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3. Oggetto del diritto: segni distintivi e opere

3.3 Il diritto d’autore

Il diritto d’autore è un ulteriore frontiera varata in ambito di tutela delle opere d’ingegno, riferibile però soltanto alle opere artistiche. Tale diritto, seppur con contorni poco definiti, ha assunto con il passare del tempo, un’implicazione di enorme portata nella compagine del diritto industriale, esso occupa un ruolo che non esita a crescere ancora, grazie soprattutto all’evoluzione che si è registrata nel settore tecnico- informatico, ossia nell’ambito del commercio elettronico, nel mondo di Internet e delle telecomunicazioni, risultanti, ad oggi, campi elettivi della tutela.

Il diritto d’autore ha raggiunto la fama di più efficace strumento di tutela delle opere creative derivanti dall’agire umano, ciò significa che sono stati compiuti importanti passi avanti nel sistema, tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, la disciplina non è di recente elaborazione, si ritiene infatti che già in epoca rinascimentale si riconoscessero dei “privilegi” agli autori di opere intellettuali, s’inizia a parlare di diritto d’autore con la diffusione della stampa i primi privilegi e monopoli, furono garantiti agli stampatori dei libri.

Il ruolo specifico attribuito a questo diritto consiste nell’aver individuato e riconosciuto due facoltà al titolare dello stesso, in primo luogo quella di ottenere il riconoscimento della paternità dell’opera e dunque il riconoscimento di una posizione soggettiva indisponibile ed inalienabile valevole in qualunque sede, in secondo luogo quella di avvalersi in esclusiva dei benefici scaturenti dallo sfruttamento

dell’opera ossia un vantaggio economico consistente in una sorta di retribuzione.

La locuzione “diritto d’autore”, in sostanza, designa l’opera di ingegno artistico del soggetto che l’ha creata, per cui si riferisce alla normativa giuridica di una realtà decisamente varia e in continua evoluzione, l’istituto tutela e avvantaggia opere di ogni genere, purché derivanti dall’ingegno e dall’azione umana, questa circostanza potrebbe portare alla collocazione dell’istituto sul piano dei diritto soggettivi, in realtà, esso va considerato alla stregua di un interesse legittimo espresso da singoli88. Dato che con il diritto d’autore viene attribuito un benefit, un’esclusiva, al titolare dell’opera, è lampante che esso venga fatto rientrare a pieno titolo nel settore della proprietà intellettuale, che come già indicato, nel complesso mira alla tutela degli elementi dell’impresa.

La concessione di diritti d’autore, o di altre tutele, che si traducono in diritti di utilizzo del bene in esclusiva, comporta un’importante garanzia per l’inventore, soprattutto se imprenditore, in quanto la privativa impedisce che altri si avvantaggino della scoperta e ottengano benefici senza aver impiegato neppure un minimo sforzo, riconoscere specifiche esclusive quindi è funzionale all’incentivo di sviluppo di tecniche, tecnologie, beni, servizi, sempre più all’avanguardia, ed in generale garantisce la nascita di nuove idee.

                                                                                                               

88  La riflessione giuridica sul diritto soggettivo e sull’interesse legittimo ha coinvolto gli studiosi di diritto di molti ordinamenti dell’Unione europea, in quanto rappresenta uno degli aspetti di maggior contrapposizione tra i sistemi di civil law e di common law, come stabilito da NATOLI, Il diritto soggettivo, Milano, 1943, “chiunque si sia accinto a studiare problemi che involgono questioni di indole generale si sia immediatamente preoccupato di esaminare il problema del diritto soggettivo quale fondamento necessario su cui poggiare l’intera costruzione”. Per una disamina dei due concetti nel contesto del diritto interno dell’ordinamento italiano si veda, nell’accezione del diritto amministrativo, CHIEPPA – GIOVAGNOLI, Manuale breve diritto amministrativo, Milano, 2009; nell’accezione privatistica, si veda FRANCESCHELLI, Diritto privato, Vol.I, Milano, 2011.  

Laddove una privativa su un’invenzione non venisse concessa, si creerebbe una serie di free riders89, ossia di eventuali rivali prossimi ad accaparrarsi i vantaggi e i privilegi spettanti al solo inventore, che volgarmente, si limitano a copiare, anziché impiegare le proprie capacità per creare ex novo, attività di gran lunga più complessa. È proprio in questi termini che si apprezza l’intersecarsi di due discipline, il rischio di una copia operata dai free riders, è lo spettro da cui gli inventori vogliono rifuggire, per questo talvolta eccedono nell’utilizzo del proprio diritto di esclusiva, ed è lì che prende vita una forma di concorrenza sleale. Ecco perché talvolta anche la semplice privativa industriale, può comportare un allarme per l’autorità preposta al controllo del mercato nel diritto dell’Unione Europea, dietro la concessione di una privativa può celarsi una pratica elusiva della concorrenza. Le norme del diritto industriale, quindi, possono compromettere il sistema concorrenziale e comportare importanti rischi e costi in termini economico-sociali, questi ultimi, si azzerano solo laddove vi sia un perfetto allineamento tra le due discipline raggiunto attraverso il rispetto della disciplina antitrust.

In conclusione è inevitabile affermare come il DIP abbia registrato una crescita seppur non costante, sicuramente esponenziale, una crescita dovuta ad alcuni fattori quali, il maggior numero di diritti divenuti esclusivi, l’aerea elevata di oggetti del diritto e l’enorme varietà di tecniche di produzione, tutto questo però ha portato ad una sorta di deriva protezionistica del DIP, in special modo attraverso l’utilizzo del diritto antitrust. Ed ecco quindi che comincia a comparire il legame, che connette due discipline in apparenza separate ed indipendenti, ma in realtà in continua connessione, la descrizione appena svolta dei                                                                                                                

89  Traduzione letterale, corridori liberi.   Il termine designa la categoria di soggetti che operano sul mercato sfruttando le informazioni, le capacità ed i risultati che sono stati ottenuti da altri operatori, in maniera lecita sostenendo i relativi costi. Free riding è l'espressione gergale nata per indicare il comportamento di colui che sfrutta gratuitamente una corsa su di un mezzo pubblico, da qui è stata coniata la terminologia in ambito economico.

lineamenti essenziali della proprietà intellettuale è funzionale proprio alla comprensione di questo concetto ulteriore.

4. La proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: