano sostanziale alla luce della lettura che ne

danno dottrina e giurisprudenza portoghesi come di due fattispecie

autonome, unilaterali e mono-soggettive.

312

Una tale

311 Così, R. M.MEIRA NIZA,Contributo para a análise do novo crime de recebimento indevido de vantagem (Dissertação realizada no âmbito do 2 Ciclo

de Estudos Mestrado Forense) Universidade Cátolica Portoguesa, Lisboa Março de 2012, e suo richiamo di ALMEIDA COSTA, Sobre o crime de corrupção - Breve retropective histórica – Corrupção e concussão – Autonomia típica das corrupções active e passiva – Análise dogmática destes dois delitos, N° especial

do Boletim de Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra –

Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correi, 1984, pp. 129 e 149. 312 SOUSA MENDES, Cenni sulla corruzione nel diritto penale portoghese, in La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, FORNASARI-LUISI (a cura di), pagg. 424 e ss., sottolinea come una tale impostazione abbia delle conseguenze: in primis, sul piano processuale, in cui potrebbe

impostazione,

313

se da un lato accentua nettamente le distanze con

quella propria di dottrina e giurisprudenza italiane maggioritarie,

dall’altra finisce con l’avvicinarsi sensibilmente all’indirizzo vigente

attualmente in Spagna, in cui peraltro, all’interno di diverse

disposizioni ritorna ancor più marcatamente

314

la distinzione

formale sussistente tra corruzione attiva e passiva. Questi due reati

vengono inoltre descritti, con qualche isolata eccezione in

dottrina,

315

come ‘reati d’evento’. Sotto questo profilo, l’ipotesi di

corruzione passiva sarebbe integrata in caso di mera comunicazione

del funzionario al privato dell’accettazione dell’offerta o, in

alternativa, dopo l’avvenuta sollecitazione indirizzata al privato,

verificarsi l’eventualità che sussista un processo per delitto di corruzione passiva senza che vi sia un processo (speculare) per delitto di corruzione attiva vertente sui medesimi fatti, oppure che sussistano entrambi contestualmente come processi separati (potendosene richiedere tuttavia, in questi casi, la connessione).

313 In questo senso: SOUSA MENDES, Cenni sulla corruzione nel diritto penale portoghese, op.cit., pagg. 423 e ss., il quale a sua volta richiama i

contributi di DE ALMEIDA COSTA, Sobre o crime de corrupção - Breve retropective histórica – Corrupção e concussão – Autonomia típica das corrupções active e passiva – Análise dogmática destes dois delitos, N° especial do Boletim

de Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra – Estudos em

Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correi, 1984, pp. 39-41 e DE FIGUEIREDO DIAS, Crime de corrupção (Parecer) Collectânea de Jurisprudência XIII-1 (1988), pagg.29-34. Dello stesso DE FIGUEIREDO DIAS, mentre ricopriva la carica di Presidente della prima Commissione di Revisione del Codice Penale nel 1982, si ha un’espressione di « certezza della tesi secondo la quale non c’è alcuna bilateralità in questo ambito, esistendo invece due delitti differenti – la corruzione attiva e la corruzione passiva». 314 Infatti, se per il caso portoghese la distinzione formale viene meno all’interno dello stesso articolo 372, in cui si codifica sia la condotta del privato al comma 1, che quella del pubblico agente al comma2, per il reato di ricevimento indebito di vantaggi, nel caso spagnolo ciascuna delle fattispecie di corruzione trova oggi la correlativa condotta attiva nell’unico articolo 424 del Código Penal: in esso, infatti, si elencano le condotte attive di corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente oltre compresa quella integrante il reato di choecho de

senza che la norma subordini la consumazione del reato stesso

all’effettiva ricezione d’utilità da parte di quest’ultimo (o di terzi)

316

.

