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La situazione normativa e la prassi giurisprudenziale

Ai sensi degli artt. 293 e 294 del Codice penale olandese (Wetboek van

Strafrecht), è di base punibile sia l’omicidio su richiesta (omicidio del

consenziente) che l’istigazione al suicidio, l’aiuto al suicidio o il procurarne i mezzi necessari. In linea di principio il suicidio assistito è tuttora penalmente rilevante nei Paesi Bassi.

L’art. 293 così recita, infatti:

(1) Ogni persona che ponga termine alla vita di un’altra su espressa e seria richiesta di quest’ultima, viene punita con la reclusione fino a dodici anni o ad una pena pecuniaria della quinta categoria.

(2) Il reato di cui al comma 1 non è punibile se commesso da un medico che si

sia attenuto ai criteri di diligenza, prudenza e perizia di cui all’art. 2 della legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e dell’assistenza al suicidio (the Termination of Life on Request and

Assisted Suicide (Review Procedures) Act [Wet Toetsing Levensbeëindiging op Verzoek en Hulp bij Zelfdoding]) e che ne abbia

1 Cfr. https://www.penalecontemporaneo.it/upload/DONINI_2017b.pdf.

2 Cfr. il caso Brongersma, Rb. Haarlem, 30 Oct. 2000 (LJN AD7926), reperibile alla pagina:

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dato comunicazione al medico necroscopo comunale in conformità con l’art. 7(2) della Legge sul seppelimento e sulla cremazione (the Burial and

Cremation Act [Wet op de Lijkbezorging]). L’art. 294, dal canto suo, recita:

(1) Ogni persona che istighi intenzionalmente un’altra a commettere suicidio sarà, se il suicidio viene commesso, punibile con la reclusione fino a tre anni o con una pena pecuniaria della quarta categoria.

(2) Ogni persona che assiste intenzionalmente al suicidio di un’altra o gli procura i relativi mezzi sarà, se il suicidio viene commesso, punibile con la reclusione fino a tre anni o con una pena pecuniaria della quinta categoria. L’articolo 293(2) è applicabile mutatis mutandis.

Tuttavia, nei Paesi Bassi si erano consolidate, negli ultimi decenni, una prassi ed una giurisprudenza secondo cui l’assistenza medica al suicidio rimaneva priva di sanzione penale qualora determinati obblighi di cura (medica) e diligenza fossero stati rispettati. Già nel 19733, un medico era stato condannato per aver

favorito la morte di sua madre, a seguito di pressanti e ripetute richieste esplicite da parte della stessa di farla morire; pur optando nella specie per la condanna, la sentenza aveva avuto cura di porre i criteri per stabilire quando un medico non sarebbe stato più tenuto a mantenere in vita un paziente contro la sua stessa volontà. Nel corso d’un certo numero di casi giudiziari degli Anni Ottanta l’insieme di regole giurisprudenziali si è poi consolidato.

Di tale prassi ultra-ventennale il legislatore ha infine preso atto nella legge sull’eutanasia, entrata in vigore il 1° aprile 2002, la cui denominazione ufficiale è «Legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e dell’assistenza al

suicidio»4. Questa legge ha introdotto, essenzialmente, le sopra citate scriminanti

3 Rb. Leeuwarden, 21 febbraio 1973, N.J. 1973, 183. V. poi Euthanasia I, HR 14 novembre

1984, N.J. 1985, 106, Euthanasia II, HR 21 ottobre 1986, N.J. 1987, 607 e Chabot, HR 21 giugno 1994, N.J. 1994, 656, reperibile in lingua inglese on line alla pagina:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1468-2230.1995.tb02006.x. Cfr. per un’analisi approfondita: U. DE VRIES, The Limits of Lawful Euthanasia, reperibile on line alla pagina:

https://pdfs.semanticscholar.org/5431/57da722f347b6864aa2ed0e063c62643b486.pdf.

4 Il testo della legge del 12 aprile 2001, n. 194, in vigore dal 1° aprile 2002, è consultabile in Bioetica, 2001, pp. 389 ss., ed è altresì disponibile in lingua inglese alla pagina

https://www.worldrtd.net/dutch-law-termination-life-request-and-assisted-suicide-complete-text.

