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3. Il brevetto e il diritto d’autore nell’ambito

3.2 Il caso Microsoft

Nonostante il grande contributo apportato dalla dottrina nella specificazione del rapporto tra diritti di esclusiva e abuso di posizione dominante, la giurisprudenza della Corte di giustizia è stata illuminante.

                                                                                                               

137  L’equo compenso è regolato dalla direttiva europea 2001/29/CE, essa garantisce ai singoli stati membri la possibilità di riconoscere, almeno in linea di principio, un diritto esclusivo di autorizzazione o divieto di riproduzione delle opere tutelate dal copyright. Allo stesso tempo, le singole autorità nazionali possono prevedere eccezioni o limitazioni a tali diritti, come quelle relative alla copia privata per uso strettamente personale.  

In particolar modo il caso emblematico è il caso Microsoft138.

Ritengo sia utile trattarlo adesso singolarmente rispetto ad altri casi che avremo modo di studiare, perché non può essere classificato in un settore piuttosto che in un altro, infatti dev’essere letto in generale come attinente sia al piano brevettuale che autorale, è un caso scuola che ha fissato dei principi cardine nell’ambito del rapporto tra il diritto antitrust e la proprietà intellettuale e che rappresenta la chiave di volta nell’interpretazione del rifiuto di contrarre.

La problematica attiene al fatto che la società Microsoft fosse titolare di protocolli protetti da una doppia privativa quella del brevetto e quella del diritto d’autore.

Il caso è collocato senza indugio tra le ipotesi di rifiuto di concessione di licenze in quanto la Commissione verificò che la società Microsoft rifiutò di fornire informazioni relative alla interoperabilità del protocollo e di autorizzare l’uso dei suoi server per gruppi di lavoro ai rivali concorrenti. Vediamolo.

La Microsoft Corp., società con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), concepisce, sviluppa e commercia una vasta gamma di software destinati a diversi tipi di attrezzature informatiche. Tali software includono, tra l’altro, sistemi operativi per personal computer clienti (i «PC clienti»), sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e lettori multimediali che permettono una ricezione continua. Inoltre, la

Microsoft fornisce servizi di assistenza tecnica per i suoi diversi

prodotti.

Il 15 settembre 1998 la società Sun Microsystems, Inc., avente sede in Palo Alto, California (Stati Uniti), che fornisce tra l’altro server e sistemi operativi per server, ha inviato al vicepresidente della

                                                                                                               

138  Cfr. nota 116. Causa T-201/04, Microsoft Corp. contro Commissione delle Comunità europee. Le vicende giudiziarie si riassumono in: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 26 luglio 2004;   Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 22 dicembre 2004; Ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado del 28 aprile 2005; Sentenza del Tribunale di primo grado (grande sezione) del 17 settembre 2007; Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 giugno 2012.

Microsoft, una richiesta per ottenere una licenza del brevetto.

A tale richiesta è seguito un rifiuto espresso da parte della società

Microsoft.

Il 2 agosto 2000 la Commissione inviava alla Microsoft una prima comunicazione degli addebiti, vertente in sostanza su questioni relative all’interoperabilità fra i sistemi operativi Windows per PC clienti, da un lato, e i sistemi operativi per server di altri fornitori, dall’altro lato. Tale decisione della Commissione dove si afferma che la Microsoft ha violato l’art. 102 TFUE e l’art. 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) a causa di due abusi di posizione dominante, venne impugnata dalla Microsoft.

La Commissione infatti ha individuato tre mercati di prodotti distinti di dimensione mondiale e ha considerato che la Microsoft detenesse in due di essi una posizione dominante, imponendole conseguentemente un’ammenda e alcune misure correttive.

La sentenza del 17 settembre 2001 emessa dal Tribunale di primo grado confermando la decisione della Commissione, ha ritenuto illegittimo ai sensi dell’art.102 TFUE il rifiuto posto dalla ricorrente. È stato possibile raggiungere simile conclusione grazie a due circostanze. In primo luogo il test rigoroso elaborato in seno alla Corte di giustizia nel caso Magill e ridefinito poi nel caso IMS, ossia il test delle “circostanze eccezionali” che si articola su tre condizioni necessarie e sufficienti a far scattare la disciplina antitrust139. In secondo luogo l’esame della condotta abusiva è stato sviluppato anche con il riferimento alla direttiva 91/250 sulla protezione giuridica dei software che sancisce espressamente l’obbligo di interoperabilità a carico del titolare del diritto140.

                                                                                                               

139  Le tre circostanze indicate verranno esaminate nel par. 5.1, per il momento basti ricordare che esse sono rappresentate da:    verifica se il rifiuto impedisca l’ingresso di un prodotto nuovo, prova dell’esistenza di una giustificazione obbiettiva del diniego e verifica se il rifiuto elimini la concorrenza potenziale.  

140  Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

In particolare l’art.6 della direttiva contempla la “decompilazione” ovvero il diritto ad ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la comunicabilità tra sistemi.

Tali questioni sono permeate da tecnicismi che hanno creato sempre più dubbi interpretativi, che sono stati risolti dal Tribunale attraverso la sostanziale adesione dello stesso alle posizioni della Commissione. In conclusione il Tribunale ha confermato l’analisi fatta da parte della Commissione secondo la quale il livello di interoperabilità fornito da Microsoft non era tale da garantire una concorrenza effettiva sul mercato sei server per PC, evidenziando come la superiorità di Microsoft non si spiegasse tanto in termini di meriti quanto in termini di vantaggi e benefici derivanti dallo scorso accesso fornito ai rivali, dunque derivanti da limitazioni della concorrenza. In particolare la Commissione ha potuto sottolineare come i concorrenti fossero in una posizione che non li rendeva “economicamente sani” , per questo l’indiscussa dominanza di Microsoft sui sistemi operativi, software, li rende uno standard di fatto per cui ogni sistema operativo per comunicare con altri sistemi necessitava dei protocolli Microsoft.