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Reati ad elevata cifra oscura: definizione della corruzione, forza

2. Tratti caratterizzanti il fenomeno corruttivo: recessione della

2.1. Caratteri distintivi della corruzione

2.1.1. Reati ad elevata cifra oscura: definizione della corruzione, forza

esistente tra criminalità registrata e criminalità reale.

Se nel tempo ha conosciuto sviluppi ed evoluzioni dettati dalla

necessità di adeguarsi un po’ camaleonticamente alle contingenze di

carattere socio-economico e politico, parallelamente il fenomeno

corruttivo ha preservato inalterate quelle costanti che da sempre lo

contraddistinguono ontologicamente e che ne hanno peraltro

consentito una così tenace resistenza nel corso delle diverse epoche

storiche. Trattasi, infatti, di un fenomeno longevo

140

e poliedrico,

suscettibile di destare molteplici approcci complessivamente

penale dalla criminalità, in senso prettamente temporale, poiché, dice, il diritto penale troverebbe da un lato la sua ragion d’essere in una fenomenologia che gli preesiste e che viene concepita dalla collettività come disfunzionale alla convivenza pacifica; dall’altro invece esso si porrebbe in una dimensione di contenimento, riuscendo a legittimarsi se ed in quanto riesca a reprimere e controllare il fenomeno sottostante. E’ nostra opinione, tuttavia, che questa dipendenza non debba acquisire un ruolo eccessivamente importante. Più precisamente, l’analisi empirica non dovrebbe mai essere in grado di trasformare il diritto penale in uno strumento di reazione o lotta trasversale della criminalità che finisca coll’includere indiscriminatamente tutto quello che si presenta nella realtà criminale (che attende di essere resa penalmente rilevante) ed esercitare funzioni ex post in mancanza di un filtro funzionante e collocato nella sfera preventiva - ma piuttosto questo approccio con metodo scientifico al fenomeno criminale dovrebbe favorire una chiarezza nella selezione dei tipi criminali maggiormente e realmente offensivi da ricondurre nella fattispecie penale.

140 Per un excursus sulla presenza del fenomeno corruttivo nelle epoche storiche e specialmente come dato caratterizzante il potere ed i grandi uomini di tutti i tempi, MIELI,Grandezza dei corrotti che hanno fatto la storia - Pericle, Cesare, Napoleone, tutti tentati dal denaro, in Corriera della Sera, 30

riconducibili alle tre macro-sfere della politica criminale,

dell’economia e della morale.

141

E’ fenomeno che, per giunta,

conosce riscontro documentale sin dai tempi antichi, fatto oggetto

di riprovazione e repressione già nell’ambito di queste civiltà;

142

anzi, vale la pena sottolineare come l’etimologia stessa del termine

corruzione tragga la sua origine nel verbo latino corrùmpere

(letteralmente viziare, depravare, guastare, ecc.. e fuor di metafora,

indurre qualcuno col denaro a venire meno al proprio dovere),

143

condotta già al tempo carica di tutto quel disvalore che

trasversalmente, oggi, connota i crimini appartenenti a questo

141 Come puntualmente premesso da BAUR, nel suo commento alla crisi del Liechtenstein del 1999 ed al disvelamento della corruzione sistemica albergante nel Paese intitolato La corruzione: profili storici, attuali,

europei e sovranazionali, pagg. 443-449 in FORNASARI-LUISI, La corruzione: profili storici, attuali, europei e sovranazionali, CEDAM, 2003. L’autore precisa

che sussistono tre aspetti caratterizzanti il fenomeno corruttivo: oltre ad un più proprio criminal aspect inerente alle insidie mosse all’ordine costituito ed ai pubblici poteri dello Stato, vi sarebbero infatti anche un

economical aspect che affronta i problemi destati dall’interferenza del

fenomeno corruttivo con le regole del mercato e della concorrenza come generalmente applicate, oltre ad un ulteriore moral aspect, consistente nella capacità di rendere il problema conosciuto ed il suo contrasto accettato in seno alla società al di fuori dell’area corrotta.

