• Non ci sono risultati.

255 Vv. supra, ed in aggiunta: Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2005, in Cass. pen., 2006, 2140; sez. VI, 4 maggio 2006; sez. VI, 26 marzo 2007, in Guida dir., n. 29/2007, 99; sez. fer. 25 agosto 2008, in CED, n.

34834/2009.

256 Non riteniamo, infatti, che possa essere condivisa la lettura che di questa operazione dava - e continua strenuamente a dare tutt’oggi - la stessa Cassazione, di una ragionevole applicazione estensiva. Non si tratta affatto di un’applicazione estensiva a casi similari, ma dell’impiego della stessa norma a casi del tutto dissimili e, perlomeno anteriormente all’entrata in vigore della l. n. 190/2012, del tutto privi di qualsivoglia previsione sanzionatoria sul piano penale. Ipotesi, dunque, che secondo la posizione (altamente opinabile e certamente non condivisibile) del legislatore penale, non rappresentavano fatti meritevoli di sanzione penale. Dello stesso avviso, DOLCINI –VIGANÒ, Sulla riforma in cantiere dei reati di corruzione, in Dir. Pen. Cont., n. 1/2012, pag. 236.

257 Sul punto si veda B

ARTOLI, cit., il quale sostiene che piuttosto sarebbe stato opportuno ricondurre la corruzione per l’esercizio della funzione nell’alveo della corruzione impropria antecedente, dato che in entrambe le ipotesi sarebbe presente alla base un patto tale da svolgere una vera e propria funzione motivazionale al compimento degli atti futuri (più o meno determinati o determinabili).

4.1. Volatilizzazione del requisito di ‘abuso’ e creazione della

fattispecie di concussione ambientale.

Come più sopra anticipato, alle difficoltà pratiche di distinzione

delle ipotesi di corruzione da quelle di concussione che allignavano

nella stessa struttura delle fattispecie e che in proposito avevano

ottenuto una soluzione più o meno pacifica da parte della

giurisprudenza,

258

si aggiungevano ulteriori problematiche causate

dal contesto sistemico-ambientale in cui tali reati prendevano vita.

Ebbene, anche con riguardo alla concussione - e parallelamente al

processo di volatilizzazione dell’atto nelle fattispecie di corruzione -

si era dato adito ad una volatilizzazione del requisito di “abuso”

mediante la creazione giurisprudenziale della fattispecie di

concussione ambientale

259

: la giurisprudenza riteneva infatti possibile

sussumere nell’art. 317 c.p. tutte quelle fattispecie concrete in cui il

privato si determinasse alla dazione o alla promessa in virtù di

pressioni costrittive od induttive anche non specificamente

imputabili al pubblico agente, ma derivabili del contesto ambientale

di riferimento.

260

In particolare, si osservava che, «la costrizione o

l’induzione da parte del pubblico ufficiale poteva realizzarsi anche attraverso il

riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico

ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più

258 VV. supra, cap. III, par. 2.4.

259 In dottrina, CONTENTO,Sub art. 317, in AA.VV., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, PADOVANI (a cura di), 1996, op. cit., pp. 116 ss.; FIANDACA –MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. I, op. cit.; GROSSO, Nodi controversi in tema di riforma dei delitti di corruzione e concussione; PADOVANI, Il confine “conteso”, op. cit. p.1303; PELISSERO, Il ruolo della vittima ad un bivio, in Ruolo e tutela della vittima in diritto penale, op.

cit. p.167.

260 Sul punto, vv. Cass. pen. : Sez. VI, 17 novembre 1994, Provini, in Cass. Pen., 1995,1285; Sez. VI, 26 marzo 1996, in Cass. pen., 1997, 1846,

con nota di CIANI; Sez. VI, 19 gennaio 1998, in Cass. pen., 1998, 1582, con nota di AMATO, Quale discrimen tra concussione e corruzione?

semplice per il fatto di richiamarsi a regole già “codificate” […] Ciò non vuol

dire che possa prescindersi da un comportamento costrittivo o induttivo del

pubblico ufficiale

261

, ma solo che la condotta costrittiva o (più normalmente,

nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in

comportamenti che, ove mancasse il quadro “ambientale”, potrebbero essere

ritenuti penalmente insignificanti ».

