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Il caso dello stato del Montana

3. Le discipline statali

3.2. Il caso dello stato del Montana

3.2.1. La sentenza Baxter v. State, DA 09-0051, 2009 MT 449, del 31 dicembre 2009

La Corte suprema del Montana ha stabilito che nulla nell’ordinamento statale impediva che un medico soddisfacesse la richiesta, di un paziente affetto da malattia terminale e mentalmente capace, di ottenere una prescrizione di farmaci che potessero accelerare la sua morte.

I ricorrenti (un malato terminale affetto da leucemia linfocitica, quattro medici ed una organizzazione senza scopo di lucro) avevano intentato ricorso contro lo Stato del Montana, contestando l’applicazione delle leggi statali a disciplina dell’omicidio contro i medici che assistessero nel decesso dei pazienti affetti da malattie terminali; tali leggi erano contestate in quanto asseritamente incostituzionali. Il caso poneva, essenzialmente, la questione dell’esistenza di un diritto a morire con dignità (includendo esso anche l’aiuto di un medico) ai sensi dell’art. II, sections 4 e 10 della Costituzione del Montana, i quali sanciscono il diritto alla privacy individuale ed alla dignità umana.

La District Court adita aveva accolto la richiesta. La decisione è stata confermata, in appello, dalla Corte suprema del Montana.

La Corte ha dapprima cercato di verificare se la questione potesse essere decisa in base alle leggi vigenti nello stato, in particolare quelle relative al consenso, per tentare di valutare se il consenso prestato dal malato terminale all’aiuto del medico potesse costituire una causa di giustificazione nel caso di un’eventuale accusa di omicidio. Facendo riferimento alla Section 45-2-211 del Montana Code, la Corte ha rilevato che, dei motivi che potessero invalidare il consenso espresso dal paziente ai sensi del diritto statale, era pertinente nel caso di specie solamente quello relativo alla public policy (ovvero, il consenso non era valido se fosse “contrario al pubblico interesse” l’ammettere il comportamento o il conseguente danno, “anche se il consenso era stato prestato”).

Per quanto riguardava la giurisprudenza sul punto, la sola sentenza pertinente era State v. Mackrill (2008 MT 297). In quel caso, la Corte suprema statale aveva stabilito che il consenso di una vittima non poteva costituire una valida causa di giustificazione nel contesto di una rissa violenta. Pertanto, il consenso non valeva a scriminare comportamenti che disturbassero la quiete pubblica e che mettessero in pericolo il prossimo. Tali comportamenti erano da ritenersi ben lungi dall’atto, pacifico, di un medico che consegna dei farmaci ad un malato terminale e dalla successiva assunzione dei farmaci da parte del paziente.

Inoltre, facendo riferimento al Rights of the Terminally Ill Act del Montana, poiché la differenza tra l’interruzione di cure salvavita e la prescrizione di farmaci letali era minima, con riguardo alla public policy, la Corte suprema statale non ha rilevato alcun elemento che rendesse una tale conclusione contraria alla public

policy stessa.

3.2.2. L’assenza di un intervento del legislatore

A differenza degli altri stati in cui è permesso il suicidio assistito, l’ordinamento del Montana non reca alcuna legge che disciplini le modalità specifiche con cui esso può avvenire. Dalla lettura della sentenza si possono evincere due condizioni certe affinché il medico possa avvalersi della causa di giustificazione del consenso: (1) la capacità mentale di un paziente, malato terminale; e (2) l’auto-assunzione o somministrazione del farmaco da parte del richiedente stesso. Tuttavia, non vi è alcuna disciplina, ad esempio, dell’eventuale condizione della residenza o dell’idoneità del medico curante, né dell’eventuale responsabilità delle persone presenti mentre il malato assume il farmaco.

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Nel 2017, è stato presentato un disegno di legge che ribadiva la contrarietà dell’assistenza al suicidio alla public policy nel Montana, confermando l’orientamento politico secondo cui il consenso all’assistenza a morire non può essere una valida causa di giustificazione contro l’accusa di omicidio mossa nei confronti del medico. Tuttavia, la proposta non è stata accolta, visto che la votazione in seno all’assemblea legislativa ha dato il risultato di 50 deputati favorevoli e 50 contrari. Non constano, attualmente, altre proposte di legge in tema di suicidio assistito.

SVIZZERA

di Maria Theresia Roerig

1. Introduzione

Nell’ordinamento svizzero il divieto di uccidere è assoluto. La vita è il bene giuridico più importante ed il più protetto dal diritto penale. Il Codice penale svizzero (CP)1, infatti, consacra la tutela della vita in sette articoli (art. 111-117

CP). L’omicidio, nella forma aggravata dell’assassinio, permette di comminare peraltro l’ergastolo. Diversamente da altri reati, l’omicidio è punito in tutte le sue forme, anche per negligenza (art. 117 CP) o per semplici atti preparatori (art. 260

bis, cpv. 1, lett. a) e b), CP).

Fra gli articoli sull’omicidio, si trova anche l’art. 115 CP, rubricato “Istigazione e aiuto al suicidio”, che punisce l’aiuto o l’istigazione al suicidio, quando siano attuati “per motivi egoistici” ovvero “per motivi non altruistici”. Corrispondentemente, l’omicidio del consenziente (art. 114 CP2) è costruito come

ipotesi penale attenuata sulla base dei motivi.

La normativa di cui sopra non ha impedito il diffondersi di prassi di suicidio organizzato, e praticate per ragioni anche non solo di mero sostegno umano, ma esercitate professionalmente con ritorno economico, come qualsiasi intervento sanitario. Si tratta dunque del suicidio assistito notoriamente praticato da diverse cliniche svizzere (in particolare EXIT Deutsche Schweiz, EXIT pour le droit de

mourir dans la dignité - ADMD, DIGNITAS e EXIT INTERNATIONAL) in parte

frequentate anche da persone provenienti da tutto il mondo in ricerca di una morte dolce. Le finanze e la scarsa trasparenza di alcune organizzazioni continuano a dare adito a discussioni pubbliche.

Ad oggi ciò che sarebbe inquadradato, altrove, come un’organizzazione illecita della morte altrui, appare in Svizzera un aiuto non egoistico, perché l’intervento sanitario che è necessario per rendere veramente concreto l’esercizio di un diritto

1 Una versione in lingua italiana è reperibile alla pagina https://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/19370083/201803010000/311.0.pdf.

2 “Chiunque, per motivi stimabili, e soprattutto per compassione, cagiona la morte di un uomo a seguito di una sua richiesta seria e pressante, è punito con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria”.

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(e non per integrare una scusante) implica il riconoscimento e la finalizzazione a ciò della base economica dell’attività3.

2. Le diverse forme di eutanasia e il loro inquadramento