142 Si possono menzionare qui S

ENECA,la XVI lettera delle Epistulae morales ad Lucilium in cui l’autore ammonisce il suo interlocutore sul fatto

che lo scadimento dei costumi e la corruzione fossero figlie non del loro tempo ma di ogni epoca storica, anche precedente alla corrente. Altra significativa testimonianza si ravvisa in CICERONE,In Verrem, contenente le requisitorie scritte in occasione dell’accusa di corruzione ed appropriazione indebita mosse al Pretore della Sicilia Gaio Licinio Verre. Per un approfondimento sul fenomeno corruttivo nella civiltà latina, PERELLI,La corruzione politica nell’antica Roma, Milano 1994.

143 In senso conforme a questa interpretazione si guardi al § 2409 del Catechismo della Chiesa Cattolica (1992): nell’analisi del comandamento

“Non rubare”, s’inserisce tra le condotte suscettibili di integrarne una violazione anche la Corruzione che svia il giudizio di coloro che devono prendere decisioni in base al diritto.

genus.

144

Corruzione, odiernamente - senza ancora voler conferire

connotazioni tecnico-giuridiche - è piuttosto riassumibile come un

fenomeno in cui due o più soggetti, parti di un accordo, si

appropriano congiuntamente e nascostamente di risorse pertinenti,

per destinazione originaria, alla collettività. Tale accordo consiste in

un patto occulto - pactum sceleris, secondo la terminologia classica -

che viene mantenuto tale dalle parti contraenti in virtù del cospicuo

vantaggio che ne deriva, instaurandosi, quindi, una connivenza tale

da garantire una pressoché totale e duratura sepoltura del

medesimo.

145

Affrontare il tema della corruzione significa confrontarsi non

solo con un fenomeno dalle gigantesche proporzioni, di portata

internazionale, ma anche dai confini molto sfumati e dalla cifra

oscura altrettanto elevata, stante la sistematica prassi di

occultamento del medesimo. Nella sostanza, cioè, si può dire che la

corruzione sia in primis un fenomeno occulto e che di questo

nascondimento faccia la propria forza propulsiva. Occultamento

significa, per giunta, insorgenza di difficoltà concrete nella stima

dell’ordine di grandezza dello stesso fenomeno corruttivo e del suo

144 Prima della civiltà latina si hanno tracce della percezione del fenomeno di corruzione in altre civiltà antiche: si può menzionare il libro dell’Esodo nell’Antico Testamento, Esodo 23:1.3, 6-8; o per esempio ancora per l’età aurea dell’Ellade si rinvengono testimonianze sia negli scritti di PLUTARCO,in Vita di Demostene (tratto da Βίοι Παράλληλοι, fine del I sec. d.C.) sulle accuse di corruzione attribuite al Demostene politico ed oratore ateniese del IV sec. a.C. del per la sottrazione di 350 talenti depositati dal tesoriere di Alessandro Magno, Arpalo, presso l’Acropoli ateniese. Demostene era tra i tesorieri incaricati della loro sorveglianza e alla scomparsa di questi talenti lui ricadde nel gruppo di sospetti cui si rivolsero le accuse di appropriazione. Per un excursus storico di tutte le più note vicende di corruzione nelle varie epoche, BRIOSCHI, Breve storia della corruzione – Dall’età antica ai giorni nostri, Ed. TEA, Milano 2004.

145 In V

ANNUCCI,La corruzione in Italia: cause, dimensioni, effetti, pagg. 28 e ss in La legge anticorruzione, op.cit.

andamento: affidarsi a sole statistiche giudiziarie sul numero dei

processi per corruzione in corso non aiuta a far luce sul problema,

posto che una cifra più bassa di processi o di cause decise in via

definitiva rispetto al passato può essere spiegato sia in base alla

reale deflazione nel fenomeno corruttivo, sia in termini di maggior

incontrollabilità ed opacità del fatto.

