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Secondo il diritto giapponese, si definiscono atti giuridici561 (法律行為 houritsu koui) quegli atti a

cui la legge conferisce rilevanza giuridica, che hanno quindi un effetto riconosciuto dall’ordinamento. Agli atti giuridici è dedicato il Capo V della Parte I del codice civile.

Tra gli atti giuridici, nel diritto civile si distinguono ad esempio i contratti562 (契約 keiyaku), gli atti

unilaterali (単独行為 tandoku koui) e gli atti comuni o a scopo comune (合同行為 goudou koui)563.

Nel diritto giapponese, ai contratti564 sono dedicati gli articoli 521 e seguenti del codice civile. Non

vi è una definizione di contratto565, ma dall’art. 521 si ricava che un contratto è un accordo che

prevede un’offerta e un’accettazione. Dagli articoli seguenti si deduce inoltre che l’accordo preveda delle obbligazioni da adempiere566 e che esso possa essere a prestazioni corrispettive. Si ammette

561 山下末人. 法律行為論の現代的展開. 1987. PhD Thesis. 関西学院大学. 562 磯村保. システム契約と法律行為論. 北川善太郎編コンピューターシステム, 1987. 563 伊藤進. 「代理なる法律行為」 における代理人の意思作用 (二). 2010. 564 近江幸治. 契約法. 成文堂. 2006. 565 星野英一. 契約思想・契約法の歴史と比較法. 岩波講座基本法学, vol. 4, 1983, pp. 3-79. 566 三宅正男. 契約法: 総論. 青林書院, 1978.

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anche la fattispecie del contratto a favore di terzi. Questa disciplina è essenziale per individuare una traduzione adeguata dei kanji presenti nella legge di riforma e per questo motivo è utile esaminarla. Gli atti unilaterali, anch’essi non definiti, sono nominati nell’art. 118, con riguardo al falsus procurator567. Per contrasto con la disciplina dei contratti si deduce che un atto unilaterale è quello

che richiede la volontà di un solo soggetto.

Gli atti giuridici comuni568 non sono menzionati esplicitamente nel codice civile, ma sono stati

elaborati dalla dottrina569 sulla base del diritto tedesco (Gesamtakt). Si tratta di atti che hanno uno

scopo comune a più parti, come ad esempio la costituzione di una società. Per questo motivo, si è scelto di tradurre i relativi kanji con “atti comuni” o “atti a scopo comune”.

La scelta del legislatore giapponese di trattare insieme tutti i tipi di atti giuridici nelle norme di conflitto sembra singolare, in quanto non si ritrova né nella legislazione europea né in quella italiana; ci si chiede perché i contratti non siano stati disciplinati separatamente né nella disciplina generale né in quella dei singoli contratti tipici, ad eccezione di quelli dei consumatori e dei lavoratori. Questa scelta potrebbe sembrare un tentativo di non stravolgere troppo l’impianto generale della legge Hourei, lasciando aperta la possibilità di riformare ulteriormente la materia in un secondo momento.

- L’autonomia delle parti

L’art. 7 della legge di riforma prescrive che gli atti giuridici siano regolati dalla legge del luogo scelto dalle parti stesse nel momento in cui compiono l’atto. La norma presuppone quindi in primo luogo che vi sia una scelta volontaria delle parti, senza distinguere tra scelta esplicita o implicita, dando quindi rilevanza all’elemento soggettivo della volontà, in ossequio al principio di autonomia delle parti.

La libertà di scelta è un principio del diritto internazionale privato previsto anche da altre legislazioni e ricopre un’importanza fondamentale sia per l’ordinamento giuridico sia per quello

567 中川淳. 無権代理人の本人相続と代理行為の効力. 民商法雑誌, vol. 54, n. 2, 1966, pp. 41-47. 568 寿夫椿. 合同行為. 法学セミナー, vol. 45, n. 12, 2000, pp. 16-17.

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economico570; nel Regolamento Roma I la disciplina è dettagliata e prevede che il contratto sia

disciplinato dalla legge scelta dalle parti, che questa scelta sia espressa o risulti chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso; è previsto anche che le parti possano designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Anche secondo il diritto giapponese rientra infatti nell’autonomia delle parti la possibilità di sottoporre solo una parte del contratto a una determinata legge e nulla disporre per la restante parte, oppure sottoporre parti diverse del contratto a diritti diversi571, attuando quindi un frazionamento dello stesso572 (cioè

il depeçage, in giapponese 分割指定 bunkatsushitei). La scelta della legge applicabile573 si riferisce

infatti non solo all’atto nel suo complesso, ma anche alle singole parti che lo compongono574: ad

esempio, singole clausole di un contratto possono essere soggette a diritti di ordinamenti diversi575,

oppure distinte obbligazioni derivanti da una singola clausola possono essere disciplinate da diritti anche molto lontani tra loro, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento576.

