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L’indipendenza esterna: un sistema di “autogoverno” dell’ordine

3. I principi costituzionali di riferimento

3.4. La magistratura come ordine autonomo e indipendente

3.4.1 L’indipendenza esterna: un sistema di “autogoverno” dell’ordine

Il legislatore costituente ha stabilito che la magistratura non fosse amministrata da organi che appartengano al potere esecutivo né a quello legislativo. Per questo ha istituito un organo di autogoverno di rilievo costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica57.

Il Consiglio superiore della magistratura garantisce così quella che viene definita indipendenza esterna della magistratura; per questo motivo, l’art. 104 Cost., dopo aver affermato l’indipendenza dell’ordine, disciplina la composizione del Consiglio58.

L’art. 104 Cost. al primo comma enuncia che “La magistratura

costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere”.

Il Consiglio superiore viene tradizionalmente denominato “organo di autogoverno” della magistratura; in realtà, il plenum non è costituito esclusivamente da esponenti appartenenti alla categoria rappresentata ma anche da una componente laica; pertanto deve essere più correttamente definito quale “organo autonomo” di governo della magistratura59

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57 www.csm.it

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v. S. Bartole, Il potere giudiziario, cit. p. 59 e ss.

L’organo a cui compete di assicurare l’autonomia e l’indipendenza è previsto e parzialmente disciplinato dagli artt. 104 ss. Cost. ma alla sua concreta realizzazione si è provveduto solo con la legge 24 marzo 1958, n. 195 (e successive modifiche).

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Invero, è ad esso costituzionalmente attribuita, in via esclusiva, la deliberazione di tutti i provvedimenti riguardanti lo status dei magistrati, come sancito dall’art. 105 Cost.: “spettano al Consiglio Superiore della

Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”60.

Al secondo e terzo comma, l’art. 105, prevede poi che il Consiglio sia presieduto dal Presidente della Repubblica e che ne facciano parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.

Riguardo ai componenti elettivi la Costituzione non ne indica il numero, ma individua che per due terzi siano eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (c.d. membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione (c.d. membri laici)61.

La previsione che questi componenti siano scelti dal Parlamento riunito in seduta comune risponde all’esigenza che venga assicurata nel CSM la presenza di tutte le aree ideali (anche dell’opposizione) esistenti nel Parlamento62.

Il numero concreto dei membri elettivi è indicato dalla legge istitutiva del CSM (legge n. 195/1958), come modificata dalla legge n.44/2002, ed è fissato in ventiquattro membri, dei quali sedici togati e otto laici63.

60 v. S. Bartole, Il potere giudiziario, cit. p. 63: il Consiglio realizza e assicura l’autonomia e l’indipendenza della magistratura esercitando le attribuzioni concernenti carriera e stato giuridico dei magistrati, che una volta spettavano al Ministro della giustizia.

61 v. L. Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, cit. p.18.

62 v. in proposito la Costituzione esplicata a cura di F. Del Giudice, cit. p.271. 63

I componenti laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’assemblea per i primi due scrutini, mentre dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere tra i membri togati sono invece così ripartiti: due tra i magistrati della Corte di Cassazione (giudicanti e requirenti), che esercitano le funzioni di legittimità, quattro tra i magistrati che esercitano funzioni requirenti nella giurisdizione di merito e gli altri dieci tra quelli che esercitano funzioni giudicanti tra i magistrati di merito. L’elezione dei componenti togati avviene mediante un sistema maggioritario in un collegio unico nazionale per ciascuna delle categorie di magistrati da eleggere, come sopra indicati, ed è fondato su candidature individuali, presentate da un numero di magistrati non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Ogni elettore riceve tre schede per ciascuno dei tre collegi unici nazionali ed esprime il proprio voto per un solo magistrato per ciascuna delle

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La prevalenza numerica dei membri togati, secondo l’art. 104, comma V, è compensata dal conferimento della carica di Vice Presidente del Consiglio ad un membro laico, eletto dal plenum del CSM stesso. Egli rappresenta una figura di grande rilievo, perché il Presidente della Repubblica non sempre presiede le sessioni plenarie, cosicché il Vice Presidente si trova ad essere l’organo di effettiva presidenza del plenum.