146

Lo scarto con la realtà di cui

si soffre sulla base di singoli indici statistici, può in qualche modo

essere ridotto facendo appello ad un esame integrato dei dati che si

ottengono da statistiche diverse. All’osservazione del numero dei

processi avviati si aggiungono i dati legati alla percezione per

esperienza diretta del fenomeno in seno alla società, nonché quelli

relativi al Corruption Perception Index elaborato annualmente da

Transparency International,

147

il quale propone una stima del livello di

corruzione dei Paesi sottoposti all’osservazione in base alla

percezione di soggetti sensibili al fenomeno corruttivo.

148

Sulla base

146 In questo senso, V

ANNUCCI, op. cit.

147 Transparency International è un’organizzazione non governativa che ha l’obiettivo di contrastare e prevenire la corruzione a livello globale attraverso un’attività d’informazione, sensibilizzazione, studio e ricerca. Essa provvede ogni anno ad elaborare il CPI (Corruption Perception Index) assegnando un punteggio a tutti i Paesi coinvolti nell’analisi. Questa si fonda sulla percezione di soggetti sensibili come imprenditori, giornalisti, studiosi ed esperti nel campo e assegna un punteggio che muove da 0 a 100: il punteggio cresce (e correlativamente ci si avvicina alle posizioni più elevate in graduatoria) mano a mano che il sistema sia percepito come molto pulito (idealmente 100 corrispondendo ad una situazione di totale assenza di corruzione). I risultati anno per anno della classifica stilata in base al CPI possono essere reperibili sul sito istituzionale

http://www.transparency.org/research/cpi/overview. Gli ultimi dati disponibili aggiornati al 2013, vedono l’Italia in 69° posizione su 177 Paesi esaminati, detentrice di un punteggio di 43/100 avendo recuperato la posizione del 2011 dopo averne perse tre nel 2012.

148 Per il 2013, si osserva un quadro globale assai poco confortante, stante che più dei 2/3 dei 177 Paesi coinvolti nelle statistiche hanno totalizzato un punteggio inferiore a 50, collocandosi nel range indicativo di medio-alta corruzione (tra essi, rientra l’Italia). Huguette Labelle, Chair di TI per il 2013, ha dichiarato a fronte di queste statistiche che il CPI

dell’esame incrociato dei dati disponibili si può concludere, dunque,

che al diminuire del numero di processi in corso vertenti su accuse

di corruzione e delle correlative possibilità di addivenire ad una

condanna definitiva, fa quasi sempre da contraltare un aumento

delle denunce di esperienze dirette e dell’indicatore legato alle

percezioni elaborato da TI.

149

2.1.2. Cause dell’elevata cifra oscura: coesione tra devianti e

neutralizzazione dell’offesa, difficoltà della percezione del

danno perpetrato, intrecci con la criminalità organizzata,

gestione delle risorse di polizia ed autorità giudiziaria.

Se la cifra oscura pare un dato ineludibile della corruzione latu

sensu intesa, i fattori che la rendono possibile non son certo meno

rilevanti. Si ponga innanzi tutto attenzione al presupposto di natura

soggettiva che connota la realizzazione dei reati in oggetto: sempre

ed imprescindibilmente sussiste un contatto - sia questo diretto od

indiretto a mezzo di intermediari - tra il c.d. internus (pubblico

agente corrotto) e l’externus (privato corruttore).

150

E questo,

essendo un dato di carattere ontologico, è un profilo affatto

ineliminabile, a prescindere dalla scelta susseguente - effettuata nei

singoli ordinamenti - di propendere per una configurazione

risultante al termine dell’anno dimostra come ancora tutti i Paesi affrontino la minaccia della corruzione a qualsiasi livelli di governo, dall’emissione di permessi a carattere locale, al rinforzo delle fonti primarie (leggi) e secondario (« The Corruption Perceptions Index 2013

demonstrates that all countries still face the threat of corruption at all levels of government, from the issuing of local permits to the enforcement of laws and regulations »)http://www.transparency.org/cpi2013/press#sthash.ErCCii Vb.dpuf.

149 Dato confermativo della premessa per la quale il reato di corruzione è ad elevatissima cifra oscura. Le relative statistiche commentate si ritrovano in VANNUCCI,op. cit. e MANNOZZI,Atlante della corruzione.

150 C

plurisoggettiva necessaria della struttura della fattispecie (come per

esempio, in Italia), oppure per una separazione del delitto del

pubblico agente e di quello del privato mediante la configurazione

di due fattispecie di reato autonome mono-soggettive. A questa

considerazione, si accompagna il rilevo che per le parti che danno

vita al pactum sceleris si generano, contestualmente, sia un vantaggio

(spesso direttamente od indirettamente di natura economica), sia la

tangibile probabilità di essere bilateralmente sottoposti ad un

rimprovero di carattere penale. La costante necessità di porre sotto

silenzio l’accordo comporta a sua volta, quale ulteriore

conseguenza, l’assuefazione a meccanismi e regole di condotta che,

anche se non scritte, orientano i comportamenti di tutti i

partecipanti al mercato della corruzione, creando una vera e propria

«sottocultura criminale»

151

accompagnata da tecniche di

neutralizzazione della percezione del disvalore poste in essere, più

o meno consapevolmente, da parte degli stessi soggetti aderenti,

152

i

quali sottovalutano il rischio insito nella commissione del reato

confortati dall’invalsa prassi reiterata nell’ambiente di riferimento.

In particolare l’esistenza di questa sottocultura, cui aderirebbero

tutti i partecipanti alla vicenda corruttiva,

153

sarebbe tale da

151 Così, V

ANNUCCI,La corruzione nel sistema politico italiano a dieci anni da Mani pulite, cit. pag. 36, e CINGARI,op. cit.; così già anche DALLA PORTA – VANNUCCI,Corruzione politica ed amministrazione pubblica, 1994, in cui si spiega il fenomeno di necessaria coesione nel patto occulto come di « socializzazione all’illecito favorita da una progressiva adesione ad un sistema di

valori fondato su forti residui di patrimonialismo ».

152 Sul punto, possono rammentarsi gli scritti criminologici di SUTHERLAND, The white-collar crime, Holt Rinehart and Winston, New York 1949, e COHEN,The sociology of the deviant: Anomie Theory and Beyond, in American Sociological Review, 1965, vol. 30.

153 PADOVANI, Il problema “Tangentopoli”, tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, pagg. 453 e ss.,

parla in proposito dell’adesione ad una vera e propria consuetudo contra

comportare una resistente ed irriducibile discrasia tra le regole

comportamentali vigenti per chi delinque abitualmente e quelle

istituzionalmente imposte per un corretto esercizio della pubblica

amministrazione.

A questo aspetto coesivo interno all’esteso gruppo di individui

coinvolti nelle prassi corruttive, si accompagna di riflesso

l’atteggiamento degli altri membri della società: avendo visto che

pressoché nullo è l’interesse alla denuncia di chi partecipa

all’accordo, ci si potrebbe aspettare un apporto al disvelamento del

fenomeno da parte di coloro che dal fenomeno restano estranei e

ne subiscono, anche indirettamente, l’offesa. Tuttavia, il livello di

consapevolezza e di percezione del danneggiamento perpetrato è

molto contenuto, o perché la corruzione incide su beni comuni,

diffusi, di calibro pubblico che solo latamente ed indirettamente

colpiscono il cittadino, oppure perché prestarsi alla denunzia di un

episodio delittuoso che anche colpisca direttamente la propria sfera

soggettiva espone l’individuo/ente al rischio di vedersi ostacolato

un accesso futuro al sistema corruttivo (laddove specialmente si

tratti di contesti di corruzione sistemica).