262

4.2. Conseguenze applicative.

In un contesto di corruzione sistemica, l’operazione di

discernimento tra ipotesi integrative del reato di corruzione o di

concussione diveniva ancor più difficile laddove quest’ultima si fosse

avverata nella sua forma più attenuata di concussione mediante

induzione;

263

e questo, specialmente alla luce delle affermate

convenzioni in base alle quali il privato tenderebbe a dare o

promettere l’indebita utilità in assenza e di un vero e proprio patto

corruttivo, e di una vera e propria minaccia esplicita od implicita da

parte del pubblico ufficiale, al solo fine di accedere al giro di

prestazioni favorevoli dell’amministrazione pubblica o, altresì,

evitare eventuali vessazioni in caso di mancata collaborazione.

261 Sono tuttavia da segnalarsi a questo proposito, alcune sentenze della Cassazione penale molto più restrittive quanto all’individuazione dell’abuso perpetrato dal pubblico ufficiale, che hanno richiesto in tempi relativamente più recenti che ai fini della configurabilità del reato di

concussione c.d. ambientale sia comunque necessario che «venga fornita la prova della consumazione da parte del pubblico ufficiale di uno specifico comportamento costrittivo od induttivo e della correlativa situazione di soggezione del privato ». Così:

Cass. Pen., sez. VI, 2011 n. 24015, Cass. Pen., sez. VI, 2011 n. 25694, Cass. Pen., sez. VI, 2011 n. 14544).

262 Così, Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 1998, in Cass. pen. 2000., 362. 263 F

IANDACA-MUSCO,in Diritto penale parte speciale, op.cit. pag. 220 e ss., rileva come sia impossibile, a fronte degli sfumati confini della fattispecie di concussione, rifarsi a criteri di carattere generale ed astratto, convenendo all’interprete di volta in volta adoperati per fronteggiare la definizione.

Consentire una tale espansione dell’art. 317 c.p. fino ad

inglobarvi ipotesi di concussione cd. ambientale - con contestuale

perdita di pregnanza del requisito di ‘abuso’ afferente al pubblico

agente - significò, nei fatti, favorire la sussunzione di ipotesi di

corruzione all’interno della fattispecie astratta di concussione.

Infatti, si optava frequentemente per un’imputazione a titolo di

concussione tutte quelle volte in cui, in un contesto di corruzione

sistemica, il privato si motivasse alla dazione o promessa

dell’indebito

presentando,

quale

elemento

soggettivo

caratterizzante la propria condotta, non già uno status di soggezione

rispetto all’autorità che fosse stato indotto direttamente dalla stessa

o indirettamente dall’ambiente illecito di riferimento, bensì una

volontà sua propria, liberamente e paritariamente manifestata

rispetto a quella dell’agente pubblico, di adoperarsi spontaneamente

al conferimento indebito per trarre anch’egli un vantaggio dal

contesto di diffusa illiceità. La contestazione di siffatte ipotesi

concrete alla stregua di concussione anziché di corruzione, come

sarebbe stato invece più corretto, non era infrequente nelle vicende

giudiziarie, e molto spesso tale opzione veniva percorsa dalla

magistratura requirente in ottica di ‘utilità processuale’: la

configurazione del privato alla stregua di concusso ne consentiva,

infatti, la qualificazione di ‘persona offesa’ ed una conseguente

possibilità di audizione in qualità di testimone. Salvo poi mutare,

nell’iter processuale, il capo d’imputazione in quello di ‘corruzione’,

e conseguente coinvolgimento quale imputato di chi, ab initio, fosse

configurato persona offesa.

264

264 CINGARI, Repressione e prevenzione (…), op. cit.; PADOVANI, Il confine conteso. Metamorfosi (…), op. cit., in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1999, p.1306 ss.;

GROSSO, Nodi controversi in tema di riforma dei delitti di corruzione e concussione, in Cass. pen., 1999, 1728, pagg. 3277-3282, in cui, trattando delle attitudini