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2. L’ordinamento spagnolo

2.1. Corruzione inerente a un atto dell’ufficio

2.1.1. Corruzione passiva: cohecho pasivo

Agli articoli 419, 420, 421 e 423 si prevede un’organizzazione

dei reati secondo lo schema - noto all’esperienza italiana - che

classifica, differenziandole, le ipotesi di corruzione inerente ad un

atto d’ufficio nei due binomi di corruzione propria/impropria, ed

antecedente/susseguente. Trattasi di reati propri, in quanto

suscettibili di essere realizzati dai soli soggetti che rivestano la

qualità di pubblico funzionario, in base alle definizioni offerte

all’art. 24 del CP;

276

tuttavia, l’art. 423

277

opera un sensibile

ampliamento dell’area soggettiva di punibilità, prevedendo che le

disposizioni degli articoli che precedono

278

siano, del pari,

applicabili anche « ai giurati, agli arbitri, ai periti, amministratori e revisori

275 Letteralmente, il vocabolo cohecho è l’equivalente spagnolo per corruzione.

276 Sul punto in ARROYO-NIETO, Fraude y corrupción en el Dereco penal económco europe. Eurodelitos de corrupción y fraude, Cuenca, 2006, pag. 89 ss.; in

occasione della formulazione di proposte in tema di corruzione in un dibattito in ottica comparata, si proponeva in tal sede - al fine di migliorare la determinatezza della fattispecie - in primis di circoscrivere più precisamente il concetto di ‘pubblico ufficiale’ (funcionario público), includendovi anche i dipendenti del servizio pubblico ed i parlamentari ai fini della lotta alla corruzione.

277 Art. 423 CP: «Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública».

278 In ciò ricomprendendosi anche il richiamo all’art. 422 CP che disciplina il delitto di cohecho de facilitación, oggetto di successiva esposizione.

contabili di nomina giudiziale, o a qualsiasi persona che comunque partecipi

all’esercizio della funzione pubblica ».

279

L’art. 419, che incrimina oggi condotte di corruzione passiva

propria, raggruppa le fattispecie vigenti anteriormente al 2010 agli

artt. 419,420 e 421. In esso si punisce la condotta del pubblico

agente (autoridad o funcionario público) che, per un interesse personale

o di terzi, riceva o solleciti,

280

direttamente o a mezzo di interposta

persona, un regalo, un favore od un compenso (dádiva, favor o

retribución) di qualsiasi specie, o ne accetti la promessa o l’offerta. La

definizione di cohecho proprio deriverebbe, tuttavia, proprio dal fatto

che la fattispecie richiede che la ricezione dell’utilità od accettazione

della promessa siano effettuate in previsione del compimento di un

atto contrario ai doveri d’ufficio, o all’omissione o ritardo di un

atto dovuto. Trattasi, peraltro, di corruzione antecedente, in quanto

le condotte descritte (sollecitazione o ricezione dell’indebito,

accettazione dell’offerta o della promessa) sono pur sempre

anteriori al compimento dell’atto richiesto o all’omissione/ritardo

dello stesso. Per questo crimine si prevede la pena della reclusione

da tre a sei anni, di multa da 12 a 24 mesi e l’inabilitazione

dall’impiego od incarico pubblico per un tempo corrente dai sette

ai dodici anni.

279 Un’autentica interpretazione di ‘arbitro’ e ‘giurato’, agli effetti della normativa penale, sono peraltro rinvenibili nel Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa, 1999, (STE núm.191): ‘arbitro’ sarebbe quella persona che, in ragione di un lodo arbitrale, è chiamato a pronunciare una decisione giuridicamente vincolante circa un controversia sottoposta dalle parti ad una soluzione concordata; ‘giurato’, invece, sarebbe un membro non professionale di un organo collegiale incaricato di pronunciarsi nel corso di un processo penale sulla colpevolezza di un accusato.

