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3. La Scuola Superiore della Magistratura a seguito delle modifiche introdotte

3.4. La soppressione della Nona Commissione

Prima dell’istituzione della Scuola superiore della magistratura – e sino all’effettiva sua entrata in funzione – la formazione è stata organizzata dal Consiglio Superiore della magistratura, con l’ausilio del Comitato scientifico196.

Dal 2012, la formazione permanente dei magistrati ordinari è passata gradualmente alla Scuola Superiore della magistratura.

Il Vice Presidente del CSM, nel tradizionale decreto sulla composizione delle Commissioni adottato a fine anno consiliare, ha sancito la soppressione della Nona commissione, come conseguenza della riduzione delle sue competenze, per essere stata l'attività di formazione dei magistrati assunta da gennaio 2013 dalla Scuola superiore della magistratura197.

Le residue funzioni della Nona (concorso per la nomina dei Magistrati ordinari in tirocinio – MOT – e attività internazionale) passano rispettivamente alla Terza ed alla Sesta Commissione del CSM198.

Questo atto conclude una transizione dalla formazione giudiziale gestita da una struttura consiliare alla istituzione della Scuola della magistratura, che si è rivelata inaspettatamente lunga e problematica.

196 Gli interventi formativi svolti negli ultimi anni, sia nell'ambito della formazione iniziale che in quella permanente, sono stati rivolti non solo ad approfondire lo studio degli istituti processuali, ma anche a valorizzare e promuovere un impegno più intenso del giudice nella direzione del processo, nello studio preventivo dei fascicoli, nella effettuazione del tentativo di conciliazione e nella valorizzazione del principio del contraddittorio, stimolando i magistrati alla acquisizione delle prassi organizzative ed interpretative virtuose, all'interno dei rispettivi uffici.

197 v. M.G. Civinini, in Questione giustizia, Addio alla Nona Commissione, 8 agosto 2013.

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http://www.csm.it/

La Terza Commissione “per i trasferimenti” ha le seguenti attribuzioni: assegnazione di sedi e di funzioni – escluso il conferimento degli uffici direttivi, dei posti in organico che comportano l’esercizio delle funzioni semidirettive – e trasferimento, anche d’ufficio, dei magistrati di tutte le categorie; problematiche relative alle assegnazioni ed ai trasferimenti nelle zone ad alta densità criminale; autorizzazione e conferimento di incarichi comportanti il collocamento fuori ruolo dei magistrati; ricollocamento in ruolo dei magistrati; deliberazione del concorso per la nomina a uditore giudiziario; nomina di professori universitari e di avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione.

La Sesta Commissione “per la riforma giudiziaria e l’amministrazione della giustizia” fa Relazioni e proposte nelle seguenti materie: stato della giustizia; ordinamento giudiziario e amministrazione della giustizia; studi di diritto comparato con particolare riguardo ai paesi dell’UE e alle materie di ordinamento giudiziario e di procedura penale e civile; organizzazione di incontri, anche a livello internazionale, sulle materie precedenti; rapporti con le magistrature di altri paesi.

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Da questo punto di vista la soppressione della Nona commissione, rappresenta un momento di chiarezza sulla cui base è possibile ipotizzare un efficace e positivo bilanciamento di poteri e competenze tra le due istituzioni: Consiglio e Scuola.

C'è infatti da dire che in questa fase di passaggio, in buona parte per le difficoltà del Consiglio di lasciare ad altri una propria importante competenza, la collaborazione istituzionale è stata inadeguata e ciò ha reso a dir poco farraginoso il cammino della Scuola199. La Scuola, prevista nel 2006, è infatti operativa solo dal 2013 e ha fronteggiato un atteggiamento ostruzionistico del CSM e un’andatura insufficientemente cooperativa del Ministero.

La Scuola seguirà un programma innovativo, improntato a riflessioni e discussioni, su temi che riguardano non tanto la specifica preparazione tecnico- professionale dei magistrati, quanto l'ambiente in cui essi sono chiamati ad operare: vale a dire la società italiana di oggi con le sue attese e le sue domande che investono la funzione giudiziaria, i profili etici e deontologici della professione, l'assetto costituzionale, il confronto con il passato e il presente della magistratura italiana, nonché il contesto internazionale ed europeo in cui la funzione giudiziaria oggi si esplica.

3.4.1. Le competenze residue del CSM

Per l’espletamento della formazione e aggiornamento professionale dei magistrati, il Comitato direttivo della Scuola, adotta ogni anno il Programma dell’attività didattica, sulla base di “linee programmatiche” elaborate e

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v. M.G. Civinini, Addio alla Nona Commissione, in Questione giustizia 2013, cit. : “Si pensi ai tempi lunghissimi della transizione, al mancato passaggio alla Scuola dell'albo relatori "per ragioni di privacy"; alla previsione con delibera 10 aprile 2013 di una autorizzazione per lo svolgimento da parte dei magistrati delle funzioni di tutor e formatore presso la Scuola, un'attività da sempre ritenuta orgogliosamente un dovere d'ufficio ricadente in modo diffuso su tutti i magistrati (da qui la scelta sempre ripetuta di avere un corpo docente non fisso ma a rotazione) e divenuta improvvisamente un "incarico extragiudiziario", rispetto al quale vi è ora un penetrante potere interdittivo del capo dell'ufficio; alla incredibile vicenda di CSM e Scuola che, nell'incapacità di accordarsi sui rispettivi ruoli, propongono - nel corso dell'Assemblea Generale di Dublino del 6 e 7 giugno 2013 - una candidatura "unitaria" a membri del Comitato Direttivo della Rete Europea di Formazione Giudiziaria, in spregio allo statuto della medesima (la richiesta di candidatura unitaria è respinta col solo voto favorevole dell'Italia), pervenendo dopo accese discussioni interne e con il Direttivo alla sola candidatura della Scuola che, nelle votazioni che ne son seguite, ha perso il seggio nel Comitato Direttivo che l'Italia deteneva, in forza del grande impegno profuso e dei risultati raggiunti, sin dalla fondazione della Rete nel 2000”.

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approvate annualmente dal CSM e dal Ministro della giustizia, nonché sulla base delle proposte del Consiglio nazionale forense e del Consiglio universitario nazionale.

Il CSM deve provvedere quindi all’elaborazione delle linee programmatiche relative all’attività di formazione e di aggiornamento professionale, attingendo necessariamente, nella fase di avvio dell’attività formativa della Scuola, al proprio patrimonio di esperienze didattiche e formative, accumulato nel corso degli ultimi vent’anni200

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La predisposizione di queste linee programmatiche per l’attività formativa non potrà, in futuro, prescindere dalla rilevazione delle esigenze formative dei magistrati. In passato tale compito era affidato alla sensibilità dei singoli componenti del Comitato scientifico.

4. La formazione dei magistrati alla luce dei principi