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3. Vincoli sovranazionali: Convenzioni internazionali e

3.2. Le raccomandazioni: strumenti internazionali di soft law

3.2.2. Reports del Gruppo di Stati contro la corruzione

Il GRECO,

120

altro gruppo di lavoro istituto in seno al Consiglio

d’Europa e di cui l’Italia fa parte dal 30 giugno 2007, aveva da parte

sua già avviato a partire dal 1° gennaio 2000 tre cicli di

119 « In support of its active enforcement efforts, Italy should urgently extend timeframe for prosecuting foreign bribery ». Il Report del 2011, a questo

riguardo, sottolinea l’ingente frustrazione degli sforzi delle autorità giudiziarie ed investigative nella repressione della corruzione internazionale, assestandosi al 62% il numero dei procedimenti avviati ma dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.

120 Il gruppo di lavoro detto GRECO (GRoupe d’Etats contre la COrruption/Group of States against corruption), istituito nell’ambito del

Consiglio d’Europa, si riunisce periodicamente a Strasburgo con lo scopo preminente di indirizzare gli Stati membri nella lotta alla corruzione. Tale organismo vigila in particolare sull’attuazione da parte degli Stati membri della Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal

Law Convention on Corruption – ETS 173) di Strasburgo. Esso adopera a

tali fini diversi strumenti, tra cui rientra il meccanismo di peer review, valutazione reciproca degli stati che fanno parte del GRECO. Sulla base di tali valutazioni, che ogni volta hanno ad oggetto fenomeni corruttivi di diverso carattere, si identificano le lacune nella politica di lotta alla corruzione dei diversi Paesi e si adottano di conseguenza raccomandazioni rivolte allo Stato affinché questo possa migliorarsi ed allinearsi agli standard comunitari.

valutazione

121

in merito all’attuazione della Convenzione penale

sulla Corruzione di Strasburgo tra gli Stati membri, ciascuno avente

ad oggetto diversi aspetti della Convenzione. E’ solo a partire dal

2007, dunque, che questo gruppo di lavoro ha potuto adottare

anche per l’Italia una procedura congiunta sia sul primo che

secondo ciclo di valutazione, fino ad addivenire, tra il giugno ed il

luglio 2009, all’adozione di ben 22 raccomandazioni,

122

con le quali

aveva ritenuto che il nostro Stato non avesse ancora provveduto in

modo soddisfacente a dare completa attuazione alla Convenzione

di Strasburgo. Da questo momento, l’Italia ha intrapreso il

cammino richiestole, cercando di conformarsi alle raccomandazioni

in oggetto, nel cui arco temporale il GRECO, in occasione della

51° assemblea plenaria

123

non aveva omesso di rilevare la mancata

attuazione di almeno tredici tra le ventidue raccomandazioni

effettuate. Nell’Evaluation Report adottato al termine dell’adunanza

avvenuta tra il 20 ed il 23 marzo 2012,

124

il gruppo di lavoro aveva

poi sottolineato in particolare la carenza normativa concernente le

ipotesi di i) corruzione tra privati, ii) di traffico di influenze illecite, nonché

iii) corruzione di pubblici ufficiali stranieri, oltre ad evidenziare che sul

piano del c.d. enforcement delle norme anticorruzione albergasse

un’insufficiente rigore sanzionatorio ed una eccessiva brevità nei

termini di prescrizione di questi reati, al pari di quanto rilevato ad

121 Il Primo Ciclo di valutazione (First Evaluation Round) riguarda il periodo 1° gennaio 2000- 31 dicembre 2002, il Secondo Ciclo di valutazione (Second Evaluation Round) inerisce al periodo 1° gennaio 2003- 31 dicembre 2006, ed infine il Terzo Ciclo di valutazione (Third

Evaluation Round) è iniziato il 1° gennaio 2007 e non si è ancora concluso. 122 In occasione della 43° Assemblea plenaria tenutasi tra il 29 giugno e il 2 luglio 2003.

123 La 51° assemblea plenaria si è tenuta il 27 maggio 2011 a Strasburgo.

124 Third Evaluation Round Evaluation Report on Italy Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Strasburgo, 20-23 Marzo 2012 § 102, 104, 122.

opera del WGB. Infatti, a questo ultimo proposito, si sottolineava

che - ed il problema, ad oggi, non risulta affatto superato - a causa

di tale brevità la normativa interna risultasse in ultima analisi

inefficace, stante il fatto che le condotte corruttive emergono

spesso con uno scarto temporale sensibile rispetto alla

commissione dell’illecito e contestualmente o ad accertamenti

giudiziari su fatti di natura finanziaria, o addirittura da

intercettazioni occasionali; inoltre, che tale inadeguatezza si

manifestasse con ancor più chiarezza in riferimento alle indagini su

ipotesi di corruzione internazionale, per la difficoltà intrinseca di

coordinare le operazioni investigative tra le varie autorità giudiziarie

coinvolte nei territori di diversi Stati. Ma l’aspetto forse ancor più

rilevante - e che colloca rilievi e relative raccomandazioni effettuate

dal GRECO in una posizione speculare a quelle del WGB

precedentemente illustrate - è che anche in questa sede si era

sottolineata la forte incertezza della linea di confine tra le fattispecie

di corruzione e concussione e, come risulta dal testo dello stesso

Report, la raccomandazione per l’Italia era stata quella di « (i)

esaminare approfonditamente l’applicazione pratica del reato di concussione, al

fine di verificare il suo potenziale uso improprio nelle indagini e nel

perseguimento di fatti di corruzione; (ii) alla luce di tale esame, prendere misure

appropriate per rivedere e precisare il campo di applicazione de reato, ove

necessario ».

