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3. I principi costituzionali di riferimento

3.5. Il buon andamento dei pubblici uffici

Ulteriore articolo della nostra Carta costituzionale che possiamo ricollegare all’indipendenza del magistrato e, più in particolare, alla professionalità dello stesso – intesa come buon andamento e funzionamento del suo ufficio – è l’art. 97, contenuto nel Titolo III, Sezione II “La Pubblica

Amministrazione” (anziché nel Titolo IV relativo a “La Magistratura”).

La norma, al comma I, riferisce infatti che "I pubblici uffici sono

organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento74 e l'imparzialità dell'amministrazione".

Nella disposizione troviamo sottesi i principi fondamentali dell’imparzialità e della legalità.

Il primo di questi può collegarsi all’attività giurisdizionale in quanto stabilisce che l’attività, volta alla realizzazione dell’interesse pubblico, deve essere svolta in modo imparziale. L'imparzialità deve intendersi sia come divieto di qualsiasi forma di favoritismo nei confronti di alcuni soggetti, sia come ugual diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

Il secondo principio è quello della legalità che sta ad indicare che la Pubblica Amministrazione trova nella legge i fini ed i limiti della propria azione; tale principio può collegarsi all’attività giurisdizionale in quanto, il magistrato ha gli stessi limiti del funzionario pubblico (art. 101 Cost. “i giudici

sono soggetti soltanto alla legge”).

Il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione sono principi tendenzialmente solidali, nel senso che la migliore garanzia dell’uno, in genere, giova anche alle tutela dell’altro75

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Il buon andamento di una funzione amministrativa non è identico a quello di una funzione giurisdizionale o legislativa, perché diversa è la ai gradi di parentela richiamati dall’art.18, si deve far riferimento all’art.76 c.c. e, dunque, sono parenti in linea retta: di primo grado, il genitore e il figlio; di secondo grado, il nonno ed il nipote. Sono, invece, parenti di secondo grado in linea collaterale: i fratelli e le sorelle. Sono, da ultimo, affini di primo grado: i genitori del coniuge.

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v. la Costituzione esplicata a cura di F. Del Giudice, cit. p.253. il buon andamento è un principio generale in base al quale gli agenti dell’amministrazione devono operare rispettando e contemperando criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di celerità.

75 “La pubblica amministrazione: definizione, principi, struttura e profili di criticità” in www.diritto.it

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discrezionalità di ciascuna e diversa la garanzia dell’imparzialità. Nei riguardi della funzione legislativa, per sé considerata, il buon andamento opera essenzialmente quale criterio di valutazione dell’impatto delle leggi; mentre, nei confronti della funzione giurisdizionale, il principio del buon andamento opera nei confronti di profili organizzativi, ma ciò non esclude che, in un diverso equilibrio questi principi valgano anche per i profili funzionali76.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, ritiene riferibile l’art. 97 Cost. alla giurisdizione per i soli profili organizzativi77 e non anche quelli funzionali; costantemente ha affermato che “il principio del buon andamento

della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo; mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale” (sent. n.174 del 2005; ordinanza n.44 del 2006).

Cenni: Associazionismo giudiziario

Come abbiamo già detto la magistratura, a livello istituzionale, è rappresentata in primis dal Consiglio superiore della magistratura; in secondo luogo, è rappresentata anche da associazioni tra magistrati. Questi organi concorrono a garantirne l’indipendenza78

.

L'associazionismo giudiziario in Italia ha una forte e radicata tradizione che risale ai primi anni del '900. La prima Associazione generale fra i Magistrati d’Italia fu fondata a Milano il 13 giugno 1909: al suo sorgere l’associazione presentava ben 44 magistrati, ma già nel 1911 i soci erano 1700,

76 www.treccani.it

77 ad es., C. Cost, 5.10.2011, n. 304, “del resto, «la garanzia del riparto delle giurisdizioni costituisce un elemento con cui la ragionevole durata va contemperato», al pari del diritto di difesa e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Inconferente risulterebbe il richiamo dell’art. 97 Cost., attesa l’esclusione della riferibilità del principio del buon andamento all’esercizio della funzione giurisdizionale”. Sarebbe, inoltre, violato l’art. 97 Cost., in quanto, in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non sarebbe consentito agli organi preposti alla procedura elettorale di accertare falsità di atti pubblici anche se evidenti, né sarebbe prevista, a fronte di ciò, la possibilità di una tutela immediata”.