154

Oltre ai profili concernenti autori e vittime, un’ulteriore causa

della cifra oscura parrebbe essere la modalità di impiego delle

risorse disponibili da parte delle forze dello Stato preposte al

controllo ed alla repressione del fenomeno corruttivo, cosiddette

« agenzie del controllo formale ».

155

Il problema principale consisterebbe

altrettanto radicati nel mal costume, assumendo quindi carattere sistemico perché interagirebbero stabilmente con regole di funzionamento di apparati burocratici e di strutture sociali, divenendone parte costitutiva ed integrante.

154 Così, CINGARI,op. cit.

155 Così denominate nella trattazione effettuata da D

AVIGO - MANNOZZI,La corruzione in Italia – Percezione sociale e controllo penale, 2008,

nel dato di fatto che nel decidere come allocare le risorse delle

forze di polizia ed autorità giudiziaria ed esercitare

conseguentemente l’azione penale, quelle disponibili verrebbero da

sempre per lo più indirizzate al perseguimento di reati che pongono

in pericolo la pubblica sicurezza (dovendosi tuttavia menzionare,

quale parentesi caratterizzata da particolare dedizione al

perseguimento di delitti afferenti all’ambito della corruzione e

contestuale dispiegamento delle risorse repressive a questo scopo, il

periodo coincidente con le indagini ‘Mani pulite’, che fu specchio di

un’azione trasversale, congiunta e sistematica portata avanti

contestualmente da svariate Procure della Repubblica sul suolo

nazionale). Il quadro che ne deriva è, tendenzialmente, quello

raffigurante una scarsa capacità d’incidenza delle forze investigative

sull’individuazione del reale ammontare dei reati legati all’ambito

corruttivo posto che, in ultima analisi, si produrrebbe sempre uno

di quei processi di selezione del crimine dipendenti dal

funzionamento delle stesse Procure.

Infine, si deve accennare al comprovato legame sussistente tra le

sfere d’influenza della criminalità organizzata e le aree a più marcata

realizzazione di questi reati; come già da tempo è stato fatto

notare,

156

nelle zone in cui la criminalità organizzata detiene un

potere assai accentrato, essa riesce anche a controllare un più sicuro

occultamento del fenomeno corruttivo e delle regole di sottocultura

criminale cui sopra accennavamo, mediante le prassi intimidatorie

che ingenerano nelle vittime un diffuso atteggiamento omertoso.

opera che più in generale analizza il grado effettivo d’incidenza delle forze di polizia giudiziaria e Magistratura sul fenomeno corruttivo.

156 Per un’analisi dell’intreccio tra organizzazioni criminali e diffusione della corruzione, in particolare MANNOZZI,op. cit.; CINGARI,op.cit.

2.2. Contributo dell’analisi economica del diritto nella lettura

del fenomeno corruttivo: le caratteristiche del soggetto attivo

del reato.

2.2.1. Law and economics e lettura alternativa del fenomeno

corruttivo: cosa spinge il soggetto al reato di corruzione?

L’analisi economica del diritto, altrimenti conosciuta con la

definizione Law and Economics, è una disciplina che propone

all’attenzione del giurista una lettura in chiave costi-benefici sia del

fenomeno criminoso, sia delle facoltà e scelte repressive percorribili

dall’ordinamento, suggerendo la soluzione migliore percorribile sia

al legislatore nella formulazione della norma, sia al giudice

nell’applicazione di quest’ultima.

157

E’ opportuno sin da subito

effettuare la precisazione che l’analisi economica del diritto non

possa mai costituire unico elemento referenziale del diritto penale

nella lettura dell’empiria criminale, stante principalmente il fatto

che questa analisi si muove da premesse altre e distanti da quelle

che sono le complesse sfaccettature pertinenti al diritto penale.