Cfr., anche per ulteriori approfondimenti, A.R. MACKOR, Euthanasia in the Netherlands.

Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedure) Act (2002), Paper presentato al Convegno di Bayreuth, 11 settembre 2015 (slides); J. GRIFFITHS –H.WEYERS – M.

ADAMS (eds.), Euthanasia and Law in Europe, Hart Pub, Oxford, UK & Portland, 2008, pp. 13-

rispetto ai reati di omicidio del consenziente (art. 293 cod. pen.) e di aiuto al

suicidio (art. 294 cod. pen.) ed ha previsto la non punibilità per il medico che

soddisfi le richieste di terminazione della vita o di suicidio assistito attuate secondo le procedure previste.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approfonditamente scrutinato e commentato la legge sull’eutanasia olandese. Nel 2004 infine è stato sviluppato il “protocollo di Groningen”, che stabilisce i criteri da rispettare per effettuare l’eutanasia infantile senza che il medico possa essere in seguito perseguito penalmente.

Nei Paesi Bassi, l’aiuto a morire, in casi tassativi, è praticato da strutture sanitarie sottoposte solo ad un controllo successivo da parte di una commissione regionale di valutazione, informata dal medico curante, che avvisa contestualmente l’autorità pubblica competente, affinché autorizzi la sepoltura. La pratica della terminazione della vita su richiesta o del suicidio assistito risponde dunque ad esigenze di trasparenza e controllo pubblico, attraverso una procedura che attua valori ed obiettivi almeno genericamente predefiniti, dove però la prassi svolge un ruolo determinante5.

L’art. 2, comma 1, della citata legge sull’eutanasia prevede che i criteri di diligenza, prudenza e perizia che consentono al medico di poter praticare, secondo le regole di una buona pratica clinica, l’interruzione della vita o dare assistenza al suicidio al paziente che lo abbia chiesto, ricorrano laddove il medico:

a) abbia maturato la convinzione che si tratti di una richiesta spontanea, ben ponderata e definitiva del paziente (escluse sono invece decisioni non libere o dovute a infermità psichica o depressioni in corso; lo stato d’incapacità del paziente non è comunque ostativo alla pratica di interruzione della vita laddove, prima di entrare in tale stato, egli abbia rilasciato una disposizione scritta contenente la relativa domanda6);

assisted dying is lawful: a review of the evidence in the Netherlands, Belgium, Oregon and Switzerland (2013), in Medical Law International, 2013, pp. 221 ss.; A. MC CANN, Assisted

Dying in Europe - A comparative law and governance analysis of four national and two supranational systems, PhD thesis, 2016, reperibile on line alla pagina

https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10871/25234/PhD%20thesis%20-

%20approved%20%28McCann%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y; REGIONAL EUTHANASIA REVIEW COMMITTEES – RTE – CODE OF PRACTICE reperibile alla pagina

http://www.camapcanada.ca/NetherlandsPractice.pdf.

5 Cfr. R. CONTE, Per l’eutanasia, Note minime sul diritto a decidere della vita e della salute, in Nóema, n. 3, 2012, Ricerche, reperibile on line alla pagina http://riviste.unimi.it/index.php/noema.

6 Al riguardo esistono delle linee guida professionali: KNMG, Richtlijn euthanasie bij een

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b) abbia maturato la convinzione che si tratti di una sofferenza insopportabile e senza speranza di miglioramento per il paziente (escluse sono sofferenze puramente esistenziali);

c) abbia informato il paziente della situazione in cui si trova e delle prospettive che ne derivano;

d) abbia maturato, insieme con il paziente, la convinzione che non esista alcun’altra soluzione ragionevole per la situazione in cui il paziente medesimo si sia venuto a trovare (non si fa riferimento, al riguardo, alla durata della prospettiva residua di vita);

e) abbia consultato almeno un altro medico indipendente che abbia a sua volta visitato il paziente ed abbia espresso un parere per iscritto circa il rispetto dei criteri di diligenza, prudenza e perizia di cui alle precedenti lettere da a) a d);

f) abbia posto fine alla vita altrui o assistito al suicidio con la dovuta diligenza.

