5. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese
5.1. UK Bribery Act 2010 e ‘General bribery offences’
Dal 1 luglio 2011, nell’ordinamento giuridico del Regno Unito, è
in vigore lo statute UK Bribery Act 2010,
323mediante il quale
320 Sul punto, anche MONGILLO, op. cit. pag. 171.
321 Una tale previsione si è subito esposta a due ordini di critiche: in primis, si ritiene che il legislatore, oltre ad aver espressamente inserito in
una norma penale il riferimento ad usi e costumi non soggetti al principio di legalità, avrebbe in tal senso operato superfluamente stante il fatto che, comunque, decidere cosa rientri o meno nell’adeguatezza sociale è un compito non del legislatore bensì, all’atto pratico della giurisprudenza. La seconda critica, più consistente, consisterebbe nell’aver rilevato che una tale clausola si presta al difetto di eccessiva genericità, senza operare una definizione mediante criteri oggettivi di ciò che, concretamente, possa ritenersi una condotta socialmente adeguata. Oltre a questo, tale mancanza rende più difficile il compito dell’applicatore del diritto che non potrà ricorrere a criteri soggettivi né tantomeno potrà fondare il suo ragionamento sul principio che è ammissibile comunque conferire regali ai pubblici funzionari, semmai dovendo partire dal principio opposto. Così in DIAS, Carmo, Comentaário das Leis Penais Extravagantes, Volume I, Universidade Católica Editora,
Lisboa, 2010, pag. 783 e ss.; R.M.MEIRA NIZA,Contributo para a análise do novo crime de recebimento indevido de vantagem, cit.
322 GRECO, Third Evaluation Round. Report on Portugal on Incriminations, Theme I, 2010, 5.
323 Tale statute aveva già ottenuto il Royal Assent in data 8 aprile 2010. Trattasi di un provvedimento che mira principalmente a riorganizzare la materia che, prima di quel momento era contenuta in tre statutes
Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda del Nord hanno provveduto a
riordinare e sistematizzare la disciplina penale della corruzione
324.
Attualmente, si rinvengono quattro distinte fattispecie di
corruzione: nel capo intitolato ‘General bribery offences’ sono collocate
le due fattispecie rubricate ‘bribing another person’, sec.1 (corruzione
attiva) e di ‘being bribed’, sec. 2 (corruzione passiva). Seguono poi
una fattispecie di corruzione di un pubblico ufficiale straniero
(bribery of foreign public officials: sec. 6) e una di corruzione propria delle
organizzazioni commerciali (failure of commercial organisations to prevent
bribery: sec. 7),
325che si differenziano dalle ipotesi generali di
differenti, di epoca diversa, conferendole un aspetto disorganico, nonostante già in data 2001 l’Anti-Terrorrism Crime and Security avesse apportato qualche modifica al sistema previgente, estendendo l’applicabilità della normativa britannica in materia di corruzione anche a fatti di corruzione di pubblici ufficiali stranieri commessi all’estero.
324 Mediante tale operazione, il Regno Unito ha dato attuazione alla Convenzione OCSE del 17 dicembre, già ratificata in data 14 dicembre 1998; in particolar modo, se ne richiedeva l’attuazione relativamente alla incriminazione della corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. In questa materia, anche il Regno Unito era stato soggetto a rilievi critici reiterati da parte del WGB (sul punto si rimanda alla trattazione effettuata da MONGILLO, op. cit., pagg. 408 e ss., il quale fa presente, testualmente, che con il Bribery Act può dirsi che la « legislazione britannica in materia di corruzione ha assunto finalmente un carattere organico e sistematico, essendo state tipizzate in un unico corpus normativo tutte le fattispecie di corruzione e colmate le lacune preesistenti »).
325 Il reato è delitto proprio delle c.d. ‘relevant commercial organizations,’ e consiste nel fatto di non avere approntato una prevenzione ai reati di corruzione commessi a loro vantaggio da persone ad esse associate. Più in particolare, l’organizzazione è penalmente responsabile quando una persona ad essa associata abbia corrotto qualcuno allo scopo di ottenere o conservare un affare economico direttamente per l’organizzazione, o nella gestione degli affari dell’organizzazione stessa. E’ tuttavia sempre possibile per l’organizzazione sottrarsi a questa responsabilità mediante la dimostrazione che questa « [had ]in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct », cioè avesse adottato e applicato procedure adeguate alla prevenzione di adozione di simili condotte da parte dei soggetti associati (intranei).
corruzione ex sec. 1 e 2 in quanto la loro applicazione è limitata a
fatti di corruzione commessi in ambito di attività economiche.