78 v. G. Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, cit. p. 121; v. anche in argomento il volume di B. Liberati-Palamara, Cento anni di associazione magistrati, Milano 2009; AA.VV., Dibattito, presente e futuro dell’associazionismo giudiziario, Questione giustizia, 2012.

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per raddoppiare nel 1914. Nel 1911 si tenne a Roma il primo “Congresso Nazionale della Magistratura” mentre già dal settembre del 1909 l’associazione iniziò a pubblicare e a diffondere le proprie idee attraverso un proprio organo di stampa, con il nome de La magistratura79.

Con l’affermarsi del fascismo e lo scioglimento di tutte le libere associazioni, anche la Associazione generale fra i Magistrati d’Italia terminò ogni attività. Si pensa che i dirigenti di allora si rifiutarono di trasformare la stessa in un sindacato fascista e ne deliberarono conseguentemente la chiusura con l’assemblea generale tenutasi il 21 dicembre 1925.

Con la fine della seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo l’associazionismo giudiziario ovviamente si ricostituì. La rivista La Magistratura riprese le sue pubblicazioni nel 1945, e in pari periodo si fondò l’Associazione Nazionale Magistrati80

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L’ANM, attualmente esistente, tutela l’indipendenza e il prestigio della magistratura, e partecipa al dibattito nella società per le riforme necessarie ad assicurare un miglior servizio giustizia. Fanno parte dell’ANM la quasi totalità dei magistrati; essa è retta da un Comitato Direttivo che elegge a sua volta la Giunta esecutiva centrale, composta da nove membri, tra i quali il Presidente, il Vice-presidente ed il Segretario. L’organo di stampa di tale magistratura associata continua a portare il nome de La magistratura (trimestrale).

Un’altra associazione di magistrati è Magistratura Democratica81 , che nasce nel 1964, e si colloca politicamente a sinistra. Essa sorge con riferimento a quella nuova cultura giuridica degli anni settanta, che vede messi in discussione i valori tradizionali ed immagina una spinta sociale volta al cambiamento del paese. Si pongono per la prima volta il problema delle garanzie e dei diritti dei lavoratori e dei ceti non abbienti, nonché la tutela dei diritti sociali presenti nella costituzione. Si trasforma in manifesto dell’associazione Magistratura democratica, il secondo comma dell’art. 3 della Cost., per il quale è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che di

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v. XXVII Congresso nazionale dell’Associazione nazionale magistrati, “Giustizia più efficiente e Indipendenza della magistratura a garanzia dei cittadini”, Venezia 5-8 febbraio 2004, Relazione introduttiva di Edmondo Bruti Liberati, presidente dell’Anm.

80 www.anm.it

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fatto limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. L’associazione è retta da un Presidente, un Segretario e da un Comitato esecutivo centrale. Questa associazione ha un proprio organo di stampa, assai diffuso, che si chiama

Questione giustizia82, e che attualmente è una rivista bimestrale, con un comitato scientifico composto da giuristi di assoluto livello.

Possiamo richiamare un’ulteriore associazione dei magistrati, quella denominata Magistratura indipendente, che si colloca in una posizione politica conservatrice. Il suo impegno si fonda sulla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura nel loro significato costituzionale: non come privilegio dell’ordine giudiziario bensì come valore strumentale al corretto esercizio della giurisdizione. Questa afferma l’unità e l’apoliticità dell’ordine giudiziario e persegue la tutela della dignità morale e materiale della magistratura. MI pubblica il giornale bimestrale Magistratura

indipendente83.

82 www.questionegiustizia.it 83 www.magistraturaindipendente.it

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II

L’ACCESSO IN MAGISTRATURA