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3. Vincoli sovranazionali: Convenzioni internazionali e

3.1. La Convenzione del Consiglio d’Europa per il contrasto alla

3.1.1. Corruzione pubblica, attiva e passiva

Già nel 1996 il Protocollo alla Convenzione PIF e nel 1997 la

Convenzione OCSE avevano approntato la definizione di

fattispecie di corruzione pubblica; a queste sono seguite le due più

recenti Convenzioni, le quali hanno provveduto nella stessa

direzione e fornito una concorde descrizione della condotta

rilevante di corruzione pubblica sia passiva,

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che attiva.

In particolare, per la corruzione passiva, la Convenzione CdE all’art.

3 invita ciascuna parte ad adottare le misure, legislative o d’altra

natura, necessarie a stabilire che costituisca reato, in base al proprio

diritto interno, « il fatto del pubblico funzionario che richiede o riceve,

direttamente od indirettamente, per sé o per un terzo, un qualsiasi vantaggio

non dovuto, o ne accetta l’offerta o la promessa, al fine di compiere od omettere

un atto nell’esercizio delle proprie funzioni ».

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Specularmente, l’art. 15

88 Al riguardo, cfr. DI MARTINO, op. cit., pagg. 367-371.

89 A questo proposito si può ricordare che la Convenzione OCSE non aveva provveduto, essendosi limitata al delineamento della sola fattispecie di corruzione attiva.

90 Article 3 – Passive bribery of domestic public officials: Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her

della Convenzione di Mérida, classifica come corruzione passiva « il

fatto del pubblico funzionario che sollecita od accetta, direttamente od

indirettamente, per se stesso o per un terzo sia esso persona fisica o meno, un

vantaggio non dovuto, al fine di compiere od omettere un atto nell’esercizio delle

proprie funzioni

».

91

Il tenore delle disposizioni in analisi, a ben

vedere, non sembrava prestarsi ad applicazioni eccedenti o che non

fossero già completamente coperte dalla corrispondente fattispecie

italiana, ancorché nell’ambito convenzionale compaiano:

a) il riferimento ad una generica afferenza dell’atto all’esercizio

delle funzioni (definite nell’un caso functions, nell’altro offcial

duties), piuttosto che al solo paradigma sinallagmatico tipico

italiano ed incentrato sull’adozione od omissione di uno

specifico atto conforme o contrario a doveri d’ufficio;

b) un generico riferimento a qualsiasi indebito vantaggio, che

tuttavia non pare rivestire più ampia portata di quello della

remunerazione della passata fattispecie del c.p. italiano

mediante ‘denaro od altre utilità’;

c) l’esclusiva rilevanza, ai fini della repressione penale, della

forma di corruzione antecedente. Il dato normativo è di per

sé sufficiente, infatti, a fugare eventuali dubbi circa

l’esclusione della rilevanza della corruzione susseguente,

poiché sia nell’una che nell’altra disposizione è tenuta in

considerazione la sola condotta del pubblico funzionario

consistente

in

una

richiesta/sollecitazione/ricezione/accettazione

di

un

functions.

91 Art. 15 lett b) – Bribery of National public officials - The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

vantaggio non dovuto (undue advantage), al fine di (in order

that) compiere od omettere un atto nell’esercizio delle

proprie funzioni, e riferendosi, quindi, ad una condotta

finalistica e non già causale.

92

Risulta evidente, dunque, come la previsione del c.p. italiano

potesse dirsi comprensiva di ipotesi ultronee rispetto a quelle di

obbligatoria criminalizzazione per fonte convenzionale, attraendo

nell’alveo dei fatti penalmente rilevanti anche quelle ipotesi di

richiesta od accettazione di denaro od altra utilità seguenti l’avvenuto

compimento dell’atto conforme ai doveri d’ufficio.

93

Specularmente, ed in termini equipollenti, si prevede la

repressione della corruzione pubblica attiva, ex art. 2 della Convenzione

CdE ed art. 15, lett. a) della Convenzione di Mérida, i quali

definiscono la corruzione attiva come

« il fatto di chiunque

intenzionalmente promette, offre o dà, direttamente od indirettamente, un

indebito vantaggio ad un pubblico funzionario, per questi o per un terzo,

94

affinché compia od ometta un atto nell’esercizio delle sue funzioni ». Sono

elementi (comuni) della fattispecie: i) l’intenzionalità dell’offerta,

promessa o dazione, e quindi la necessaria sussistenza del dolo nel

suo coefficiente di maggiore intensità, ii) il vantaggio indebito

(undue) che si genera per il pubblico funzionario corrotto o per un

terzo, iii) la finalizzazione della dazione o promessa al compimento

92 A sostegno di una tale lettura si è pronunciato inoltre l’Explanatory Report della Convenzione del CdE, esplicitando che la corruzione

susseguente non rappresenta oggetto di repressione ai sensi della Convenzione stessa.

93 Qui rimarcando il messaggio dell’ordinamento, in particolare, che la funzione pubblica sia totalmente gratuita e non passibile di essere resa oggetto di mercimonio, né prima né dopo l’avvenuta adozione dell’atto.

94 Come nell’ipotesi di corruzione passiva, la Convenzione di Mérida specifica che il terzo dal quale possa essere conseguito il vantaggio dato o promesso al pubblico ufficiale potrà essere sia persona fisica o meno.

o all’omissione di un atto vantaggioso per il corruttore, iv)

l’afferenza dell’atto all’esercizio della funzione del pubblico

funzionario.

Infine, vale la pena sottolineare come nei testi convenzionali, sia

in caso di corruzione attiva che passiva, non si faccia alcuna

menzione della natura dell’atto da compiersi da parte del pubblico

funzionario - se, cioè, debba essere conforme o contrario ai propri

official duties - potendo quindi concludersi nel senso che tale

previsione fosse e sia tutt’oggi suscettibile di riferirsi sia ai casi di

corruzione propria (art. 318 c.p.) che impropria (art. 319 c.p.).

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