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La legge del 16 marzo 2009 sull’eutanasia e il suicidio assistito

3. La disciplina sull’eutanasia

3.2. La legge del 16 marzo 2009 sull’eutanasia e il suicidio assistito

L’art. 1, comma 1, definisce l’eutanasia come l’atto, effettuato da un medico, che pone intenzionalmente fine alla vita di un soggetto su richiesta espressa e volontaria di quest’ultimo. In virtù del secondo comma del medesimo articolo, si definisce assistenza al suicidio la condotta del medico che aiuti intenzionalmente un’altra persona a suicidarsi o che fornisca ad un’altra persona i mezzi per raggiungere tale scopo, su richiesta espressa e volontaria della stessa.

– Le condizioni di attuazione e la procedura relative all’eutanasia ed alla

richiesta di assistenza medica al suicidio

L’art. 2 stabilisce che il fatto, per un medico, di rispondere ad una richiesta di eutanasia o di suicidio assistito non è penalmente rilevante e non può dare luogo ad una azione civile per risarcimento danni qualora: (1) il paziente sia maggiorenne capace e cosciente al momento della richiesta; (2) la richiesta sia formulata in maniera volontaria, riflettuta e ripetuta, e non risulti da una pressione esterna; (3) il paziente si trovi in una situazione medica senza via d’uscita, e presenti una sofferenza fisica o psichica costante ed insopportabile, senza prospettiva di miglioramento, che risulti da una affezione accidentale o patologica grave e incurabile e, infine, (4) la procedura rispetti le condizioni e le procedure stabilite dalla legge.

Il secondo comma dell’articolo prevede che, in ogni caso, il medico deve informare il paziente del suo stato di salute e della sua speranza di vita, concertarsi con lui sulla richiesta di eutanasia, affrontando il discorso sulle possibilità offerte dalle cure palliative e le relative conseguenze. Deve giungere alla convinzione che la richiesta del paziente sia volontaria e che, agli occhi del paziente, non esista alcun’altra soluzione percorribile. I colloqui fatti con il malato sono inseriti nella cartella clinica, a riprova che l’informazione è stata data allo stesso.

Inoltre, il medico deve assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e che la sua volontà sia stata espressa in maniera recente e reiterata. A tal fine, svolge diversi colloqui con il soggetto, ragionevolmente distanziati, in considerazione dell’evoluzione del suo stato di salute.

Il medico curante è tenuto a consultare un altro medico in merito alla natura grave ed incurabile dell’affezione. Questi prende conoscenza della cartella clinica, esamina il paziente e valuta la natura costante, insopportabile e non alleviabile della sofferenza fisica o psichica. Deve trattarsi di un medico indipendente, sia nei

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confronti del paziente, sia nei confronti del medico curante e deve essere competente rispetto alla patologia in atto. Il medico curante informa il paziente di tale consultazione.

Tranne che nel caso di una espressa opposizione del paziente, il medico deve parlare della richiesta di eutanasia con l’équipe medica che è in contatto regolare con il malato e con la persona di fiducia da esso nominata nelle disposizioni di fine-vita o al momento della sua richiesta di eutanasia o di aiuto al suicidio. Il medico deve anche assicurarsi che il paziente abbia avuto l’opportunità di parlare della sua richiesta con le persone che desiderava incontrare e di informarsi presso la Commissione Nazionale di Controllo e di Valutazione (d’ora in avanti, la Commissione) se siano state registrate disposizioni di fine-vita a nome del paziente.

L’art. 3 stabilisce che, qualora ne esprima il bisogno, il medico curante può farsi accompagnare da un esperto di sua scelta (medico o meno) ed inserire il parere o l’attestato dell’intervento nella cartella clinica del paziente.

– La dichiarazione di volontà anticipata (le c.d. dispositions de fin de vie) L’art. 4. stabilisce che qualunque persona maggiorenne può, nel caso in cui non possa più manifestare la propria volontà, esprimere anticipatamente, in una dichiarazione scritta, le circostanze e le condizioni alle quali desidera essere sottoposto all’eutanasia, qualora i medici constatino che è affetto da una malattia accidentale o patologica grave e incurabile e che tale situazione è irreversibile secondo lo stato delle conoscenze scientifiche.

