3. Vincoli sovranazionali: Convenzioni internazionali e
3.1. La Convenzione del Consiglio d’Europa per il contrasto alla
3.1.1. Corruzione pubblica, attiva e passiva
Già nel 1996 il Protocollo alla Convenzione PIF e nel 1997 la
Convenzione OCSE avevano approntato la definizione di
fattispecie di corruzione pubblica; a queste sono seguite le due più
recenti Convenzioni, le quali hanno provveduto nella stessa
direzione e fornito una concorde descrizione della condotta
rilevante di corruzione pubblica sia passiva,
89che attiva.
In particolare, per la corruzione passiva, la Convenzione CdE all’art.
3 invita ciascuna parte ad adottare le misure, legislative o d’altra
natura, necessarie a stabilire che costituisca reato, in base al proprio
diritto interno, « il fatto del pubblico funzionario che richiede o riceve,
direttamente od indirettamente, per sé o per un terzo, un qualsiasi vantaggio
non dovuto, o ne accetta l’offerta o la promessa, al fine di compiere od omettere
un atto nell’esercizio delle proprie funzioni ».
90Specularmente, l’art. 15
88 Al riguardo, cfr. DI MARTINO, op. cit., pagg. 367-371.
89 A questo proposito si può ricordare che la Convenzione OCSE non aveva provveduto, essendosi limitata al delineamento della sola fattispecie di corruzione attiva.
90 Article 3 – Passive bribery of domestic public officials: Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her
della Convenzione di Mérida, classifica come corruzione passiva « il
fatto del pubblico funzionario che sollecita od accetta, direttamente od
indirettamente, per se stesso o per un terzo sia esso persona fisica o meno, un
vantaggio non dovuto, al fine di compiere od omettere un atto nell’esercizio delle
proprie funzioni
».
91Il tenore delle disposizioni in analisi, a ben
vedere, non sembrava prestarsi ad applicazioni eccedenti o che non
fossero già completamente coperte dalla corrispondente fattispecie
italiana, ancorché nell’ambito convenzionale compaiano:
a) il riferimento ad una generica afferenza dell’atto all’esercizio
delle funzioni (definite nell’un caso functions, nell’altro offcial
duties), piuttosto che al solo paradigma sinallagmatico tipico
italiano ed incentrato sull’adozione od omissione di uno
specifico atto conforme o contrario a doveri d’ufficio;
b) un generico riferimento a qualsiasi indebito vantaggio, che
tuttavia non pare rivestire più ampia portata di quello della
remunerazione della passata fattispecie del c.p. italiano
mediante ‘denaro od altre utilità’;
c) l’esclusiva rilevanza, ai fini della repressione penale, della
forma di corruzione antecedente. Il dato normativo è di per
sé sufficiente, infatti, a fugare eventuali dubbi circa
l’esclusione della rilevanza della corruzione susseguente,
poiché sia nell’una che nell’altra disposizione è tenuta in
considerazione la sola condotta del pubblico funzionario
consistente
in
una
richiesta/sollecitazione/ricezione/accettazione
di
un
functions.91 Art. 15 lett b) – Bribery of National public officials - The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.
vantaggio non dovuto (undue advantage), al fine di (in order
that) compiere od omettere un atto nell’esercizio delle
proprie funzioni, e riferendosi, quindi, ad una condotta
finalistica e non già causale.
92Risulta evidente, dunque, come la previsione del c.p. italiano
potesse dirsi comprensiva di ipotesi ultronee rispetto a quelle di
obbligatoria criminalizzazione per fonte convenzionale, attraendo
nell’alveo dei fatti penalmente rilevanti anche quelle ipotesi di
richiesta od accettazione di denaro od altra utilità seguenti l’avvenuto
compimento dell’atto conforme ai doveri d’ufficio.
93Specularmente, ed in termini equipollenti, si prevede la
repressione della corruzione pubblica attiva, ex art. 2 della Convenzione
CdE ed art. 15, lett. a) della Convenzione di Mérida, i quali
definiscono la corruzione attiva come
« il fatto di chiunque
intenzionalmente promette, offre o dà, direttamente od indirettamente, un
indebito vantaggio ad un pubblico funzionario, per questi o per un terzo,
94affinché compia od ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni ». Sono
elementi (comuni) della fattispecie: i) l’intenzionalità dell’offerta,
promessa o dazione, e quindi la necessaria sussistenza del dolo nel
suo coefficiente di maggiore intensità, ii) il vantaggio indebito
(undue) che si genera per il pubblico funzionario corrotto o per un
terzo, iii) la finalizzazione della dazione o promessa al compimento
92 A sostegno di una tale lettura si è pronunciato inoltre l’Explanatory Report della Convenzione del CdE, esplicitando che la corruzione
susseguente non rappresenta oggetto di repressione ai sensi della Convenzione stessa.
93 Qui rimarcando il messaggio dell’ordinamento, in particolare, che la funzione pubblica sia totalmente gratuita e non passibile di essere resa oggetto di mercimonio, né prima né dopo l’avvenuta adozione dell’atto.
94 Come nell’ipotesi di corruzione passiva, la Convenzione di Mérida specifica che il terzo dal quale possa essere conseguito il vantaggio dato o promesso al pubblico ufficiale potrà essere sia persona fisica o meno.