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3. Oggetto del diritto: segni distintivi e opere

3.2 Il brevetto

Ulteriore settore della proprietà intellettuale è il diritto brevettuale che si occupa della tutela delle opere derivanti dall’ingegno umano, in particolare le opere dell’ingegno tecnico, la tutela brevettuale esce dal campo artistico letterale, per concentrarsi esclusivamente sul piano della tecnica.

                                                                                                               

77  Decisione della Commissione 2003/375/CE del 21 maggio 2003 relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu.

78 Regolamento CE n. 874/2004 della Commissione del 28 aprile 2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione.

Essa muove dalla necessità di riconoscere una tutela alle istanze imprenditoriali che puntano all’innovazione come elemento di competitività sul mercato. In altri termini il diritto brevettuale si apprezza a pieno nell’ottica utilitaristica della concorrenza dove si configura come un compromesso tra interessi differenti, da un lato le pretese imprenditoriali di tutelare il proprio operato, e dall’altra l’interesse della collettività a beneficiare del progresso effettuato in quel determinato campo tecnico.

Il brevetto quindi è un diritto di proprietà industriale, prima ancora che intellettuale, che si basa sul diritto concesso dall’autorità preposta di utilizzare l’invenzione in esclusiva, e che concede quindi uno ius excludendi alios al titolare79.

Per quanto riguarda il brevetto, la titolarità di un diritto di esclusiva come già anticipato, può costituire materia di contrasto con la disciplina dettata in materia di libera circolazione di merci dunque in materia di concorrenza.

Di conseguenza si è resa necessaria la creazione di strutture leganti che armonizzassero le due discipline, tra queste di primario rilievo è il principio dell’esaurimento del brevetto80, criterio elaborato dalla giurisprudenza e poi codificato dal legislatore dell’UE. Nello specifico è possibile rinvenire tale principio all’art. 83, 3° comma della Convenzione sul brevetto comunitario81.

                                                                                                               

79  Con l’espressione ius excludendi alios, letteralmente: diritto di escludere gli altri. L'espressione indica il carattere di esclusività tipico del diritto di proprietà in generale, qui si fa riferimento nello specifico al contenuto di un diritto di proprietà intellettuale. Esso costituisce l’assunto minimo del diritto senza il quale la proprietà intellettuale, ed industriale, sarebbe svuotata completamente. Il tema è affrontato dalla quasi totalità dei manuali e dei volumi sul diritto industriale e sulla proprietà intellettuale in quanto la sua trattazione è imprescindibile, tra gli altri si veda, P. AUTIERI ed altri, Diritto industriale Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2012.  

80  Per un approfondimento sul principio di esaurimento del brevetto vedi MARABINI, L’abuso di posizione dominante nella giurisprudenza comunitaria, Torino, 2004, Parte II, Cap. VII, pp.250  

81  Si tratta della Convenzione sul brevetto comunitario (poi nominato europeo) del 5 dicembre 1975.

Così come per il marchio, anche per il brevetto si prevede che il diritto di esclusiva si esaurisce con la prima messa in circolazione del prodotto o del servizio. Inoltre da tale principio discende come corollario che “chiunque acquisti un prodotto brevettato dal titolare del brevetto o con il suo consenso può poi liberamente esportarlo da uno Stato all’altro senza alcuna specifica autorizzazione di detto titolare, ed anche se questi nel Paese destinatario abbia affidato a terzi esclusivisti la commercializzazione del prodotto”82.

Dunque ciò che rileva ai fini dell’operatività di detto principio è il consenso del titolare del diritto alla messa in commercio del prodotto. Il termine consenso potrebbe suscitare talune problematiche interpretative data la delicatezza del concetto stesso, per questo la Corte ne ha definito la natura e il contenuto.

Nella causa Merck & Co. contro Stephar BV83, la Corte statuì che “spetta al titolare del brevetto decidere, con piena cognizione di causa, circa il modo in cui egli pone in commercio il prodotto, ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno Stato membro in cui la legge gli impedisce di brevettarlo”.

In base a quanto evidenziato dunque il titolare del brevetto ha una notevole libertà di azione, tuttavia non porre argini alla sua posizione potrebbe essere rischioso per la concorrenza.