Pur non innovando profondamente la disciplina vigente
anteriormente, le ipotesi generali di corruzione (attiva e passiva),
sono state così concepite e adottate in attuazione di obblighi
sovranazionali.
326Sono configurate come due fattispecie autonome,
mono-soggettive, e formulate in modo analitico ed
esemplificativo,
327mediante la raffigurazione di sei situazioni
tipiche, di cui due afferenti alla corruzione attiva (sec. 1) e quattro
alla corruzione passiva (sec. 2). Ad un primo sguardo, gli aspetti
caratteristici di queste incriminazioni - e tali da differenziarne
l’impostazione rispetto ai corpi normativi vigenti negli ordinamenti
continentali oggetto di previa analisi - sono due: i) in primis, si nota
come le fattispecie generali di corruzione siano suscettibili di essere
integrate non solo ad opera di persone fisiche, ma anche da parte di
persone giuridiche (sec. 13); ii) in secondo luogo, non sussiste un
divario disciplinare per le ipotesi di corruzione pubblica e privata,
poiché entrambe le ipotesi sono assoggettate alla medesima
disciplina e, consequenzialmente, allo stesso trattamento
sanzionatorio. A questo proposito, una puntuale definizione dei
contenuti delle fattispecie di cui alla sec. 1 e 2 viene fornita dalla
seguente sec. 3, intitolata ‘Function or activity which bribe relates’, in cui si
specifica che, ai fini del Bribery Act, la funzione e l’attività sono
‘relevant’ se sussistono contestualmente due condizioni:
326 Facciamo riferimento alla Convenzione penale sulla corruzione del CdE, Strasburgo 1999, alla decisione quadro 2003/586/GAI del Consiglio dell’UE del 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato e alla Convenzione dell’ONU di lotta alla corruzione, Mérida 2003.
327 Così si esprime al riguardo MONGILLO, op.cit. pag. 412, giustificando tale tecnica di drafting normativo come tipica dello statute law anglosassone, tipologia di fonte cui il Bribery Act appartiene.
I)
la prima è che l’attività o la funzione ricadano nell’elenco
di cui alla sec. 3(2): qui, accanto a funzioni di carattere
pubblico (any function of a public nature) (a), si richiama
qualsiasi attività connessa ad un’impresa (b), qualunque
attività realizzata nel corso di un impiego (c) o compiuta
da parte di una persona giuridica o in rappresentanza di
questa (d) (any activity performed by or on behalf of a body of
persons, whether corporate or unincorporate).
II)
La seconda condizione, ex sec. 3(3) è che ci si possa
aspettare dalle persone chiamate a svolgere le attività o
funzioni specificate al punto (2), e soggette a corruzione,
che queste lo facciano in buona fede (good faith) ed
imparzialità (impartiality), o che comunque rivestano
posizioni di fiducia (position of trust by virtue of performing it).
Da ciò si evince che l’elemento in comune a tutte le fattispecie
generali di corruzione, attive e passive ex sec. 1 e 2, siano esse di
carattere pubblico o privato, risiede nella violazione di una ‘position
of trust’ ricoperta dalle persone corrotte
328. Il segnale di ‘no tolerance’
lanciato così dall’ordinamento UK è chiaro ed inequivocabile: nei
riguardi di qualsiasi forma corruttiva, sia che questa alligni
nell’ambito dell’amministrazione e nell’esercizio di funzioni
pubbliche, sia si svolga nell’esercizio di attività private, comunque
rilevanti per l’ordinamento, la risposta penale rimane la stessa.
329328 Così M
ONGILLO, op. cit., pag. 412.
329 L’ordinamento Svedese offre un’impostazione a questa affine: in ambito di corruzione, gli operatori privati sono equiparati agli impiegati pubblici ed agli incaricati di pubblico servizio. Come evidenzia HUBER, in Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di altri
paesi, in Riv. trim. dir. pen. ec. 1999, pag. 507 ss., questa è un’impostazione
del tutto conforme all’idea diffusa e radicata in questo Paese, in seno alla stessa società civile, che la corruzione non sia un delitto dannoso esclusivamente per le funzioni sovrane, ma trasversalmente per la società