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Criteri per il conferimento delle funzioni

4. La “progressione” nelle diverse classi di funzioni

4.1. Criteri per il conferimento delle funzioni

L’art. 12, D.lgs 160/06 prevede il meccanismo di raccordo tra le funzioni dei magistrati di cui all’art. 10 e le valutazioni di professionalità del successivo art.11. Sono due concetti da tenere ben distinti ma è comunque inevitabile che la disciplina della progressione in carriera incida direttamente sulle funzioni esercitate dal magistrato, potendone determinare il mutamento, e che dipenda, a sua volta, dalla qualità del magistrato, colta attraverso lo strumento delle valutazioni di professionalità.

Esclusa ogni possibilità di procedure concorsuali per esami, si prevede che il conferimento delle funzioni avvenga a domanda degli interessati,

301 Per un elenco completo delle funzioni giudicanti e delle funzioni requirenti v. M. Fantacchiotti, F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziario, cit. p. 233-234.

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mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare (salvo che non si tratti di funzioni direttive di legittimità giudicanti o requirenti) tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta.

Più specificamente, per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio; per il conferimento delle funzioni di secondo grado e per quelle semidirettive di primo grado è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità; per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione; per il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale302, giudicanti e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di secondo grado, e direttive giudicanti e requirenti elevate di primo grado è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità; per il conferimento delle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione; per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità; per il conferimento delle funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione; infine, per il conseguimento delle funzioni direttive apicali (giudicanti e requirenti) è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità303.

I requisiti che debbono essere rispettati nell’assegnazione delle funzioni sono tassativamente indicati dalla norma304.

Per il conferimento delle funzioni più elevate, oltre ai normali criteri valutativi, deve essere misurata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un’apposita

302 Per le funzioni requirenti di coordinamento nazionale, sono previsti ulteriori requisiti dall’art. 76-bis, regio decreto 12/41, che stabilisce che alla Direzione nazionale antimafia sono addetti, quali sostituti, magistrati nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata.

303 v. M. Fantacchiotti, F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziario, cit. p. 234. 304 v. L. Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, cit. p.119.

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commissione nominata dal CSM (in ogni caso, il conferimento in concreto della funzione per la quale il magistrato ha fatto domanda, avviene con deliberazione del CSM sulla base di una valutazione comparativa degli aspiranti) 305.

La nomina di una commissione da parte del CSM rende la norma conforme alla Costituzione, in quanto il conferimento delle funzioni di legittimità rientra nei provvedimenti di assegnazione e promozione che spettano in via esclusiva al CSM.

La commissione deve svolgere i lavori secondo le modalità fissate dal CSM ed ha il compito di procedere alla valutazione dei candidati limitatamente al profilo della “capacità scientifica e di analisi delle norme”, in base a criteri di valutazione pure stabiliti dal Consiglio.

Il positivo giudizio della commissione e l’utile collocazione nella graduatoria sono rilevanti, ma non decisivi al fine del positivo superamento del concorso, configurando detto principio una proposta obbligatoria, ma non vincolante. Il giudizio espresso dalla commissione concerne, infatti, soltanto la capacità scientifica e di analisi delle norme e pertanto le spetta solo il compito di fornire una prima valutazione in ordine alle specifiche attitudini del magistrato ad esercitare le funzioni di legittimità, essenziale e, tuttavia, parziale, perché non estesa agli ulteriori parametri ed ai profili di merito (capacità, laboriosità etc.), la cui valutazione è inderogabilmente riservata all’organo di autogoverno della magistratura (art. 105 Cost.).

In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistente una situazione di urgenza che non consente di

305 v. M. Fantacchiotti, F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziario, cit. p. 235. La commissione per il conferimento delle funzioni più elevate è nominata dal CSM ed è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. La presenza sia di un professore sia di un avvocato garantisce la convergenza nella valutazione di esperienze diverse, strumentali a garantirne la congruità. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

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procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d’ufficio.

In questo modello di progressione in carriera quindi, le valutazioni di professionalità, sono effettuate ogni quadriennio indipendentemente da una richiesta del magistrato di partecipare ad un corso per l’assegnazione di funzioni diverse da quelle pregresse. Esse rappresentano una condizione imprescindibile per l’avanzamento in carriera ma, quand’anche il magistrato conseguisse una valutazione di professionalità elevata, potrebbe comunque permanere ad esercitare una funzione inferiore rispetto a quella per il quale è ritenuto idoneo.