Per questo motivo è stato legittimato il fenomeno delle importazioni parallele. Esse rappresentano uno strumento per restringere l’eventuale strapotere del titolare del brevetto perché egli sarebbe portato a creare esclusive territoriali solide capaci di dare vita a compartimentazioni del mercato. Ovviamente i titolari dei diritti di esclusiva, nello specifico di brevetti non hanno tardato ad opporsi allo strumento delle

                                                                                                                82  Tavassi 1997, 101.  

83  Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 14 luglio 1981 Merck & Co. Inc. c. Stephar BV e Petrus Stephanus Exler, Causa 187/80. Riguardo a brevetti su prodotti farmaceutici.

importazioni parallele in quanto sono strutture costringenti e limitative, che inevitabilmente pongono dei freni alla loro esclusiva.

Per questo motivo la Corte di Giustizia intervenne per ribadire il concetto appena richiamato, nel caso Sterling-Centrafarm84, essa statuì che “l’esercizio da parte del titolare di un brevetto, del diritto che gli conferisce la legge nazionale di vietare la commercializzazione, in questo Stato, di un prodotto brevettato e messo in commercio in un altro Stato membro dal titolare o con il suo consenso è incompatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci”.

In sostanza questi sono i cardini e gli ingranaggi che muovono la macchina brevettuale.

Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina normative europea, le fonti a cui fare riferimento sono la Direttiva CE n.71/1998 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 13 ottobre 1998, e il Regolamento CE n.6/2002 del Consiglio 12 dicembre 2001 (RDC), che hanno avuto lo scopo di armonizzare la disciplina per quanto attiene la definizione dei requisiti, l’ampiezza della tutela e la nullità della privativa, mentre hanno lasciato spazio alle autorità preposte negli stati membri, di determinare la regolamentazione della titolarità del diritto di esclusiva, dei procedimenti di registrazione e di annullamento della privativa.

Sul piano delle fonti internazionali, sono nuovamente le Convenzioni Internazionali a cui l’Unione Europea ha aderito, a rappresentare il più adatto riferimento possibile, in particolare nuovamente le norme dell’accordo TRIPS che hanno disciplinato per la prima volta a livello internazionale, i requisiti di tutela dei disegni e dei modelli, e le norme dell’accordo CUP che vincola i paesi aderenti a tutelare i disegni e i modelli. Inoltre sono da annoverare tra le fonti internazionali di riferimento, alcune norme dell’ Arrangement dell’Aja e della Convenzione di Locarno, istitutivi rispettivamente di un sistema di                                                                                                                

84  Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 31.10.1974, cause riunite C- 15/74 e C-16/74, Centrafarm/Sterling Drug e Centrafarm/Wintrhop, R, 1974.  

deposito e uno di classificazione internazionale dei disegni e dei modelli nazionali ed europei85.

Per quanto attiene l’oggetto a cui si riferisce la tutela, la sua specificazione traccia una netta linea di confine rispetto al diritto d’autore il quale viene riconosciuto solo alle opere dell’ingegno artistico. Le invenzioni possono essere definite come soluzioni nuove ed originali in grado di risolvere un problema tecnico, dunque compare un legame tra utilità e innovatività, che può riguardare sia il prodotto in sé sia il procedimento necessario per la sua realizzazione. A contrario si può affermare che non sono classificabili come invenzione le teorie scientifiche, le scoperte i principi e metodi matematici, ed infine i programmi di elaboratore, in quanto mancano del requisito della innovatività, tutti accomunati dal fatto di essere già esistenti in natura però ancora da scoprire e portare alla luce.

In merito ai programmi di elaboratore, i software, occorre fare una precisazione.

Il fatto che non siano classificati come invenzione significa semplicemente che non riescano ad ottenere la tutela brevettuale, ma non significa che restino sprovvisti di tutela in assoluto, infatti essi possono ambire alla protezione conferita dal diritto d’autore laddove vengano considerati come opere dell’ingegno artistico, è facile quindi poter ottenere un’esclusiva sul software ricorrendo ad un altro settore disciplinare. Proprio questo aspetto così delicato il software rappresenta un elemento che si presta facilmente ad usi illeciti della privativa, forse il fatto che rappresenti un settore merceologico relativamente nuovo, all’avanguardia e soprattutto molto utilizzato in                                                                                                                

85  L'Arrangement dell'Aia del 6 novembre 1925 concerne il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, la Convenzione di Locarno concluso l’8 ottobre del 1968, riguarda la classificazione internazionale per disegni e modelli industriali. In dottrina è frequente il richiamo alle due convenzioni in sede di trattazione della disciplina dei disegni e dei modelli industriali nel significato che alla stessa si attribuisce nel nostro ordinamento, senza operare particolari distinzioni tra i due oggetti. Al riguardo, vale la pena ricordare altresì che l’accordo di Locarno e l’Arrangement dell’Aja sono espressamente richiamati nel Codice di proprietà industriale dell’ordinamento italiano solo con riferimento ai disegni e modelli.

epoca moderna, contribuisce ed agevola la realizzazione di pratiche concorrenziali illecite. Per il momento non è necessario indagare oltre in quanto nel capitolo successivo vi sarà modo di verificare il rapporto che s’instaura tra la disciplina del software e la disciplina anticoncorrenziale.

