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I trasferimenti d’ufficio e i passaggi di funzione

4. La “progressione” nelle diverse classi di funzioni

4.2. I trasferimenti d’ufficio e i passaggi di funzione

Come già brevemente affermato, il magistrato gode della garanzia costituzionale d’inamovibilità delle sede di cui esercita le funzioni. Tale principio comporta che, salvo le eccezioni specificatamente indicate dalle legge, i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore adottata con il proprio consenso.

Le eccezioni all’inamovibilità previste dalla legge ordinaria attraverso i trasferimenti d’ufficio sono, pertanto, tassative306

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Il trasferimento ex officio è ammesso nel caso di prima assegnazione delle funzioni ai magistrati ordinari in tirocinio, per i quali il CSM ha cercato di individuare criteri obiettivi di cui tener conto307. In secondo luogo devono essere segnalati i casi in cui il trasferimento d’ufficio è diretto a soddisfare, d’autorità, l’interesse dell’amministrazione alla copertura di determinati posti di organico: in particolare la copertura d’ufficio dei posti di magistrati di Corte d’Appello privi di aspiranti; al conferimento d’ufficio delle funzioni di Cassazione; al trasferimento d’ufficio nelle sedi vacanti non richieste e alla

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v. L. Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, cit. p.120.

307 Infatti il Consiglio predispone una lista contenente i posti vacanti e i magistrati dichiarati idonei al termine del tirocinio scelgono la sede dove svolgere la funzione giurisdizionale sulla base della propria posizione in graduatoria e di eventuale titoli preferenziali posseduti.

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copertura delle sedi disagiate dell’Italia meridionale ed insulare notoriamente poco ambite e sempre vacanti308.

Ulteriori ipotesi di trasferimento ex officio possono aversi nel caso di soppressione dell’ufficio di appartenenza del magistrato309

o qualora sia necessaria una riduzione dell’organico.

Ancora, l’art. 2, comma II, guarent. prevede, al verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità ex artt. 16, 18 e 19 ord. giud., il trasferimento del magistrato interessato ad altra sede o funzione sulla base di un parere motivato del Consiglio superiore della magistratura.

Infine, il trasferimento d’ufficio può verificarsi come misura cautelare o come sanzione accessoria in caso di provvedimento disciplinare, nonché al termine della durata massima di permanenza nelle funzioni direttive o semidirettive, e infine per incompatibilità ambientale310 (qui prevale l’esigenza di assicurare il corretto e sereno esercizio dell’attività giurisdizionale pregiudicato dalla permanenza del magistrato in una certa sede o dall’esercizio di determinate funzioni).

308 Per sedi disagiate si intendono quegli uffici giudiziari, individuati annualmente con delibera del CSM e su proposta del Ministro della giustizia, per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti della mancata copertura dei posti messi a concorso nell’ultima pubblicazione e della quota di posti vacanti non inferiori al 20% dell’organico.

Per il trasferimento d’ufficio a queste sedi disagiate il legislatore prevede espressamente che s’intenda ogni tramutamento della sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una sede disagiata, comportando una distanza superiore ai 100 km dalla sede ove il magistrato presta servizio.

309 Art. 2, comma III, guarent.: se i magistrati facenti parte dell’ufficio soppresso non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede “sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede”. Qualora l’organico di un ufficio venga ridotto, il comma IV, prevede le medesime modalità di trasferimento nei confronti dei magistrati meno anziani in soprannumero. In entrambi i casi si tiene conto per quanto possibile delle loro aspirazioni (comma V).

310 v. L. Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, cit. p.122.

La delibera del CSM 18 dicembre 1991 regolamenta le ipotesi di trasferimento per incompatibilità ambientale. Il procedimento si svolge in tre fasi: durante la prima, nella quale il CSM svolge le indagini, il magistrato può rendere dichiarazioni spontanee; nella seconda, che ha inizio con la comunicazione inviata all’interessato contenente la sommaria enunciazione del fatto, si svolge l’attività istruttoria che prevede l’audizione dell’interessato con l’eventuale assistenza di un altro magistrato; nella terza, che si incentra nella seduta plenaria del Consiglio, culminante nel voto finale, il magistrato ha diritto di essere nuovamente sentito.

Questo è considerato un procedimento amministrativo, per il quale la regola del contraddittorio si ritiene sufficiente; la tutela giurisdizionale potrebbe subentrare nel caso di impugnazione del provvedimento dinnanzi alle autorità amministrative.

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Salvo i casi sopra descritti, il magistrato può essere trasferito solo con il proprio consenso311.

Norme particolari regolano il passaggio sia orizzontale che verticale dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa.

Nella disciplina prevista dal regio decreto Grandi (art. 190), il passaggio di funzioni poteva essere disposto, a domanda dell’interessato, solo quando il CSM, previo parere del Consiglio giudiziario, avesse accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione.

La riforma Castelli prevedeva un complesso meccanismo che sostanzialmente sbarrava, dopo i primi anni, la possibilità del passaggio del magistrato dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. Questa disciplina, che sostanzialmente realizzava surrettiziamente una separazione delle carriere, venne fortemente criticata dalla magistratura associata che, tra l’altro, ne aveva denunciato l’incostituzionalità, perché solo apparentemente rispettosa del principio che riconduce anche il pubblico ministero nell’ambito della magistratura ordinaria312

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La successiva riforma Mastella elimina ogni sbarramento ma introduce una serie di ostacoli al passaggio dall’una all’altra funzione nell’intento di rendere indolore la modifica all’impianto normativo introdotto dalla legge Castelli.

L’attuale disciplina dei tramutamenti, prevista dall’art. 13 del D.lgs 160/06 (come riformato dall’art. 4 della legge n.111), stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa può essere richiesto dall’interessato secondo determinate condizioni (comma 3, 4 e 5). Il principio è quello di escludere la possibilità di un tramutamento con passaggio di funzioni nelle seguenti situazioni: quando gli uffici sono posti all’interno del medesimo distretto, se gli uffici sono all’interno di altri distretti della stessa regione (es. Milano e Brescia) e nel caso in cui gli uffici sono posti presso il capoluogo del distretto determinato ex art. 11 cpp. in relazione al

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La disciplina dei trasferimenti è prevista dagli artt. 192 e 194 ord. giud., nonché, nello specifico, dalla Circolare 8 giugno 2009, n.12046, integrata da ultimo dalla deliberazione del 9 febbraio 2011: tale normativa individua il procedimento che è comune ai trasferimenti di sede ed ai tramutamenti d’ufficio.

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distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il legislatore, all’art. 13 D.lgs, stabilisce comunque alcune deroghe a tali divieti313.

Al di fuori di queste ipotesi il tramutamento con passaggio di funzioni è consentito se il richiedente ha svolto almeno cinque anni di servizio nella funzione esercitata ed abbia partecipato ad un corso di qualificazione professionale (organizzato dalla Scuola superiore della magistratura).

E’ necessario il parere del Consiglio giudiziario a cui consegua una valutazione di idoneità da parte del CSM alle nuove funzioni.

Il passaggio di funzioni non può, comunque, avvenire per più di quattro volte nell’arco della carriera del magistrato.