158

Tuttavia, le conclusioni dell’analisi economica del diritto possono

157 Law and Economics o Economic Analysis of Law più precisamente - termine impiegato usato per indicare gli studi interdisciplinari di diritto e discipline economiche – propone che i problemi giuridici siano affrontati attraverso una comparazione tra i diversi gradi d'efficienza economica delle molteplici soluzioni ipotizzabili.

158 In particolar modo, l’analisi economica del diritto, riducendo le scelte sia dell’individuo che si determina o meno al reato, sia dell’ordinamento in senso preventivo o repressivo dei fenomeni criminosi ad una mera risultante del bilanciamento tra costi e benefici delle vie percorribili, tralascerebbe tutto l’universo valoriale che deve imprescindibilmente guidare il legislatore nella creazione delle fattispecie penali in relazione ai beni giuridici ritenuti meritevoli di tutela dell’ordinamento, anche a dispetto ed oltre qualsivoglia calcolo in termini di opportunità.

essere in questa sede di qualche rilievo, nello specifico perché

secondo questa disciplina il reo si determinerebbe al crimine alla

luce di un bilanciamento per il quale i vantaggi che potrebbero

ipoteticamente discenderne fossero, in ultima analisi, superiori ai

costi; alla stessa stregua, ma in senso opposto, il soggetto

destinatario della norma penale propenderebbe piuttosto per

l’astensione dal reato laddove le possibilità di essere punito e la

correlativa gravità della pena applicata in concreto risultassero

superiori, ed eccessivamente tali, rispetto ai benefici conseguibili.

La rigidità della sanzione (in particolare l’elevata entità di quelle

pecuniarie per gli enti) e la certezza sull’effettiva applicazione della

pena rappresenterebbero due fattori in linea di massima

scoraggianti il consociato a determinarsi per la commissione del

reato. E’ a quest’ultimo riguardo utile sottolineare che in Italia,

soprattutto nell’epoca anteriore e successiva a Mani pulite

(momento, quest’ultimo, in cui il rischio era percepito come molto

più concreto, tanto da spingere ad un innalzamento della

consistenza delle tangenti per compensazione del correlativo risk

taking), i crimini di corruzione sono stati però sempre percepiti

come reati efficienti - o, in altri termini, di conveniente commissione -

tanto che avrebbero favorito in questo senso il processo di

acquisizione di dimensione sistemica della corruzione: questo

prevalentemente perché i disincentivi alla commissione di reati di

questo genus risultavano inferiori rispetto ai benefits conseguibili. In

particolare, ciò accadeva poiché la reazione penale era sempre stata

percepita come un’ipotesi lontana ed ineffettiva, a causa,

soprattutto, della frequente estinzione dei processi eventualmente

avviati a causa della falce prescrizionale.

159

L’analisi economica del

diritto, tuttavia, parrebbe cadere in errore nel momento in cui,

anche a fronte di sistemi efficienti in cui i costi del crimine si

prospettano di sopportazione assai probabilistica, i soggetti

(corruttori) calati in una dimensione imprenditoriale o in clan

politico-burocratici, si determinerebbero comunque alla sua

commissione. In tutte queste ipotesi sembra prevalere, infatti, più

che la motivazione soggettiva discendente dal calcolo costi-

benefici, la perfetta aderenza ed integrazione alla c.d. cultura

d’impresa o, più in generale, a quella sottocultura criminale del

gruppo di appartenenza più sopra ricordata, nonché le pressioni di

vario genere dell’ambiente di riferimento perché alla lunga

favorirebbero una progressiva erosione della minaccia della pena a

livello individuale e la conformazione al paradigma del ‘così fan

tutti’.

160

159 Oltre all’inefficiente reazione penale e quindi alla sfumata possibilità di ottenere una condanna in via definitiva, MANNOZZI,op.cit.,