Ancora, l’art. 104 Cost. fissa la durata in carica dei componenti elettivi in quattro anni e che gli stessi non siano immediatamente rieleggibili e con la preclusione durante l’incarico ad essere iscritti ad albi professionali o a far parte del Parlamento o di Consigli regionali.

La prevalenza nel Consiglio dei membri eletti dai magistrati veniva infatti a fare di tale organo un vero e proprio rappresentante del potere giudiziario, così da conferire a quest’ultimo un ambito di autonomia corrispondente ai poteri amministrativi e disciplinari conferiti al Consiglio, mentre la partecipazione ad esso del Capo dello stato e dei membri eletti dal Parlamento ne faceva altresì un organo di raccordo fra la magistratura e gli altri poteri dello Stato. L’istituzione di un Consiglio superiore così composto dava alla magistratura il rango di un vero e proprio “potere dello Stato”, suscettibile di contrapporsi agli altri e capace di rompere quella dipendenza dall’esecutivo che nel periodo antecedente era stata consentita soprattutto dall’attribuzione al ministro della giustizia dei compiti inerenti all’amministrazione del personale giudiziario64.

categorie dei magistrati, come sopra individuate. La commissione centrale elettorale, costituita presso la Corte di Cassazione, provvede allo spoglio delle schede, determinando il totale dei voti validi e delle preferenze per ciascun candidato.

Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio (o categoria di magistrati).

64 v. A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Einaudi, Torino 1982. L’attuazione delle norme relative al Consiglio avvenne però tra molte difficoltà e con notevole ritardo. Passarono ben dieci anni prima che il Parlamento approvasse la legge destinata a renderne possibile la concreta istituzione, ma tale legge (24 marzo 1958, n. 195) fu altresì redatta in termini tali da stravolgere le indicazioni espresse dalle disposizioni costituzionali per rendere possibile la conservazione del rapporto di dipendenza della magistratura dal ministro della giustizia. Questo obiettivo fu perseguito, da un lato, conservando al ministro una serie di poteri come quelli consistenti nell’esercizio in via esclusiva dell’iniziativa rispetto ai provvedimenti attribuiti alla competenza del Consiglio e, in taluni casi, nella partecipazione a talune decisioni, vincolate al conseguimento del «concerto» con il ministro stesso.

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Dall’altro lato fu assegnato all’alta magistratura una rappresentanza prevalente all’interno del Consiglio65

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Segue: il Ministro della giustizia

Conseguenza diretta dell’istituzione del Consiglio superiore è stata la perdita da parte del Ministro della giustizia dei compiti assegnati all’organo di governo autonomo66.

Il Consiglio realizza e assicura l’autonomia e l’indipendenza della magistratura esercitando le attribuzioni concernenti carriera e stato giuridico dei magistrati; quindi, l’indipendenza piena della magistratura la si intuisce, in negativo, anche attraverso il riconoscimento al Ministero della Giustizia67 della sola attribuzione dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e non anche dei compiti di amministrazione della giurisdizione che sono affidati in via esclusiva dalla costituzione al CSM.

Le attribuzioni dell’organo politico sono divenute oggi residuali e due di esse sono previste espressamente dalla Costituzione.

L’art. 107, comma II, stabilisce che “il Ministro della Giustizia ha

facoltà di promuovere l’azione disciplinare” nei confronti dei magistrati.

L’art. 110, inoltre, esplica che “Ferme le competenze del Consiglio

superiore della magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”.

In questo modo il costituente ha ribadito la centralità del ruolo attribuito al CSM attraverso il riconoscimento di funzioni solamente residuali al potere politico.

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v. A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, La magistratura nel sistema politico e istituzionale, cit. Secondo Pizzorusso, era ovvio infatti che i magistrati di grado più elevato, per il fatto di essersi formati sotto l’ordinamento anteriore e di avere ricevuto in base ad esso promozioni e riconoscimenti, risultavano più disponibili a mantenere i tradizionali legami col potere esecutivo.

66 v. S. Bartole, Il potere giudiziario, cit. p. 63.

67 v. V. Carbone, La Magistratura, Tomo III, Commentario della Costituzione, art. 110, Zanichelli, Bologna 1992, p.80. il Ministro della Giustizia è l’unico Ministro indicato nella Carta Costituzionale negli articoli 107 e 110.

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