In determinati casi e condizioni (elencati nell’art. 2, commi 2-4, della Legge), l’assistenza al suicidio può anche essere estesa ai minori (con il consenso dei genitori).

La legge olandese affida dunque la scelta dell’interruzione della vita esclusivamente ad una decisione tra medico e paziente. In senso tecnico, nessuna autorità pubblica deve approvare la decisione prima che sia posta in pratica. Il medico deve però relazionare al medico necroscopo comunale che trasmette la relazione ad una Commissione regionale di controllo7 composta da almeno un

esperto in materie giuridiche, che la presiede, un medico ed un esperto in questioni etiche o in questioni attinenti la tutela dei diritti fondamentali. Questa Commissione verifica solo ex post, su basi documentali, costituite dal parere non solo del medico curante che presenta la richiesta, ma anche di un medico indipendente. La Commissione, ai sensi dell’art. 8, 1° comma, «accerta [...] se il

medico, che ha praticato l’interruzione della vita su richiesta oppure ha dato assistenza al suicidio, abbia agito o meno in conformità ai criteri di diligenza,

7 La Relazione annuale 2014 della Commissione regionale sull’eutanasia informa che nel 2014

si sono avute 5.306 richieste di eutanasia attiva e 242 di suicidio assistito (potendosi scegliere, è ovvia l’opzione per un aiuto sanitario diretto). Il medico di segnalazione era in 4.678 casi un medico generico, in 175 casi un medico specialista attivo in un ospedale, in 191 casi uno specialista in medicina geriatrica. I casi assolutamente prevalenti sono dipesi da malattie oncologiche (3.888). Il Ministero per gli affari esterni, in un faq del 2010, comunica che 2/3 delle richieste di eutanasia presentate ai medici curanti sono da questi rifiutate in anticipo. «Experience shows that many patients find sufficient peace of mind in the knowledge that the doctor is prepared to perform euthanasia and that they ultimately die a natural death». Nel 2016 sono stati comunicati 6.091 casi di eutanasia.

prudenza e perizia […]». Laddove il giudizio sia negativo, la Commissione ne

riferisce al P.M. ed all’Ispettore regionale della sanità.

Secondo gli obiettivi dichiarati dal Governo olandese, l’autonomia non è il fondamento della disciplina, che non è individualisticamente orientata: la terminazione non è né un dovere del medico (non è tenuto all’aiuto), né è un diritto (assoluto) del paziente. È la compassione, invece, a rappresentare la base dell’intervento, sulla premessa di una decisione convergente di medico e paziente. L’eutanasia è finora rimasta invece penalmente sanzionata se effettuata con l’aiuto di familiari o amici (ovvero soggetti che non siano medici).

Al riguardo, il caso deciso nel 2015 dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (13 maggio 2015, n. 21-008160-13)8 assume tuttavia particolare rilevanza: la corte ha

deciso sull’imputazione di omicidio a carico di un soggetto (non medico) che aveva aiutato al suicidio della propria madre 99enne (la quale non aveva potuto trovare alcuna assistenza da parte di un medico), assolvendo l’imputato perché si era trovato di fronte ad una scelta, cioè se obbedire alla legge e quindi rispettare la vita (artt. 293, 294 del codice penale) o al suo dovere morale di aiutare la madre a morire, secondo il suo desiderio di “una morte indolore, pacifica e dignitosa”.

I giudici hanno quindi affermato che in casi estremi ed eccezionali la non punibilità del suicidio assistito possa essere estesa anche a soggetti che non siano medici. L’imputato si è trovato in una situazione di conflitto (teoria della c.d.

defence of necessity – stato di necessità) che giustificava la sua condotta. Nel caso

di specie, l’assistenza era tra l’altro stata preceduta da una condotta diligente ai sensi della legge e ben documentata. La sentenza è stata però fortemente criticata poiché si è posta in contrasto con la normativa sopra descritta e perché si presterebbe a possibili abusi in futuro. La decisione è anche stata impugnata presso la Suprema Corte che, a quanto consta, ad oggi non si è espressa al riguardo.