In tale dichiarazione può essere menzionata una persona di fiducia, maggiorenne, che possa informare il medico della volontà del paziente. Tale dichiarazione può essere fatta in qualunque momento, per iscritto, in presenza di due testimoni maggiorenni, datata e firmata dagli stessi e dal paziente. Se questi non può firmarla, sarà siglata dalla persona di fiducia. Tale espressione di volontà vale cinque anni e può essere revocata in ogni momento. In caso di revoca, la richiesta è ritirata dalla cartella clinica e restituita al paziente.

Le disposizioni relative al fine-vita sono registrate dalla Commissione10.

Possono essere reiterate, ritirate o adottate in qualunque momento. Ogni cinque anni, la Commissione è tenuta a richiedere la conferma della volontà espressa dal dichiarante. Qualunque cambiamento deve essere registrato presso la Commissione.

10 Un règlement grand-ducal disciplina le modalità di registrazione delle disposizioni di fine- vita nonché l’accesso alle medesime da parte dei medici.

Qualunque medico che si occupi di un paziente in fine-vita deve verificare, presso la Commissione, se disposizioni di fine-vita al nome del paziente siano state registrate.

Di notevole interesse è il par. 3 dell’art. 4, secondo cui un medico che esegue una eutanasia in seguito a una dichiarazione anticipata, così come previsto dalla legge, non commette un illecito se constata (1) che il paziente è affetto da una affezione accidentale o patologica grave e incurabile, (2) che non è cosciente, (3) che tale situazione è irreversibile secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e (4) che rispetta le condizioni di procedura sancite dalla legge.

– La commissione federale di controllo e di valutazione dell’applicazione della

legge

Gli artt. 6 e seguenti instaurano la predetta commissione, cioè una commissione federale di controllo e di valutazione dell’applicazione della legge. Essa si compone di nove membri11 ed ha il compito principale di registrare ogni

eutanasia. A tale scopo, i medici sono tenuti a trasmettere alla commissione, entro otto giorni dall’eutanasia (art. 5), il documento di registrazione. Ogni due anni, la commissione consegna una relazione al Parlamento contenente una relazione statistica, una relazione descrittiva e valutativa dell’applicazione delle disposizioni della legge e, infine, raccomandazioni suscettibili di dare adito a nuove iniziative legislative e/o altre misure concernenti l’esecuzione della legge12. Entro i sei mesi

che seguono il deposito della relazione, la Camera dei deputati deve organizzare un dibattito sull’argomento (art. 13).

Infine, la legge (art. 14) ha modificato il codice penale introducendo un nuovo articolo, l’art. 397-1, che riprende le disposizioni che depenalizzano l’eutanasia: tale articolo stabilisce che un medico che esegue una eutanasia o una assistenza medica al suicidio, nei modi e nelle forme stabilite dal medesimo testo, non incorre in responsabilità penale.

11 Tre dottori in medicina, tre giuristi, tra cui un avvocato proposto dal l’Ordine degli avvocati, un magistrato proposto dalla Cour supérieure de Justice ed un professore di diritto dell’Università di Lussemburgo, un membro proveniente dalle professioni sanitarie e due membri rappresentanti di una organizzazione che abbia ad oggetto la difesa dei diritti dei pazienti.

12 Tali relazioni sono reperibili on line alla pagina

http://sante.public.lu/fr/publications/index.php?~=do&from=search&s=desc%28firstreleasedate %29&r%5B0%5D=f%2Fthemes%2Ffin+de+vie&res_length=10&q=%23all#main.

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Infine, l’art. 15 sancisce il valore non-vincolante, per il medico, della richiesta di eutanasia e della dichiarazione anticipata e disciplina, di conseguenza, gli obblighi del medico che rifiuti di praticarla.

PAESI BASSI

di Maria Theresia Roerig

1. Introduzione

I Paesi Bassi sono stati uno dei primi paesi al mondo a legalizzare l’eutanasia, sebbene limitatamente a pazienti con “emergenze terapeutiche”, anche se tecnicamente non soltanto malati, ma senza alcuna speranza di cura. La scelta legislativa fu preceduta da anni di giurisprudenza sostanzialmente possibilista sul ricorso alla morte assistita per compassione1.

Ininizialmente, l’eutanasia era stata contemplata solo per casi di c.d. malattia terminale, poi vi è stata inclusa anche l’insopportabile sofferenza psicologica (ma non invece quella puramente “esistenziale” e non clinicamente accertabile2) e

infine la possibilità della richiesta da parte di genitori nei confronti dei figli malati gravissimi o con handicap devastanti (eutanasia infantile).