Non devono ovviamente esserci effetti contraddittori o discriminatori, come ad esempio uno squilibrio a favore di una sola delle parti. In questi casi, infatti, non sarebbe possibile tenere conto della scelta operata dalle parti e il giudice sarebbe costretto ad applicare le norme che disciplinano i casi di mancata scelta della legge applicabile577. Anche nel caso in cui sia stata scelta la legge

applicabile a una sola parte dell’atto o comunque non all’intero atto, per la restante parte, rimasta scoperta, si dovranno applicare le norme previste per i casi di mancata scelta.

Quando si tratta di un atto unilaterale, come ad esempio il conferimento di una procura (代理行 為 dairi koui), o di contratti particolari come la donazione (贈与 zouyo), non si pongono particolari 570 大輔森. 国際私法の経済分析(第9回)準拠法選択における当事者自治の経済分析- ジュリスト, 有斐閣, n. 1350, 2008, pp. 68-75. 571 中村秀雄. 国際商取引契約における準拠法の分割指定. 商学討究, vol. 64, n. 4, 2014, pp. 39-108. 572 島田真琴. 判例評釈 (国際私法) 契約準拠法の分割指定 [東京地裁平成 14.2. 26 判決]. 慶應法学, n. 17, 2010, pp. 153-169.

573 In tema di legge applicabile si veda: 安紀 北. 準拠法の特定. 法学教室, n. 424, 2016, pp. 26-32.

574 島田真琴. 契約準拠法の分割指定. 2010.

575 藤川純子. 契約準拠法の分割指定について. 1997.

576 ELLENBERGER Holger. Wirtschaftsrelevante Kollisionsnormen im japanischn internationalen Privatrecht. Frankfurt am

Main, 2003, p. 102.

577 A proposito dell’ambito di applicazione della legge applicabile si veda: 康中康. 準拠法の適用. 法学教室, vol.

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problemi, poiché la volontà riguarda un solo soggetto, che indicherà la sua scelta nell’atto stesso. Mentre la legge italiana 218/1995 prevede delle regole precise per la donazione, quella giapponese non ne fa menzione, dunque si può ritenere che per questo istituto valgano le normali regole previste per i contratti. In sede di discussione della riforma578, era stato proposto di cambiare il

temine “atti giuridici” in “contratti” proprio per escludere dalla disciplina dell’art. 7 gli atti unilaterali ed evitare che una sola parte potesse scegliere il diritto applicabile. Quando invece si tratta di un contratto579 o di un altro atto plurilaterale, possono sorgere problemi in ordine all’accertamento

della volontà di tutte le parti, qualora in giudizio esse sostengano posizioni contrastanti su questo punto.

Anche se la legge di riforma non esplicita la differenza tra i vari tipi di scelta, si deve ritenere che essa possa essere esplicita, ad esempio espressa in una apposita clausola, oppure implicita, ossia desumibile da altri elementi, quali la lingua in cui il contratto viene scritto, i termini usati, il testo del contratto, ecc. In alcuni casi nel contratto viene inserita una clausola di deroga alla giurisdizione580, in cui le parti scelgono il foro competente o scelgono di ricorrere all’arbitrato581. Il

giudice, quindi, potrebbe desumere una volontà tacita delle parti di sottoporre il contratto alla legge del foro da esse scelto, secondo il principio qui eligit forum vel iudicem eligit ius582, una soluzione che

viene spesso adottata dalla giurisprudenza internazionale e da alcuni arbitri583.

Nel caso “Yoshizawa e altri contro Deutsche Lufthansa AG”584, il Tribunale di Tokyo si era trovato

a decidere in tema legge applicabile del contratto di lavoro internazionale in mancanza di scelta esplicita. Le parti contraenti non avevano raggiunto un accordo sulla scelta della legge applicabile al contratto. Gli attori, che erano dipendenti della società convenuta, erano tutti di nazionalità giapponese, mentre la convenuta era una compagnia aerea tedesca la cui sede si trovava in

578 国際私法の現代化に関する要綱中間試案. 補足説明, p. 22.

579 康中康. 契約に関する国際私法の現代化. ジュリスト, 有斐閣, n. 1292, 2005, pp. 25-34.

580 Sulla giurisdizione e la legge applicabile si veda: 振透 寺. 準拠法と国際裁判管轄をめぐる諸問題. ジュリス

ト, 有斐閣 , n. 1405, 2010, pp. 58-68.

581 渡辺惺之. 国際仲裁契約の成立及び効力の準拠法. 知財管理, vol. 49, n. 5, 1999, pp. 637-644.

582 LEIBLE, Stefan. La importancia de la autonomía conflictual para el futuro del Derecho de los contratos

internacionales, in: Cuadernos de derecho transnacional, vol. 3, n. 1, 2011, pp. 214-233.

583 VAN DEN BERG, Albert Jan. Julian DM Lew, applicable law in international commercial arbitration, Oceana–

Sijthoff. 1978, in: Netherlands international law review, vol. 27, n. 2, 1980, pp. 254-257.

