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5. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese

5.1. UK Bribery Act 2010 e ‘General bribery offences’

Dal 1 luglio 2011, nell’ordinamento giuridico del Regno Unito, è

in vigore lo statute UK Bribery Act 2010,

323

mediante il quale

320 Sul punto, anche MONGILLO, op. cit. pag. 171.

321 Una tale previsione si è subito esposta a due ordini di critiche: in primis, si ritiene che il legislatore, oltre ad aver espressamente inserito in

una norma penale il riferimento ad usi e costumi non soggetti al principio di legalità, avrebbe in tal senso operato superfluamente stante il fatto che, comunque, decidere cosa rientri o meno nell’adeguatezza sociale è un compito non del legislatore bensì, all’atto pratico della giurisprudenza. La seconda critica, più consistente, consisterebbe nell’aver rilevato che una tale clausola si presta al difetto di eccessiva genericità, senza operare una definizione mediante criteri oggettivi di ciò che, concretamente, possa ritenersi una condotta socialmente adeguata. Oltre a questo, tale mancanza rende più difficile il compito dell’applicatore del diritto che non potrà ricorrere a criteri soggettivi né tantomeno potrà fondare il suo ragionamento sul principio che è ammissibile comunque conferire regali ai pubblici funzionari, semmai dovendo partire dal principio opposto. Così in DIAS, Carmo, Comentaário das Leis Penais Extravagantes, Volume I, Universidade Católica Editora,

Lisboa, 2010, pag. 783 e ss.; R.M.MEIRA NIZA,Contributo para a análise do novo crime de recebimento indevido de vantagem, cit.

322 GRECO, Third Evaluation Round. Report on Portugal on Incriminations, Theme I, 2010, 5.

323 Tale statute aveva già ottenuto il Royal Assent in data 8 aprile 2010. Trattasi di un provvedimento che mira principalmente a riorganizzare la materia che, prima di quel momento era contenuta in tre statutes

Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord hanno provveduto a

riordinare e sistematizzare la disciplina penale della corruzione

324

.

Attualmente, si rinvengono quattro distinte fattispecie di

corruzione: nel capo intitolato ‘General bribery offences’ sono collocate

le due fattispecie rubricate ‘bribing another person’, sec.1 (corruzione

attiva) e di ‘being bribed’, sec. 2 (corruzione passiva). Seguono poi

una fattispecie di corruzione di un pubblico ufficiale straniero

(bribery of foreign public officials: sec. 6) e una di corruzione propria delle

organizzazioni commerciali (failure of commercial organisations to prevent

bribery: sec. 7),

325

che si differenziano dalle ipotesi generali di

differenti, di epoca diversa, conferendole un aspetto disorganico, nonostante già in data 2001 l’Anti-Terrorrism Crime and Security avesse apportato qualche modifica al sistema previgente, estendendo l’applicabilità della normativa britannica in materia di corruzione anche a fatti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri commessi all’estero.

324 Mediante tale operazione, il Regno Unito ha dato attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre, già ratificata in data 14 dicembre 1998; in particolar modo, se ne richiedeva l’attuazione relativamente alla incriminazione della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. In questa materia, anche il Regno Unito era stato soggetto a rilievi critici reiterati da parte del WGB (sul punto si rimanda alla trattazione effettuata da MONGILLO, op. cit., pagg. 408 e ss., il quale fa presente, testualmente, che con il Bribery Act può dirsi che la « legislazione britannica in materia di corruzione ha assunto finalmente un carattere organico e sistematico, essendo state tipizzate in un unico corpus normativo tutte le fattispecie di corruzione e colmate le lacune preesistenti »).

325 Il reato è delitto proprio delle c.d. ‘relevant commercial organizations,’ e consiste nel fatto di non avere approntato una prevenzione ai reati di corruzione commessi a loro vantaggio da persone ad esse associate. Più in particolare, l’organizzazione è penalmente responsabile quando una persona ad essa associata abbia corrotto qualcuno allo scopo di ottenere o conservare un affare economico direttamente per l’organizzazione, o nella gestione degli affari dell’organizzazione stessa. E’ tuttavia sempre possibile per l’organizzazione sottrarsi a questa responsabilità mediante la dimostrazione che questa « [had ]in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct », cioè avesse adottato e applicato procedure adeguate alla prevenzione di adozione di simili condotte da parte dei soggetti associati (intranei).

corruzione ex sec. 1 e 2 in quanto la loro applicazione è limitata a

fatti di corruzione commessi in ambito di attività economiche.