280 Diversamente, la condotta di sollecitazione del pubblico agente trova in Italia una separata collocazione nel delitto di istigazione alla

Dal canto suo, l’art. 420

281

incrimina le condotte di corruzione

impropria, anche in questo caso antecedente rispetto all’adozione

dell’atto. Buona parte del precetto coincide con il precedente,

differenziandosi tuttavia da esso per due profili:

1) in primis, la ricezione e la sollecitazione della dazione, o

l’accettazione dell’offerta sono qui effettuate in prospettiva

dell’adozione di un « acto propio de su cargo », ovvero perfettamente

conforme all’incarico ed ai doveri d’ufficio;

2) quale conseguenza del punto precedente, la sanzione muta,

essendo prevista in un quantum più mitigato, prevedendosi la

reclusione dai due ai quattro anni e l’inabilitazione dall’impiego o

dall’incarico pubblico per un tempo corrente dai tre ai sette anni

(mentre rimane invariata la multa dai 12 ai 24 mesi).

Infine, l’art. 421, si richiama alle pene previste ex artt. 419 e

420. Se ne prevede l’applicazione, infatti, anche per il caso in cui

« la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare por la autoridad o

funcionario público, en sus respectivos casos, como recompensa por la conducta

descrita en dichos artículos » ovvero quando i regali, i favori od i

compensi siano ricevuti o sollecitati da parte del funzionario, nei

casi rispettivi sopramenzionati di corruzione propria ed impropria,

alla stregua di ‘ricompense’ per la condotta tenuta.

Tradizionalmente, sia la dottrina, sia la giurisprudenza hanno

propugnato una concezione plurisoggettiva dei reati di corruzione,

281 Art. 420: « La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a siete años».

richiedendo pertanto che ai fini della loro integrazione sussistesse

contestualmente la manifestazione bilaterale delle due volontà; che

si realizzasse, in altre parole, un pactum, un accordo tra il lato

pubblico e quello privato. Più recentemente, la corrente

maggioritaria si è assestata su un indirizzo del tutto opposto: questa

ritiene, infatti, che ai fini della classificazione del reato non sia più

imprescindibile ravvisare una perfetta bilateralità (rectius, specularità)

tra le due condotte di privato e pubblico agente, né tantomeno il

perfezionamento di un accordo. Secondo la terminologia spagnola,

si tratterebbe di reati de consumación anticipada, o de peligro abstracto,

(mono-soggettivi, a condotta unilaterale) anche laddove sussista,

nei casi concreti, una perfetta corrispondenza tra le condotte del

pubblico agente e quelle del privato. Anche, cioè, a fronte

dell’individuazione di un pactum sussistente tra i due poli soggettivi,

infatti, si profilano due diverse condotte, entrambe tipiche, che a

loro volta daranno luogo a diversi reati: l’uno di corruzione passiva

del pubblico agente e l’altro, nella titolarità del privato, di

corruzione attiva.

282

282 Così, la traduzione di un passo tratto da M

IR PUIG,nell’articolo El delito de cohecho en la reforma del Código Penal, in Rev. Iuris núm.157, febrero de 2011 e núm. 158, marzo de 2011, (consultabile online al sito www.laley.es): « Il reato di corruzione è un reato mono-soggettivo, a consumazione anticipata (o di astratto pericolo) anche quando abbia una forma bilaterale, cioè vi sia una corrispondenza perfetta tra le condotte del pubblico agente e quelle del privato corruttore (come quando, a fronte delle condotte tipiche del reato di corruzione passiva, all’“accettare” e “ricevere” del funzionario pubblico corrispondono quelle del privato di “offrire” e “consegnare”; o così come succede anche per il reato di corruzione attiva in cui alle condotte del privato di “offrire o consegnare” e “accettare la sollecitazione”, fanno da contraltare quelle del pubblico agente di “accettare, ricevere, o sollecitare”: casi in cui ci troviamo innanzi ad un reato pluripersonale “de encuentro”). Quindi, anche se il reato è integrato in forma perfettamente bilaterale, l'esistenza di due persone nello svolgimento di corruzione ufficiale è irrilevante ai fini della classificazione penale. Infatti, se l'esistenza del patto viene scoperto, si tradurrà in due condotte tipiche differenti, l’una del privato corruttore, e l’altra del funzionario pubblico. Basta che il privato offra il donativo od accetti la richiesta del funzionario, o che l'ufficiale