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Profili operativi delle operazioni di Merger Leveraged buy out

1. Struttura dell’operazione di MLBO

1.4 Compravendita delle partecipazion

1.4.1 Cessione di partecipazioni: la disciplina

L’operazione di MLBO può interessare direttamente l’azienda oppure la partecipazione azionaria. Nella prassi la forma più diffusa è sicuramente la seconda, perché appare molto più semplice acquisire il controllo di un’azienda attraverso l’acquisto sul mercato del suo pacchetto azionario. Proprio in virtù di queste considerazioni si procederà con l’esaminare le caratteristiche della compravendita di partecipazioni.

La compravendita delle partecipazioni azionarie avviene secondo le norme che presiedono alla circolazione dei titoli di credito. La cessione di azioni è, in linea di principio, libera, fermo restando l’obbligo di rispettare l’art. 2355 c.c.19

, che disciplina la circolazione

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Ai sensi dell’art. 2341-bis c.c.

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L’articolo in oggetto recita:

‹‹ 1. Nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

2. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.

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delle azioni in quattro ipotesi particolari: mancata emissione dei titoli azionari, trasferimento delle azioni al portatore, nominative o dematerializzate.

Può accadere che il trasferimento delle partecipazioni azionarie sia limitato dall’esistenza delle cosiddette cause di prelazione presenti nello statuto, le quali imponfono al socio che intende cedere le proprie azioni di offrirle in via prioritaria agli altri soci, preferendoli ai terzi a parità di condizioni. Considerazioni analoghe sono valide per la circolazione delle quote: l’art. 2469 c.c. ammette infatti la possibilità di inserire nell’atto costitutivo clausole restrittive si fini del trasferimento delle quote, fino ad arrivare anche al divieto assoluto di trasferimento.

A questo proposito va osservato che il D. L. 185/2008 ha eliminato il libro dei soci dall’elenco dei libri sociali obbligatori per le S.r.l., modificando anche l’art. 2470 c.c.. Tale articolo, secondo la formulazione precedente, prevedeva che il trasferimento delle quote avesse effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, mentre l’attuale versione stabilisce che il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione, da effettuarsi entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

E’ così venuto meno uno dei principali argomenti di chi sosteneva l’esistenza di potenziali problematiche nel caso di target costituita nella forma di società a responsabilità limitata, connesse proprio alla previgente disciplina del trasferimento delle quote. La questione di maggiore interesse riguardava i problemi che possono sorgere in sede di costituzione del pegno sulle quote acquistate, per garantire l’ente finanziatore nella prima fase dell’operazione e cioè all’atto della concessione del bridge loan (qualora si faccia ricorso a questo tipo di finanziamento).

Bisogna considerare, infatti, che per la costituzione del pegno si osservano le stesse norme stabilite per il trasferimento della quota dell’art. 2470 c.c. Come già detto, tale articolo, prima del D.L. del 2008, subordinava l’effetto del trasferimento della quota alla trascrizione dell’atto di cessione nel libro soci.

girate ha diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.

4. Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell'articolo 2022. 5. Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.››

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Ne derivava che l’atto di costituzione del pegno doveva prima essere depositato (entro trenta giorni dalla stipulazione) presso l’ufficio del Registro delle Imprese e poi essere iscritto nel libro dei soci, su richiesta di una parte e verso esibizione del titolo da cui risultavano sia la costituzione del pegno, sia l’avvenuto deposito. Sino al momento dell’iscrizione nel libro dei soci, perciò, l’atto di pegno, se pure validamente costituito, non era opponibile né alla società né ai terzi. Inoltre, l’art. 2470 non prevedeva alcun termine massimo per adempiere alla formalità della trascrizione dell’atto nel libro dei soci, anche se tale adempimento costituiva il presupposto indefettibile per l’opponibilità ai terzi.

A questo bisogna aggiungere che le medesime formalità pubblicitarie erano previste ovviamente anche per l’atto di trasferimento delle quote in funzione del quale veniva effettuato il finanziamento nell’ambito del MLBO.

Il necessario rispetto delle suddette formalità, nell’ambito delle operazioni di MLBO, comportava che il pegno normalmente concesso dalla newco sulle quote della target a garanzia del rimborso del bridge loan non poteva essere iscritto nel libro dei soci contestualmente all’iscrizione nello stesso dell’atto di acquisto della quota della target, e non poteva essere opposto dall’ente finanziatore alla target ed ai terzi fino all’iscrizione medesima. Infatti, si doveva avere cura di procedere prima all’iscrizione dell’atto di acquisto nel libro dei soci della target, in quanto costituiva un adempimento prodromico all’efficacia del pegno, e poi procedere alla trascrizione nello stesso della garanzia. Pertanto, era davvero difficile che un ente finanziatore, il quale pretendeva di concedere il finanziamento a fronte della costituzione del pegno, potesse effettivamente erogare le somme prima che venissero perfezionati sia l’acquisto delle quote che la costituzione della garanzia.

Tale disciplina costituiva quindi un deterrente per gli enti finanziatori all’erogazione del finanziamento nelle ipotesi di MLBO su S.r.l.

Con l’abolizione del libro dei soci l’art. 2470 c.c. è stato radicalmente modificato. Infatti, l’efficacia del trasferimento delle quote è stata collegata al deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle Imprese, pertanto è da tale momento che sarà opponibile ai terzi.

Poiché, per l’efficacia del pegno si rimanda a tale articolo, avremo che anche l’efficacia del pegno si produrrà dall’iscrizione dell’atto di costituzione della garanzia nel Registro delle Imprese, non rilevando più la sua trascrizione nel libro dei soci.

Vengono quindi meno le problematiche sopra esposte in tema di operazioni di MLBO con target avente forma giuridica di S.r.l.

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