125

E’ stato infine in occasione della 60° assemblea plenaria,

successiva all’entrata in vigore della Legge anticorruzione, che il

125 Così, al punto 130 del Third Evaluation Round Evaluation Report in Italy Incriminations, sottopunto viii) : (i) to examine in depth the practical application of the offence of concussione, as established in Article 317 of the Criminal Code, in order to ascertain its potential misuse in the investigation and prosecution of corruption; (ii) in the light of such examination, to take concrete measures to review and clarify the scope of the offence, as necessary (paragraph 122);

GRECO ha adottato un Addendum al rapporto di valutazione

congiunta del primo e secondo ciclo di valutazione sull’Italia, dal

quale emerge che si è addivenuti ad una quasi totale attuazione

delle raccomandazioni suddette. Tuttavia, non si tratterebbe ancora

di una completa realizzazione, in quanto pur sempre due

rimangono le raccomandazioni insoddisfatte: in primis, si riscontra

la mancata adozione di un codice di comportamento per i membri

del Governo, al pari di come invece si è proceduto per i dipendenti

pubblici e per come era stato richiesto dalla Raccomandazione

XV.

126

Avendo provveduto a mezzo della Legge anticorruzione a

delegare l’adozione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni, l’Italia si è giustificata sul punto sostenendo

che tale Codice sarebbe in realtà suscettibile di essere applicato

anche ai membri del Governo,

127

tentando in questo modo di

aggirare la reprimenda. In secondo luogo, si è rilevata

un’insufficiente risposta sanzionatoria per le ipotesi di falso in

bilancio nelle società (siano esse quotate in mercati regolamentati

italiani od esteri, o meno), la quale era stata specificamente

caldeggiata dalla Raccomandazione XXI con cui si chiedeva

all’Italia « di riesaminare e rafforzare i requisiti in materia di contabilità per

126 E’ nella Raccomandazione XV che il GRECO aveva incoraggiato “l’elaborazione, se possibile di un codice di comportamento obbligatorio destinato ai componenti del Governo, che dovrebbe essere annunciato pubblicamente , al quale essi dovrebbero aderire professionalmente, e che tale codice contenga limitazioni ragionevoli in materia di accettazione di doni (diversi da quelli di cortesia)”.

127 A questo riguardo, le autorità italiane hanno comunque riconosciuto l’opportunità di provvedere all’adozione di un nuovo ed autonomo Codice di comportamento per i soli membri del Governo, al fine di incrementare la trasparenza e l’efficienza del sistema. Il GRECO ha pertanto accolto con piacere le dichiarazioni d’intenti, censurando tuttavia il rilievo secondo cui il Codice adottato per i dipendenti pubblici sarebbe applicabile anche ai membri del Governo, sulla base dell’osservazione che ex art.2 dello stesso manca un espresso riferimento a questi laddove si circoscrive il suo ambito di applicazione soggettiva.

tutte le forme di società (quotate o non quotate in Borsa) e di assicurare che le

relative sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive ».

128

Si può certamente concludere che nel complesso - se si

eccettuano i rilievi di mancata attuazione delle due

raccomandazioni appena menzionate - le valutazioni condotte dal

GRECO siano state di carattere positivo, come dimostrato peraltro

dagli espliciti apprezzamenti per quanto operato dall’ex Governo

tecnico Monti

129

- ed in particolare nei riguardi del Guardasigilli

Severino - espressi all’interno dell’ultimo Rapporto per l’Italia

approvato lo scorso giugno e pubblicato sul sito del Consiglio

d’Europa in data 1 luglio 2013.

130

Tale positivo bilancio sembra

salvare l’Italia dal difetto di credibilità andato aggravandosi negli

ultimi anni agli occhi della comunità internazionale, pur

augurandosi, in linea con quelli che erano già stati gli auspici

formulati dal Guardasigilli Severino in sede di commento alla

riforma, un continuato e profuso impegno degli operatori del

settore, anche a livello normativo, in un’opera di messa in sicurezza

128 Secondo il GRECO il sistema contabile Italiano non sarebbe ancora in grado di ottemperare pienamente ai requisiti di contabilità richiesti dalla Convenzione di Strasburgo, sottolineando in particolare insoddisfazione per le condizioni e le soglie, la determinazione delle pene e le disposizioni relative agli autori del falso in bilancio.

129 Sul punto, S

CARCELLA, Il Gruppo Europeo sulla Corruzione (GRECO) promuove con riserva l’Italia, in La Giustizia penale, 2013 (Parte seconda:

Diritto Penale), pagg. 668- 672.

130 Nel Rapporto GRECO al Consiglio d’Europa, pubblicato sul sito istituzionale in data 1 luglio 2013, al punto 76, si scrive infatti che “l’Italia

merita un riconoscimento per le azioni intraprese al fine di articolare maggiormente la propria politica in materia id corruzione” e si pone l’attenzione sulla legge n.

190/2012, evidenziandosi come la sua avvenuta adozione “rappresenti un

chiaro segnale in tale direzione”. Il GRECO plaude anche le diverse misure

introdotte “al fine di migliorare la trasparenza e la responsabilità nella pubblica

amministrazione e disciplinare in modo migliore i settori d’interesse pubblico compresi, inter alia, la regolamentazione delle gare d’appalto e gli appalti pubblici, i conflitti di interesse, l’integrità e l’etica nella pubblica amministrazione , la responsabilità gestionale e la protezione degli informatori”.

e sviluppo dell’efficienza del sistema (cd. enforcement), anche in

previsione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE

prevista per la metà del 2014.

CAPITOLO II

PROFILI EMPIRICO-CRIMINOLOGICI: DALLA

CORRUZIONE BUROCRATICO-PULVISCOLARE ALLA

CORRUZIONE SISTEMICA.