Ulteriori elementi costituenti l’oggetto del diritto brevettuale, sono i disegni e i modelli86.

In primo luogo i disegni e i modelli si differenziano dalle invenzioni. Si parte dal presupposto che in relazione all’attività innovativa rappresentano un minus rispetto alle invenzioni. Sono ontologicamente inferiori. Siamo sempre nel campo dell’innovatività, cioè nelle opere di ingegno, ma dato che non risolvono un problema tecnico, il modello è subordinato alle invenzioni.

In secondo luogo disegni e modelli ci impongono di ragionare in punto di tutela della forma, tutto ruota attorno al problema della forma del prodotto e del modello preso in considerazione, dobbiamo capire come la forma è tutelata e quali sono i requisiti di registrazione.

Disegni e modelli però sono assoggettabili al diritto brevettuale in termini diversi, questa diversità si riflette in punto di esclusiva, per i disegni la privativa è più breve, per i modelli è più lunga.

In conclusione, in ambito dei disegni, risulta necessario per completezza d’indagine, fare un breve cenno a quella che viene definita come “la tutela d’autore del design”, con ciò intendendo la possibilità che un opera d’ingegno tecnico che rileva meramente per la sua forma possa ambire non solo alla tutela offerta dal diritto brevettuale, ma anche alla tutela offerta dal diritto d’autore. Il riferimento è al disegno industriale.

                                                                                                               

86  Il riferimento normativo per uno studio approfondito dei “disegni e modelli” è VANZETTI – DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2005, Parte III, pp.317 e ss; UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011, Cap. IV; Guida alla tutela di invenzioni disegni modelli e marchi, visibile su www.innovazione.dintec.it./brevetti/guidabrevetti.  

La forma del prodotto può infatti essere espressiva della personalità dell’autore così da lasciarsi apprezzare al pari di un’opera artistica, pur non avendo alcuna utilità pratica.

Da queste considerazioni si evince come un medesimo prodotto possa assurgere a varie tipologie di tutela, a volte ne è ammessa solo una, come nel caso dei software, altre volte, come in questo caso, esse si sommano, e ciò provoca il problema del cumulo.

Diciamo che nella maggior parte degli Stati membri è stata fortemente ostacolata l’ipotesi in cui uno stesso prodotto industriale possa essere considerato alla stregua di un’opera artistica quindi tutelabile con il diritto d’autore, scelta giustificata dalla necessità di non comprimere eccessivamente l’ambito concorrenziale, dato che sottoporre a una doppia tutela un prodotto, quindi ad una doppia privativa, crea uno stallo inevitabile al commercio e alla concorrenza.

Gli Stati membri si sono dimostrati dunque ostili alla realizzazione dell’armonizzazione. Un elemento di connessione tra le discipline è stato introdotto dalla Corte di Giustizia nella causa Phil Collins VS Imrat87 che ha fissato un principio di non discriminazione su base nazionale nei confronti di tutti soggetti appartenenti agli stati membri. Il caso riguarda un avvenimento risalente al 1992, nello specifico il cantautore britannico Phil Collins fece un concerto a San Francisco, negli Stati Uniti. Senza il consenso del cantante, la casa discografica tedesca Imrat registrò lo spettacolo, realizzando e vendendo un compact disc in Germania. Subito, il cantante chiese che il cd venisse sequestrato, ma il Tribunale tedesco non concesse il ritiro dei cd dal mercato in quanto la legge tedesca sul diritto d'autore proteggeva solo gli artisti di nazionalità tedesca.

Il cantante dunque interpellò la Corte di giustizia europea chiedendo                                                                                                                

87  Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza del 20 ottobre 1993, Phil Collins contro Imtrat Handelsgesellschaft mbH. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht di Monaco di Baviera I e dal Bundesgerichtshof – Germania, Cause riunite C-92/92 e C-326/92.

che la legge tedesca venisse applicata anche alla sua persona, essendo titolare della cittadinanza europea.

La Corte di giustizia ammise la fondatezza delle affermazioni sostenute dal soggetto Phil Collins e fece ritirare nell’immediato le copie illegali del compact disc.