3. Le principali modifiche della riforma Mastella
3.5. Il tirocinio
Come abbiamo visto, per accedere in magistratura, è necessario sostenere un concorso per la nomina a “magistrato ordinario in tirocinio” e dopo di che, chi sia risultato vincitore, assume le funzioni giudiziarie.
Poiché le prove di concorso sono – come vuole la legge – di natura teorica126 e poiché di regola i vincitori del concorso non hanno una precedente esperienza professionale nel campo dell’applicazione del diritto, all’inizio della carriera (e prima di esercitare le funzioni giudiziarie), è necessario compiere un periodo di tirocinio pratico127.
Il D.lgs 26/06, modificato dalla l. 111/07, ha istituito la Scuola Superiore della Magistratura ed ha ridefinito le competenze in materia di formazione iniziale e permanente dei magistrati, tradizionalmente svolte in via esclusiva dal Consiglio Superiore della Magistratura128.
125 v. G. Di Federico, Organico, reclutamento e valutazioni di professionalità, in Ordinamento giudiziario, CEDAM, 2012, p. 235.
Concorsi separati sono previsti per i “posti di pianta organica della provincia di Bolzano riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza”.
126 v. G. Di Federico, Organico, reclutamento e valutazioni di professionalità, cit. p. 235 e ss. e v. art. 1, D.lgs 160/06.
v. anche M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziario, CEDAM, Padova 2008, p. 214-216.
127 Il tirocinio serve per poter acquisire l’abilità a compiere gli atti tipici della professione.
Oggi è possibile svolgere anche una sorta di tirocinio anticipato: l’articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato. Vedi in merito il paragrafo “Tirocini formativi e formazione professionale”.
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La consapevolezza che l’istituzione della Scuola costituiva uno dei momenti più qualificanti dell’opera di ridefinizione ordinamentale varata definitivamente con la legge n.111
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In materia di formazione, residua in capo al CSM il compito delicato di individuare ed elaborare linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, compito molto delicato con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina.
Il Titolo II del D.lgs 26/06, la cui rubrica indica espressamente che le relative disposizioni sono destinate ai magistrati ordinari in tirocinio, al Capo I – art. 18, stabilisce che il tirocinio ha durata complessiva di 18 mesi e si articola in due “sessioni”.
La prima sessione, della durata di sei mesi, deve essere effettuata presso la Scuola della magistratura129; l’art. 20 prevede lo svolgimento di corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal CSM e su altre materie scelte dal Comitato Direttivo nel programma annuale. Inoltre vi sono
stage esterni, realizzati avvalendosi delle strutture della formazione decentrata
presso istituti di pena, amministrazioni ed enti pubblici, organi pubblici di vigilanza e di controllo, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria e autorità giudiziarie o scuole straniere di formazione dei magistrati.
La seconda sessione, della durata di dodici mesi, è invece effettuata presso gli uffici giudiziari (i sei mesi e i dodici mesi possono anche essere non consecutivi). A questa sessione è dedicato il successivo art. 21 che prevede la suddivisione in tre diversi periodi: quattro mesi da svolgersi presso i
del 2007 ha comportato dunque per il Consiglio Superiore la necessità di dare attuazione immediata alla riforma, consentendo il concreto avvio della Scuola. In tale ottica, e in spirito di leale collaborazione istituzionale con il Ministero della Giustizia, il CSM ha dapprima nominato i componenti del Comitato Direttivo della Scuola di propria competenza, si è adoperata poi per l’insediamento ufficiale del nuovo organo per la formazione (avvenuto in data 24.11.2011) e quindi, con delibera del 25.1.2012, ha promosso la costituzione di un c.d. Tavolo Tecnico, al quale partecipa insieme con la Scuola Superiore della Magistratura e con il Ministero della Giustizia. Il Tavolo Tecnico, inteso come “luogo stabile” di confronto organizzativo e di regolamentazione dell’azione di ciascuno dei diversi interlocutori istituzionali interessati, ha l’obiettivo di individuare i passaggi e le soluzioni che possano facilitare l’effettiva operatività della Scuola, attuando la più celere trasmissione in suo favore dell’attività di formazione.
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E’chiarito espressamente che la sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
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Tribunali130, due mesi presso le Procure e infine sei mesi presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio (tirocinio c.d. mirato). Il tirocinio svolto presso i Tribunali e le Procure costituisce invece il tirocinio c.d. ordinario.
Il tirocinio sarà quindi in grado far conseguire al magistrato, in modo variabile e generale, le capacità necessarie per l’espletamento della professione.
Durante il tirocinio, il CSM e il Comitato direttivo della Scuola si avvalgono di collaboratori scelti tra magistrati, docenti universitari, avvocati e altri esperti qualificati131.
Al termine del tirocinio, sia il Consiglio giudiziario che il Comitato direttivo, predispongono una relazione per ciascun magistrato in tirocinio e lo inviano al CSM per il giudizio di idoneità alle funzioni132 e, se positivo contiene uno specifico riferimento all’attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti e requirenti.
Se negativo, il magistrato viene ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno di un nuovo programma di tirocinio, che curi un approfondimento della formazione nei settori specifici in cui si è evidenziata la carenza.
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Partecipazione all’attività giudiziaria relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del Tribunale ordinario e minorile, compresa la partecipazione alle camere di consiglio e allo svolgimento delle indagini, in modo che sia garantita un’equilibrata esperienza nei diversi settori: esso si articola in due mesi presso il Tribunale civile, due mesi presso il Tribunale penale.
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Vi sono i magistrati collaboratori che formano il programma di tirocinio da sottoporre al Consiglio giudiziario, coordinano il tirocinio presso gli uffici giudiziari e verificano l’efficacia e la validità del tirocinio; i magistrati affidatari, curano che il magistrato in tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, assegnano allo stesso la redazione di provvedimenti; al termine del periodo di affidamento, redigono una scheda valutativa sintetica sul magistrato e la trasmettono al Consiglio Giudiziario, al CSM e al Comitato Direttivo; i tutori, che assicurano l’assistenza didattica presso la Scuola e collaborano con i responsabili di settore del Comitato stesso curando lo svolgimento delle attività formative anche mediante la gestione di seminari di approfondimento, esercitazioni pratiche e altre attività teorico-pratiche individuate dal Comitato; il Consiglio giudiziario predispone con i magistrati collaboratori il programma di tirocinio della sessione presso gli uffici giudiziari e lo inoltra al Comitato Direttivo; indica al CSM i magistrati affidatari e riceve da loro le schede di valutazione.
132 L’art. 22, Capo IV, del suddetto decreto.
Per la disciplina di dettaglio ed i punti più significativi della disciplina v. http://www.scuolamagistratura.it/formazione-iniziale.html
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Al termine di tale nuovo tirocinio, il magistrato viene ancora valutato e, nell’ipotesi in cui ricorrano le condizioni per un giudizio definitivo inidoneità, ha diritto ad essere avvisato ed ascoltato; egli può esporre anche per iscritto le proprie ragioni, prima dell’emissione della delibera. La seconda deliberazione negativa determina la cessazione dal rapporto di impiego del magistrato in tirocinio.