5. Le soluzioni adottate nell’ordinamento inglese
5.3. Being bribed, (sec 2): corruzione passiva
I casi di corruzione passiva sono disciplinati alla sec. 2 e sono ben
quattro, due antecedenti e due susseguenti. I primi tre cases
condividono l’elemento oggettivo della condotta del corrotto, il
quale solleciti, concordi di ricevere o accetti un vantaggio
patrimoniale o di altra natura (requests, agrees to receive or accepts a
financial or other advantage). A tale condotta si accompagnano poi
articolazioni differenti del reato: i) nel Case 3, il corrotto accetta
l’advantage in vista dell’esecuzione impropria della funzione o
dell’attività, sia che ciò spetti allo stesso corrotto od altra persona
(corruzione antecedente); ii) nel Case 4, è l’accettazione dell’utilità a
costituire, di per sé, un esercizio improprio dell’attività o della
funzione rilevanti; iii) infine, il Case 5 disciplina un caso di
corruzione susseguente, in cui l’accettazione è fatta in conseguenza
del già avvenuto esercizio improprio della funzione/attività
rilevante, sempre che sia stata opera del soggetto corrotto o di altra
persona.
Il Case 6, prevede il reato in cui « a person is guilty of an offence
where, in anticipation of or in consequence of R requesting, agreeing to receive or
accepting a financial or other advantage, a relevant function or activity is
performed improperly a) by R or b) by another person at R's request or with
R's assent or acquiescence ». Trattasi di un reato che consiste nello
svolgimento improprio di una funzione o di un’attività (rilevanti) da
parte del corrotto o di un’altra persona (su richiesta della prima, o
con l’assenso o acquiescenza di quella), in vista o in conseguenza
della richiesta, del consenso a ricevere o dell’accettazione di un
vantaggio finanziario o di altro genere.
Come sopra specificato in relazione al crimine di corruzione
attiva, così anche in questi quattro Cases, per la consumazione del
reato è necessaria e sufficiente la sola iniziativa unilaterale. Inoltre,
se per il Case 3 deve sussistere il requisito dell’elemento soggettivo
coincidente con l’intent di svolgere impropriamente la funzione o
l’attività, negli altri tre Cases non è richiesto né l’intent, né altro
elemento psicologico; anzi, ex sec. 2, (7) e (8),
334addirittura non si
richiede né conoscenza né consapevolezza del fatto che l’esercizio
della performance sia improper.
335Oltre a ciò, entrambe le fattispecie di
334 Sec. 2 (7) « In cases 4 to 6 it does not matter whether R knows or believes that the performance of the function or activity is improper »; e Sec. 2 (8), « In case 6, where a person other than R is performing the function or activity, it also does not matter whether that person knows or believes that the performance of the function or activity is improper ».
335 Come si evince dalla lettura della JOINT COMMITTEE ON THE DRAFTS BRIBERY BILL, Session 2002-2003, HL Paper 157, HC 705 (2003), segnatamente al First Report, l’intento del legislatore era proprio quello di prescindere dalla colpa soggettiva (subjective fault), scoraggiando così, tout court, qualsivoglia dazione di tangenti e sperando in tal modo di imprimere un cambiamento il diffuso costume di ritenere l’accettazione della tangente un fatto tollerabile. Così, anche Mongillo, op. cit., pag.
corruzione attiva e passiva acquisiscono rilevanza penale anche nel
caso in cui l’atto corruttivo sia commesso mediante un
intermediario (third party).
3365.4. ‘Relevance’ della funzione/attività & ‘improperty’ della
performance: requisiti costanti delle fattispecie.
Come si è potuto costatare, due sono le costanti che
caratterizzano tutti e sei i Cases esaminati con riguardo ai reati di
corruzione attiva e passiva. Il primo elemento di continuità è il
riferimento al concetto di ‘relevance’ applicato alla funzione od
attività svolta dal corrotto. Della ‘relevant function or activity’, viene
fornita una puntuale specificazione alla sec. 3, intitolata ‘Function or
activity which bribe relates’ (funzione od attività cui afferisce la
corruzione). In essa si specifica che - ai fini penali del Bribery Act -
la funzione e l’attività sono ‘relevant’ se sussistono contestualmente
due condizioni:
I)
la prima è che l’attività o la funzione ricadano nell’elenco
di cui alla sec. 3(2): qui, accanto a funzioni di carattere
414-415, il quale sul punto precisa che potrebbe trattarsi anche di un precetto di strict liability, ossia di responsabilità oggettiva. La improperty nella perfromance, infatti, potrebbe benissimo dipendere da fattori normativi (quando essa discenda tout court dalla legge), o da elementi fattuali. Questo avverrebbe se si ritenessero tali clausole idonee ad escludere la rilevanza della scusante dell’errore sul fatto, oltre che di quella dell’errore sul precetto; in altre parole, si avrebbe sempre la responsabilità del soggetto corrotto tutte le volte in cui egli ignorasse le circostanze fattuali da cui dipenda la improperty nell’esercizio della funzione.336 A questo proposito, Sec. 1 (5): « In cases 1 and 2 it does not matter whether the advantage is offered, promised or given by P directly or through a third party » & Sec. 2 (6): « In cases 3 to 6 it does not matter a) whether R requests, agrees to receive or accepts (or is to request, agree to receive or accept) the advantage directly or through a third party, b) whether the advantage is (or is to be) for the benefit of R or another person ».