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Germania ed era stata costituita secondo il diritto tedesco, ma aveva un ufficio di rappresentanza in Giappone. Ogni dipendente aveva concluso il proprio contratto di lavoro a Francoforte, i diritti e doveri erano stati decisi secondo il diritto del lavoro tedesco e i loro stipendi erano stati pagati in marchi tedeschi. Nel 1947, la società convenuta aveva iniziato a fornire un pagamento supplementare agli assistenti di volo giapponesi che lavoravano presso l’aeroporto di Haneda a Tokyo, per appianare le differenze salariali tra gli assistenti di volo in Giappone e quelli in Germania. Sedici anni dopo, tuttavia, la convenuta aveva deciso di smettere di pagare il supplemento salariale ai dipendenti situati in Giappone, dunque gli attori l’avevano citata in giudizio dinanzi al giudice giapponese e avevano sostenuto che la legge applicabile al loro rapporto di lavoro fosse quella giapponese, ossia quella del luogo in cui abitualmente lavoravano. Il Tribunale di Tokyo aveva stabilito che l’ufficio di Tokyo aveva giocato un ruolo secondario e, dopo aver preso atto di tutte le circostanze rilevanti, era giunto alla conclusione che nulla potesse permetterle di dedurre che le parti avessero optato implicitamente per la legge giapponese. La giurisprudenza, come si vede, ammette la possibilità di una scelta implicita.

Il dettato normativo parla testualmente di “momento dell’atto giuridico” ( 法律行為の当時 houritsukoui no touji). L’individuazione di questo momento potrebbe essere problematica, dal momento che gli atti giuridici si perfezionano in tempi differenti a seconda di quanto previsto dai diversi ordinamenti585. Una parte potrebbe, ad esempio, ritenere un atto recettizio e contestare la

scelta della legge applicabile, sostenendo che l’atto non era ancora concluso o viceversa.

In ambito contrattuale particolari problemi potrebbero presentarsi in tema di puntuazione586587 o

di contratti conclusi a distanza, e, in generale, tutti quei contratti che richiedano una lunga trattativa, in cui la scelta cambia continuamente. Anche una discrepanza tra la legge scelta nel preliminare di vendita e quella indicata invece nel contratto definitivo potrebbe portare a incertezze sulla legge applicabile.

La legge, pur occupandosi, come abbiamo visto, della capacità delle parti, nulla dispone in tema di

585 青谷和夫. 契約の成立時期と効力発生時期--約款の比較研究. 生命保険経営, vol. 22, n. 3, 1954, pp. 205-

223.

586 CLARIZIA, Oriana; FIGLIA, Gabriele Carapezza. Puntuazione vincolante o preliminare di preliminare? (a

proposito di una pronuncia delle Sezioni Unite), in: Contratto e impresa, vol. 31, n. 4, 2015, pp. 874-883.

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legge regolatrice dell’esistenza e della validità formale e sostanziale del consenso delle parti sulla legge applicabile. Non sono esplicitamente contemplati, quindi, i vizi del consenso, quali violenza, errore e dolo, che potrebbero aver indotto il contraente ad accettare l’optio legis contro la sua reale volontà.

Il dato testuale parla di formazione ed effetti degli atti giuridici, quindi si può ritenere che riguardi anche la loro validità formale e i casi di annullabilità e nullità. Il Regolamento Roma I tuttavia è più chiaro su questo punto, in quanto prevede una norma più dettagliata, distinguendo i casi a seconda che le parti si trovino nello stesso Paese o abbiano concluso un contratto a distanza: è disposto che un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese al momento della conclusione sia valido nella forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del regolamento o della legge del paese in cui è concluso. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi diversi al momento della conclusione è valido formalmente se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza, ai sensi del regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti al momento della conclusione, oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento. Come si vede, la ratio della norma è quella di cercare di preservare la validità del contratto, un principio a cui si è ispirato il legislatore giapponese. Un altro punto che risulta carente nella disciplina giapponese è quello degli atti unilaterali, menzionati invece dal Regolamento Roma I, secondo cui un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del regolamento, o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto, o della legge del Paese in cui l’autore dell’atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l’ha compiuto. Vi sono tuttavia delle esclusioni: i contratti dei consumatori – la cui forma è disciplinata dalla legge del Paese in cui il consumatore ha la residenza abituale – e i contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile. Questi ultimi devono soddisfare i requisiti di forma della legge del Paese in cui l’immobile è situato, a condizione che tali requisiti si applichino indipendentemente dal Paese in cui il contratto è concluso e dalla legge che disciplina il contratto, e che non sia permesso derogare convenzionalmente ad essi. Come si può notare, sebbene il legislatore si sia ispirato estensivamente alla normativa europea e a quella italiana, non ha espanso le norme in modo altrettanto completo.