Pur non innovando profondamente la disciplina vigente

anteriormente, le ipotesi generali di corruzione (attiva e passiva),

sono state così concepite e adottate in attuazione di obblighi

sovranazionali.

326

Sono configurate come due fattispecie autonome,

mono-soggettive, e formulate in modo analitico ed

esemplificativo,

327

mediante la raffigurazione di sei situazioni

tipiche, di cui due afferenti alla corruzione attiva (sec. 1) e quattro

alla corruzione passiva (sec. 2). Ad un primo sguardo, gli aspetti

caratteristici di queste incriminazioni - e tali da differenziarne

l’impostazione rispetto ai corpi normativi vigenti negli ordinamenti

continentali oggetto di previa analisi - sono due: i) in primis, si nota

come le fattispecie generali di corruzione siano suscettibili di essere

integrate non solo ad opera di persone fisiche, ma anche da parte di

persone giuridiche (sec. 13); ii) in secondo luogo, non sussiste un

divario disciplinare per le ipotesi di corruzione pubblica e privata,

poiché entrambe le ipotesi sono assoggettate alla medesima

disciplina e, consequenzialmente, allo stesso trattamento

sanzionatorio. A questo proposito, una puntuale definizione dei

contenuti delle fattispecie di cui alla sec. 1 e 2 viene fornita dalla

seguente sec. 3, intitolata ‘Function or activity which bribe relates’, in cui si

specifica che, ai fini del Bribery Act, la funzione e l’attività sono

‘relevant’ se sussistono contestualmente due condizioni:

326 Facciamo riferimento alla Convenzione penale sulla corruzione del CdE, Strasburgo 1999, alla decisione quadro 2003/586/GAI del Consiglio dell’UE del 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato e alla Convenzione dell’ONU di lotta alla corruzione, Mérida 2003.

327 Così si esprime al riguardo MONGILLO, op.cit. pag. 412, giustificando tale tecnica di drafting normativo come tipica dello statute law anglosassone, tipologia di fonte cui il Bribery Act appartiene.

I)

la prima è che l’attività o la funzione ricadano nell’elenco

di cui alla sec. 3(2): qui, accanto a funzioni di carattere

pubblico (any function of a public nature) (a), si richiama

qualsiasi attività connessa ad un’impresa (b), qualunque

attività realizzata nel corso di un impiego (c) o compiuta

da parte di una persona giuridica o in rappresentanza di

questa (d) (any activity performed by or on behalf of a body of

persons, whether corporate or unincorporate).

II)

La seconda condizione, ex sec. 3(3) è che ci si possa

aspettare dalle persone chiamate a svolgere le attività o

funzioni specificate al punto (2), e soggette a corruzione,

che queste lo facciano in buona fede (good faith) ed

imparzialità (impartiality), o che comunque rivestano

posizioni di fiducia (position of trust by virtue of performing it).

Da ciò si evince che l’elemento in comune a tutte le fattispecie

generali di corruzione, attive e passive ex sec. 1 e 2, siano esse di

carattere pubblico o privato, risiede nella violazione di una ‘position

of trust’ ricoperta dalle persone corrotte

328

. Il segnale di ‘no tolerance’

lanciato così dall’ordinamento UK è chiaro ed inequivocabile: nei

riguardi di qualsiasi forma corruttiva, sia che questa alligni

nell’ambito dell’amministrazione e nell’esercizio di funzioni

pubbliche, sia si svolga nell’esercizio di attività private, comunque

rilevanti per l’ordinamento, la risposta penale rimane la stessa.

329

328 Così M

ONGILLO, op. cit., pag. 412.

329 L’ordinamento Svedese offre un’impostazione a questa affine: in ambito di corruzione, gli operatori privati sono equiparati agli impiegati pubblici ed agli incaricati di pubblico servizio. Come evidenzia HUBER, in Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di altri

paesi, in Riv. trim. dir. pen. ec. 1999, pag. 507 ss., questa è un’impostazione

del tutto conforme all’idea diffusa e radicata in questo Paese, in seno alla stessa società civile, che la corruzione non sia un delitto dannoso esclusivamente per le funzioni sovrane, ma trasversalmente per la società