pubblico (any function of a public nature) (a), si richiama
qualsiasi attività connessa ad un’impresa (b), qualunque
attività realizzata nel corso di un impiego (c) o compiuta
da parte di una persona giuridica o in rappresentanza di
questa (d) (any activity performed by or on behalf of a body of
persons, whether corporate or unincorporate).
II)
La seconda condizione di rilevanza, ex sec. 3(3), è che ci
si possa aspettare dalle persone chiamate a svolgere le
attività o funzioni, specificate al punto (2), che queste le
svolgano in buona fede (good faith) ed imparzialità
(impartiality), o che comunque detengano una posizione
di fiducia (position of trust by virtue of performing it).
Ebbene, come precedentemente accennato (vv. supra, par. 5.1), la
lettera della norma è particolarmente chiara nel richiamare, a fini
repressivi, funzioni pubbliche e funzioni private; diversamente da
ordinamenti quali quello italiano, spagnolo o tedesco, che
circoscrivono l’area soggettiva operando una definizione codicistica
del ‘pubblico agente’ soggetto ad integrare i reati di corruzione, il
Bribery Act 2010 non presenta alcun discrimen tra l’area delle funzioni
amministrative e quelle più propriamente afferenti all’esercizio di
impresa, sia individuale che collettiva. L’elemento in comune a tutte
le fattispecie generali di corruzione – sia questa attiva o passiva,
pubblica o privata – risiede, dunque, nella violazione di una ‘position
of trust’ ricoperta dalle persone corrotte.
337Che l’ordinamento UK
in tal modo abbia lanciato un segnale di ‘no tolerance’ è cosa chiara ed
inequivocabile: nei riguardi di qualsiasi forma corruttiva - sia che
questa alligni nell’ambito dell’amministrazione, sia che si svolga
337 Così M
nell’esercizio di attività private comunque rilevanti per
l’ordinamento – si prevede sempre la medesima risposta penale.
338Il secondo elemento di continuità è costituito dal concetto di
‘improperty’ applicato allo svolgimento della ‘performance’ del soggetto
corrotto. La definizione di cosa sia una ‘improper performance’ può
agevolmente darsi mediante un richiamo al già esaminato concetto
di ‘relevance’. Lo svolgimento di una funzione od un’attività, che
siano definite rilevanti ex sec. 3 (2), sarebbe, quindi ‘improper’, tutte
le volte in cui il soggetto incaricato di svolgerle lo faccia violando il
proprio dovere di condotta secondo buona fede, imparzialità e
venendo meno alla propria ‘position of trust’. In altre parole,
l’esercizio improprio di una funzione od un’attività rilevanti si
concretizzerebbe nel caso in cui si violi l’aspettativa rilevante
338 L’ordinamento Svedese offre un’impostazione a questa affine: in ambito di corruzione, gli operatori privati sono equiparati agli impiegati pubblici ed agli incaricati di pubblico servizio. Come evidenzia HUBER, in Il sistema tedesco di lotta alla corruzione: una comparazione con quelli di altri
paesi, in Riv. trim. dir. pen. ec. 1999, pag. 507 ss., questa è un’impostazione
del tutto conforme all’idea diffusa e radicata nel Paese, in seno alla stessa società civile, che la corruzione non sia un delitto dannoso esclusivamente per le funzioni sovrane, ma trasversalmente e globalmente per l’intera società.. Pertanto, la repressione deve assestarsi su una corsa non a due ma ad unica velocità, fornendo quindi una risposta penale che non si incentri maggiormente sulle ipotesi di corruzione pubblica, ma che si proponga di reprimere allo stesso modo fenomeni corruttivi che abbiano natura, genesi e svolgimento limitati alla sfera privata. Proporre una comparazione col sistema svedese, e più in generale coi sistemi scandinavi sarebbe forse inappropriato, e questo per lo più a causa dell’evidente divario culturale che connota le diverse realtà in esame. Da un tale divario, ci si aspetta perlomeno che la realtà fenomenologica della corruzione così come i dati ad essa relativi, offrano un quadro altrettanto differente. Ed in effetti, è doveroso aggiungere un’ulteriore osservazione: dagli ultimi dati raccolti ad opera di
Transaparency International, la Svezia si classifica al terzo posto su ben 177
Paesi esaminati al Mondo per l’anno 2013, totalizzando il virtuoso punteggio di 89/100. Sono tuttavia anni che il Paese ottiene le migliori postazioni in tale classifica, confermandosi sempre nella top 10 dei Paesi meno corrotti, a fianco di Norvegia, Danimarca e Finlandia.