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5. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese

5.3. Being bribed, (sec 2): corruzione passiva

I casi di corruzione passiva sono disciplinati alla sec. 2 e sono ben

quattro, due antecedenti e due susseguenti. I primi tre cases

condividono l’elemento oggettivo della condotta del corrotto, il

quale solleciti, concordi di ricevere o accetti un vantaggio

patrimoniale o di altra natura (requests, agrees to receive or accepts a

financial or other advantage). A tale condotta si accompagnano poi

articolazioni differenti del reato: i) nel Case 3, il corrotto accetta

l’advantage in vista dell’esecuzione impropria della funzione o

dell’attività, sia che ciò spetti allo stesso corrotto od altra persona

(corruzione antecedente); ii) nel Case 4, è l’accettazione dell’utilità a

costituire, di per sé, un esercizio improprio dell’attività o della

funzione rilevanti; iii) infine, il Case 5 disciplina un caso di

corruzione susseguente, in cui l’accettazione è fatta in conseguenza

del già avvenuto esercizio improprio della funzione/attività

rilevante, sempre che sia stata opera del soggetto corrotto o di altra

persona.

Il Case 6, prevede il reato in cui « a person is guilty of an offence

where, in anticipation of or in consequence of R requesting, agreeing to receive or

accepting a financial or other advantage, a relevant function or activity is

performed improperly a) by R or b) by another person at R's request or with

R's assent or acquiescence ». Trattasi di un reato che consiste nello

svolgimento improprio di una funzione o di un’attività (rilevanti) da

parte del corrotto o di un’altra persona (su richiesta della prima, o

con l’assenso o acquiescenza di quella), in vista o in conseguenza

della richiesta, del consenso a ricevere o dell’accettazione di un

vantaggio finanziario o di altro genere.

Come sopra specificato in relazione al crimine di corruzione

attiva, così anche in questi quattro Cases, per la consumazione del

reato è necessaria e sufficiente la sola iniziativa unilaterale. Inoltre,

se per il Case 3 deve sussistere il requisito dell’elemento soggettivo

coincidente con l’intent di svolgere impropriamente la funzione o

l’attività, negli altri tre Cases non è richiesto né l’intent, né altro

elemento psicologico; anzi, ex sec. 2, (7) e (8),

334

addirittura non si

richiede né conoscenza né consapevolezza del fatto che l’esercizio

della performance sia improper.

335

Oltre a ciò, entrambe le fattispecie di

334 Sec. 2 (7) « In cases 4 to 6 it does not matter whether R knows or believes that the performance of the function or activity is improper »; e Sec. 2 (8), « In case 6, where a person other than R is performing the function or activity, it also does not matter whether that person knows or believes that the performance of the function or activity is improper ».

335 Come si evince dalla lettura della JOINT COMMITTEE ON THE DRAFTS BRIBERY BILL, Session 2002-2003, HL Paper 157, HC 705 (2003), segnatamente al First Report, l’intento del legislatore era proprio quello di prescindere dalla colpa soggettiva (subjective fault), scoraggiando così, tout court, qualsivoglia dazione di tangenti e sperando in tal modo di imprimere un cambiamento il diffuso costume di ritenere l’accettazione della tangente un fatto tollerabile. Così, anche Mongillo, op. cit., pag.

corruzione attiva e passiva acquisiscono rilevanza penale anche nel

caso in cui l’atto corruttivo sia commesso mediante un

intermediario (third party).

336

5.4. ‘Relevance’ della funzione/attività & ‘improperty’ della

performance: requisiti costanti delle fattispecie.

Come si è potuto costatare, due sono le costanti che

caratterizzano tutti e sei i Cases esaminati con riguardo ai reati di

corruzione attiva e passiva. Il primo elemento di continuità è il

riferimento al concetto di ‘relevance’ applicato alla funzione od

attività svolta dal corrotto. Della ‘relevant function or activity’, viene

fornita una puntuale specificazione alla sec. 3, intitolata ‘Function or

activity which bribe relates’ (funzione od attività cui afferisce la

corruzione). In essa si specifica che - ai fini penali del Bribery Act -

la funzione e l’attività sono ‘relevant’ se sussistono contestualmente

due condizioni:

I)

la prima è che l’attività o la funzione ricadano nell’elenco

di cui alla sec. 3(2): qui, accanto a funzioni di carattere

414-415, il quale sul punto precisa che potrebbe trattarsi anche di un precetto di strict liability, ossia di responsabilità oggettiva. La improperty nella perfromance, infatti, potrebbe benissimo dipendere da fattori normativi (quando essa discenda tout court dalla legge), o da elementi fattuali. Questo avverrebbe se si ritenessero tali clausole idonee ad escludere la rilevanza della scusante dell’errore sul fatto, oltre che di quella dell’errore sul precetto; in altre parole, si avrebbe sempre la responsabilità del soggetto corrotto tutte le volte in cui egli ignorasse le circostanze fattuali da cui dipenda la improperty nell’esercizio della funzione.