Così, parallelamente, la corruzione attiva verrebbe integrata

mediante l’esternazione dell’offerta o con l’accettazione della

richiesta da parte del privato, ancorché a ciò sollecitato dal

funzionario, la quale sia effettivamente giunta a conoscenza di

quest’ultimo. E, si ribadisce, senza che assolutamente rilevi se il

pubblico agente abbia accettato o meno l’offerta avanzata dal

soggetto privato, né, a maggior ragione, che abbia manifestato la

volontà di determinarsi all’adozione di un atto od ad

un’omissione

317

. In entrambi i casi, quindi, si ha modo di osservare

come sia del tutto irrilevante, ai fini dell’integrazione della

fattispecie penale, l’avvenuta ricezione del vantaggio in primis,

nonché, a fortiori, il compimento dell’atto/l’omissione da parte del

pubblico agente, oggetto della richiesta o della promessa.

316 A questo proposito, la condotta di “accettare” fu aggiunta nel 1995 a fianco a quella di “ricevere”, volendosi con ciò specificare con chiarezza che l’integrazione del reato non era (e non è) subordinata all’effettiva ricezione dell’utilità nella sfera di disponibilità dell’agente o di terzi, essendo sufficiente la manifestazione di volontà del funzionario.

317D

E ALMEIDA COSTA, Estudos em Homagem ao Prof. Duotor Eduardo Correia, ritiene che la valutazione dell’integrazione del delitto di

corruzione avvenga del tutto indipendentemente dal contegno del soggetto destinatario della richiesta, dell’offerta o della sua promessa: «[..]

o crime de corrupção passiva se apresenta como um crime de resultado, cuja consumação coincidirá com o momento em que a “solicitação” ou a “aceitação” do suborno (ou da sua promessa), por parte do funcionário, cheguem ao conhecimento do destinatário». Ritiene, inoltre, che non sussista nessun vero e proprio sinallagma tra la condotta del privato e le prestazioni del funzionario, trattandosi piuttosto di uno “pseudo-sinallagma”, in quanto l’atto oggetto di mercimonio che si richiede al pubblico agente è solo l’oggetto del dolo specifico, e quindi elemento ulteriore ed aggiuntivo rispetto agli elementi base e sufficienti per l’integrazione del delitto.

4.2. Il reato di ‘Recebimento indevido de vantagem’ (art. 372).

All’art. 372 del Codice Penale Portoghese, del tutto innovato ad

opera della riforma avvenuta nel 2010, è oggi disciplinato il reato di

‘recebimento indevido de vantagem’. All’interno della disposizione si

distingue adesso il reato proprio del pubblico agente da quello del

soggetto corruttore: i) al comma 1 è minacciata la sanzione di

reclusione fino a cinque anni o multa sino a seicento giorni per il

funcionário che, « nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle stesse, da sé o

per interposta persona, con il proprio consenso o ratifica, solleciti od accetti, per

sé stesso o per un terzo, un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che non

gli sia dovuto»; ii) specularmente, al comma 2 la pena è prevista in un

quantum più mite (reclusione fino a tre anni o multa fino a

trecentosessanta giorni) anche per il «soggetto che dia o prometta al

funzionario od ad un terzo, su indicazione del primo, un vantaggio

patrimoniale o non patrimoniale che sia a questo dovuto, nell’esercizio o a

causa delle funzioni dello stesso funzionario».

Rispetto alle fattispecie di corruzione (attiva e passiva) e

parallelamente a quanto già osservato per l’esperienza spagnola, la

novità di rilievo risiede nell’aver previsto una responsabilità penale

prescindente dal fatto che la dazione o la promessa del vantaggio -

qualunque sia la natura di quest’ultimo - siano funzionalizzate al (o

giustificate dal) compimento di un atto (acto) od un’omissione

contrari ai doveri d’ufficio. In altri termini, ai fini dell’integrazione

del reato non si richiede più che sussista alcun nesso eziologico tra

il ricevimento od accettazione del vantaggio indebito da un lato (o,

correlativamente tra la dazione e la promessa de medesimo), ed il

compimento di un atto o di un’omissione, antecedente o