Come già accennato, l’accesso in magistratura può avvenire con la modalità ordinaria, il concorso pubblico, oppure con la modalità di nomina per meriti insigni.
Inizierò la trattazione da quest’ultima forma eccezionale di reclutamento, dato che ai magistrati nominati per meriti insigni non sono applicabili le disposizioni inerenti al tirocinio, le assegnazioni di sedi ed alla progressione in carriera dei magistrati ordinari94.
2.1. L’accesso per meriti insigni
L’art. 106, comma III, della Costituzione prevede espressamente la possibilità che “su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura,
siano chiamati all’ufficio di consiglieri della Corte di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali delle giurisdizioni superiori”95.
La legge 5 agosto 1998, n.303 ha dato per la prima volta attuazione concreta a tale principio costituzionale. Sono chiamati a ricoprire l’ufficio di consigliere di Cassazione, in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell’organico della Corte96
, i professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio, iscritti nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
La scelta è effettuata dal Consiglio superiore sulla base delle segnalazioni delle persone disponibili da parte degli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso.
La nomina è con decreto annuale del Presidente della Repubblica entro il trentuno ottobre di ogni anno; entro il trentuno dicembre successivo i consiglieri di Cassazione nominati assumono possesso dell’ufficio.
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v. M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziari, cit. p. 205. 95 v. M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziari, cit. p. 206. 96 v. art. 106, comma III, esplicato a cura di F. Del Giudice, Edizioni giuridiche Simone, Napoli 2009. Si prevede pertanto una riserva annuale di posti pari ad un quarto del complessivo numero dei posti da coprire annualmente individuati dal CMS.
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2.2. L’accesso per concorso pubblico
2.2.1. La riforma Castelli e il concorso per uditore giudiziario
La modalità ordinaria di accesso in magistratura, quella per concorso, è stata disciplinata dall’art. 121 e ss. del r.d. del 1941 fino alla data di entrata in vigore della riforma Castelli (nel secondo Governo Berlusconi, 25 luglio del 2005).
La riforma Castelli è una legge delega e, in quanto tale, impegna il Governo entro limiti temporali ad assumere decreti legislativi diretti ad attuare le direttive stesse del testo di legge97. Tra i contenuti principali della riforma vi è appunto quello riguardante l’accesso in magistratura.
Vista la legge 150/05, il Presidente della Repubblica emana il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160: "Nuova disciplina dell'accesso in
magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150".
Il Capo I del Decreto n.160, “Disposizioni in tema di ammissione in
magistratura e uditorato”, enuncia la nuova disciplina in materia di accesso.
L’art.1 mette in evidenza come la nomina ad uditore giudiziario si consegua mediante concorso per esame, bandito con cadenza annuale.
L’esame consiste in una prova scritta e una orale. La prima verte su varie materie, in particolare quella del diritto civile, diritto penale ed amministrativo. La seconda prova orale concerne invece materie di diritto
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Legge 25 luglio 2005 n. 150 "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della Giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico".
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 2 comma 10): D.lgs recante disposizioni sugli incarichi direttivi di legittimità e di merito: D.lgs 20/06; entro un anno (art. 1 comma 1 lett. a, b, c, d, e, f e g): D.lgs sull’accesso in magistratura e sulla progressione in carriera (D.lgs 160/06), sulla Scuola superiore della magistratura (D.lgs 26/06), sui Consigli giudiziari e sulle modifiche della Corte di cassazione (D.lgs 25/06), sulla riorganizzazione dell’ufficio del P.M. (D.lgs 106/06), sugli illeciti disciplinari (D.lgs 109/06). Entro due anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui all’art. 1 comma 1 (art. 1 comma 6) possibilità di emanare disposizioni correttive. Entro quattro anni dall’efficacia dei disegni di legge di cui all’art. 1 comma 1 (art. 2 comma 19) emanare un Testo unico in materia di ordinamento giudiziario al fine di coordinare tutte le norme in materia e, infine, entro un anno dall’entrata in vigore del testo unico (art. 2 comma 21) l’emanazione del Testo unico regolamentare.
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civile ed elementi fondamentali di diritto romano, procedura civile, diritto penale e procedura penale, diritto amministrativo, costituzionale e tributario, diritto commerciale e industriale, diritto del lavoro e della previdenza sociale ed infine diritto comunitario e internazionale.
Inoltre viene verificata la capacità informatica e linguistica del candidato (la lingua può esser scelta fra quelle ufficiali dell’Unione Europea e deve essere indicata dal candidato nella domanda di partecipazione).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità coloro che ottengono non meno di sei decimi nelle materie della prova orale, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centocinque punti.
Punto saliente di questa disciplina sta nel fatto che il candidato deve, a pena di inammissibilità, indicare nella domanda di partecipazione se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero nella funzione requirente; vi era una sorta di “separazione delle carriere”98. In aggiunta, nell’ambito delle prove orali, i candidati sostengono un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni (giudicanti o requirenti) indicate nella domanda di partecipazione al concorso.
La valutazione dell'esito del colloquio e' operata collegialmente dalla commissione99.
2.2.2. Requisiti per l'ammissione al concorso
L’art. 2, D.lgs 160/06, chiarisce i “requisiti per l’ammissione al
concorso”100 e così possono partecipare alla selezione coloro che, oltre ad aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito: un diploma presso le scuole di
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http://2001-2006.governoberlusconi.it/giustizia_parole.htm
Dopo tre anni dall'ingresso in magistratura, vi è la possibilità di cambiare funzione (da giudicante a requirente o viceversa) ma una sola volta (con cambio obbligatorio di distretto) previo esame orale ed esito positivo di un corso di formazione.
99 Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del CSM, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
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specializzazione nelle professioni legali (previste dall'art. 16 del D.lgs 398/97 e successive modificazioni); un dottorato di ricerca in materie giuridiche; siano abilitati all'esercizio della professione forense; abbiano svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni o funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati; ed infine abbiano conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82).
Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i candidati devono inoltre risultare di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta e devono soddisfare ulteriori condizioni quali essere cittadino italiano, avere l'esercizio dei diritti civili e possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti101.
Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte, non risultano di condotta incensurabile.
2.2.3. La nomina e il tirocinio
Secondo l’art. 8, comma I, del suddetto decreto, i concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, uditore giudiziario, nei limiti dei posti messi a concorso.
Espletata la procedura di cui al comma 1, l'indicazione di cui all'articolo 1, comma 6, primo periodo102, costituisce titolo preferenziale su ogni altro, nei limiti dei posti vacanti, per l’attribuzione della sede di prima destinazione nell'ambito della funzione indicata. In caso di parità di punti si applicano, altresì, le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.
101 v. M. Fantacchiotti e F. Fiandanese, Il nuovo ordinamento giudiziari, cit. p. 209- 210. Condizione ulteriore di ammissibilità è però anche il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dall’art. 2, comma I, della legge 160/06.
102 “Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità, se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente”.
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L’art. 9, infine, enuncia che gli uditori giudiziari debbano svolgere un periodo di tirocinio pratico seguendo le modalità stabilite dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli artt. 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, della legge n.150/05.
Il periodo di uditorato e' valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.