336 A questo proposito, Sec. 1 (5): « In cases 1 and 2 it does not matter whether the advantage is offered, promised or given by P directly or through a third party » & Sec. 2 (6): « In cases 3 to 6 it does not matter a) whether R requests, agrees to receive or accepts (or is to request, agree to receive or accept) the advantage directly or through a third party, b) whether the advantage is (or is to be) for the benefit of R or another person ».

pubblico (any function of a public nature) (a), si richiama

qualsiasi attività connessa ad un’impresa (b), qualunque

attività realizzata nel corso di un impiego (c) o compiuta

da parte di una persona giuridica o in rappresentanza di

questa (d) (any activity performed by or on behalf of a body of

persons, whether corporate or unincorporate).

II)

La seconda condizione di rilevanza, ex sec. 3(3), è che ci

si possa aspettare dalle persone chiamate a svolgere le

attività o funzioni, specificate al punto (2), che queste le

svolgano in buona fede (good faith) ed imparzialità

(impartiality), o che comunque detengano una posizione

di fiducia (position of trust by virtue of performing it).

Ebbene, come precedentemente accennato (vv. supra, par. 5.1), la

lettera della norma è particolarmente chiara nel richiamare, a fini

repressivi, funzioni pubbliche e funzioni private; diversamente da

ordinamenti quali quello italiano, spagnolo o tedesco, che

circoscrivono l’area soggettiva operando una definizione codicistica

del ‘pubblico agente’ soggetto ad integrare i reati di corruzione, il

Bribery Act 2010 non presenta alcun discrimen tra l’area delle funzioni

amministrative e quelle più propriamente afferenti all’esercizio di

impresa, sia individuale che collettiva. L’elemento in comune a tutte

le fattispecie generali di corruzione – sia questa attiva o passiva,

pubblica o privata – risiede, dunque, nella violazione di una ‘position

of trust’ ricoperta dalle persone corrotte.

337

Che l’ordinamento UK

in tal modo abbia lanciato un segnale di ‘no tolerance’ è cosa chiara ed

inequivocabile: nei riguardi di qualsiasi forma corruttiva - sia che

questa alligni nell’ambito dell’amministrazione, sia che si svolga

337 Così M

nell’esercizio di attività private comunque rilevanti per

l’ordinamento – si prevede sempre la medesima risposta penale.

338

Il secondo elemento di continuità è costituito dal concetto di

‘improperty’ applicato allo svolgimento della ‘performance’ del soggetto

corrotto. La definizione di cosa sia una ‘improper performance’ può

agevolmente darsi mediante un richiamo al già esaminato concetto

di ‘relevance’. Lo svolgimento di una funzione od un’attività, che

siano definite rilevanti ex sec. 3 (2), sarebbe, quindi ‘improper’, tutte

le volte in cui il soggetto incaricato di svolgerle lo faccia violando il

proprio dovere di condotta secondo buona fede, imparzialità e

venendo meno alla propria ‘position of trust’. In altre parole,

l’esercizio improprio di una funzione od un’attività rilevanti si

concretizzerebbe nel caso in cui si violi l’aspettativa rilevante

338 L’ordinamento Svedese offre un’impostazione a questa affine: in ambito di corruzione, gli operatori privati sono equiparati agli impiegati pubblici ed agli incaricati di pubblico servizio. Come evidenzia HUBER, in Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di altri

paesi, in Riv. trim. dir. pen. ec. 1999, pag. 507 ss., questa è un’impostazione

del tutto conforme all’idea diffusa e radicata nel Paese, in seno alla stessa società civile, che la corruzione non sia un delitto dannoso esclusivamente per le funzioni sovrane, ma trasversalmente e globalmente per l’intera società.. Pertanto, la repressione deve assestarsi su una corsa non a due ma ad unica velocità, fornendo quindi una risposta penale che non si incentri maggiormente sulle ipotesi di corruzione pubblica, ma che si proponga di reprimere allo stesso modo fenomeni corruttivi che abbiano natura, genesi e svolgimento limitati alla sfera privata. Proporre una comparazione col sistema svedese, e più in generale coi sistemi scandinavi sarebbe forse inappropriato, e questo per lo più a causa dell’evidente divario culturale che connota le diverse realtà in esame. Da un tale divario, ci si aspetta perlomeno che la realtà fenomenologica della corruzione così come i dati ad essa relativi, offrano un quadro altrettanto differente. Ed in effetti, è doveroso aggiungere un’ulteriore osservazione: dagli ultimi dati raccolti ad opera di

Transaparency International, la Svezia si classifica al terzo posto su ben 177

Paesi esaminati al Mondo per l’anno 2013, totalizzando il virtuoso punteggio di 89/100. Sono tuttavia anni che il Paese ottiene le migliori postazioni in tale classifica, confermandosi sempre nella top 10 dei Paesi meno corrotti, a fianco di Norvegia, Danimarca e Finlandia.

(relevant expectation) che il soggetto, nel ricoprire quella funzione,

agisca in buona fede, con imparzialità e correttezza, e comunque in

linea con una posizione fiduciaria. Una tale impostazione è

perfettamente in linea con « il c.d. duty model, modello di disciplina

della corruzione imperniato sul breach of duty » ed a cui sarebbe ispirata

l’intera normativa contenuta nel Bribery Act 2010.

339

Alla sec. 5

340

si

prevede, inoltre, un canone guida che possa fungere da criterio

orientativo, pur se molto generico, nel discernere la sussistenza o

meno di un’improper performance: l’aspettativa rilevante coinciderebbe

con ciò che una persona ragionevole (reasonable person) nel Regno

Unito si attenderebbe in relazione alla esecuzione di una

determinata funzione od attività.