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I requisiti professionali: quattro parametri di valutazione

3. Le valutazioni di professionalità quadriennali

3.2. I requisiti professionali: quattro parametri di valutazione

Se l’indipendenza, l’imparzialità e l’equilibrio del magistrato costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la valutazione di professionalità riguarda, nello specifico, i profili della capacità professionale, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno. Tali parametri, già valorizzati nel precedente sistema di valutazione, vengono dettagliatamente analizzati attraverso determinati indicatori284. In ogni caso, la valutazione riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso

284

v. M. Fantacchiotti – F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziario, cit. p. 227. Si tratta, ad esempio, della preparazione giuridica, della padronanza delle tecniche utilizzate nei diversi settori della giurisdizione; dell’esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi; della quantità e qualità del lavoro giudiziario svolto; del rispetto dei termini per la redazione ed il deposito dei provvedimenti; del grado di partecipazione e di fattivo concorso del magistrato al buon andamento dell'ufficio nel quale opera (disponibilità alle sostituzioni, frequenza di corsi di aggiornamento, apporto alla soluzione di problemi organizzativi etc.).

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l’attività d’interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove (Capo II, par. 7 Circ. 20691) 285.

La riforma prevede, inoltre, l’individuazione di standard medi di definizione dei procedimenti, ai quali rapportate l’attività svolta da ogni singolo magistrato.

L’art. 11 del D.lgs. n.160/06 ha indicato tassativamente i parametri che i dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari devono evidenziare e valutare e, attorno ai quali, deve incentrarsi la valutazione della professionalità286.

Tali parametri - comunque rimasti ancorati ai concetti di capacità, laboriosità, diligenza ed impegno - si sono riempiti di contenuti maggiormente dettagliati e tassativi rispetto a quelli preesistenti, allo scopo di far emergere un profilo concreto e più completo possibile delle reali caratteristiche del magistrato, onde consentire al Consiglio Superiore della Magistratura una minuziosa conoscenza dei profili professionali di ciascun magistrato.

Per ognuno dei quattro parametri, il legislatore ha dettato delle linee guida idonee a dotare di contenuto quelli che altrimenti sarebbero rimasti criteri indeterminati e, come tali, passibili di arbitrio o, nella migliore delle ipotesi, di disuguaglianze di trattamento. Questi modelli, preventivamente predisposti e allegati alla circolare, facilitano il lavoro di chi andrà a compilare le varie relazioni287.

Il primo parametro è quello della “capacità” che si riferisce alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali (secondo le funzioni esercitate); al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all’esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del

285 Tale previsione va letta unitamente alla disposizione dell’art. 2, comma II, D.lgs 109/06 come modificato dalla l. 269/06 che stabilisce che l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

v. L. Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, cit. p. 117. 286

v. art.11 chiarisce che “la valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno”, è operata “secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura”.

287 Nel complesso la disciplina di circolare del CSM n. 20691/2007 appare in gran parte coincidente con il dettato legislativo.

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giudizio288; alla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede; all’idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l’apporto dei collaboratori e degli ausiliari; all’attitudine a cooperare secondo criteri di opportuna organizzazione con altri uffici giudiziari.

Il secondo parametro, quello della “laboriosità”, si riferisce alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia e alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici, ai tempi di smaltimento del lavoro e all’attività di collaborazione interna dell’ufficio.

La “diligenza” è il terzo parametro e si desume dall’assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie; dalla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza e l’evoluzione della giurisprudenza.

L’“impegno”, infine, è l’ultimo parametro che si riferisce alla disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze di magistrati assenti (rispondenti alle norme di legge e alle direttive del CSM), e siano necessarie al corretto funzionamento dell’ufficio; dalla frequenza nella partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore o comunque, atteso che l’ammissione ai medesimi non dipende solo dalla richiesta del magistrato, nella disponibilità a partecipare agli stessi, con la precisazione che i corsi rilevanti, fino a quando non sarà operativa la Scuola, sono quelli organizzati dal Consiglio Superiore; dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

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M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, La valutazione della professionalità del giudice ordinario, cit. p. 228: il riferimento all’esito degli affari nelle successive fasi o gradi del giudizio ha sollevato le vivaci critiche della magistratura associato che ha ravvisato una surrettizia forma di controllo della funzione giurisdizionale; si tratta di un criterio di valutazione davvero infelice perché incentivante forme di appiattimento sugli orientamenti giurisprudenziali del giudice di appello che non solo si risolvono in un limite dell’indipendenza ma minano anche l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali della magistratura di merito, che è, invece, qualità preziosa della generale produzione giurisprudenziale del paese.

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Le valutazioni sono affidate al Consiglio superiore che si esprime sulla base dei pareri dei consigli giudiziari o del Consiglio direttivo della Cassazione e di ogni altro elemento in suo possesso289.

3.3. Gli indicatori della professionalità e la regolamentazione