• Non ci sono risultati.

Cittadinanza, eguaglianza e diritti a confronto con la globalizzazione economica

La trasformazione della cittadinanza involge, peraltro, naturalmente concetti tradizionali per il costituzionalismo, come quelli di “popolo” e di “popolazione”, i quali tendono progressivamente ad avvicinarsi70. Alla luce di quanto sin qui

rilevato, occorre, pertanto, domandarsi quali dei tradizionali paradigmi del diritto pubblico continuano a conservare una

68 Si noti, d’inciso, come, del resto, la più recente normativa prodotta in

ambito europeo ha prestato molta attenzione proprio al diritto antidiscriminatorio: su tali aspetti, cfr., per tutti e da ultimo, M. BARBERA (a

cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano 2007.

69S.RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 14.

70 Difatti, come si avrà modo di rilevare, l’elemento fattuale della

residenza, quale criterio di selezione dei destinatari dei diritti e dei doveri costituzionali, ha finito per fare sfumare la dicotomia popolo-popolazione: la prima comprendente “la comunità di tutti coloro ai quali l’ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino” e la seconda indicante “tutti coloro (cittadini, stranieri, apolidi) che, in un dato momento storico, risiedono stabilmente sul territorio dello Stato e sono sottoposti alla legge”: T. MARTINES,

31 capacità dimostrativa della realtà e quali, invece, siano oggi destinati ad essere concepiti alla stregua di stelle di cui continuiamo a vedere la luce solo perché lontanissime71.

Una decisa spinta in ordine alle trasformazioni dei paradigmi segue senza dubbio all’emergere dell’idea di un costituzionalismo globale, che allo stato dei fatti rimane però ancora un’utopia. Certo, la globalizzazione economica dà luogo alla produzione di un sistema giuridico in larga parte autoreferenziale, in quanto sono le corporations multinazionali ad accumulare diritto e a produrre diritto che esse stesse finiscono per applicare72. Il che pone una serie di interrogativi per il

giurista e, segnatamente, per il costituzionalista, in ordine ai rimedi da forgiare a fronte di una simile tendenza.

La scissione tra l’antica coestensione di politica, diritto ed economia73 è, peraltro, un fenomeno già lucidamente descritto da

Carl Schmitt, il quale metteva in guardia circa i rischi che un’economia globale avrebbe potuto recare in ordine alla primazia del diritto prodotto dagli Stati74. Ora, la globalizzazione

economica, come si è fatto notare, non è né un bene né un male, ma resta solo un “fatto”75, che, come tale, non può lasciare

indifferente il diritto, dovendo questo industriarsi allo scopo di

71 L’efficace espressione è di M. DOGLIANI, Deve la politica democratica

avere una sua risorsa di potere separata?, in S. CASSESE-G. GUARINO, Dallo

Stato monoclasse alla globalizzazione, Milano 2000, 65, ripresa, poi, da C.

SALAZAR, «Tutto scorre», cit., 374.

72 Cfr. C. SALAZAR, I princìpi in materia di libertà, in paper, 28.

73 N. IRTI, Tramonto della sovranità e diffusione del potere, in ID.,

Diritto senza verità, Roma-Bari 2011, 118.

74 C. SCHMITT,Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus

publicum europeaum», trad. it., Milano 1991, 299; S. GIUBBONI, Diritti e

solidarietà in Europa, cit., 9.

32 forgiare gli strumenti all’uopo più adatti76. In questa luce, il

rafforzamento politico dell’Unione europea attorno ai diritti resta uno dei modi migliori per opporre alla “riscossa” del diritto privato, che la globalizzazione inevitabilmente reca con sé, il rafforzamento della rete di protezione allestita dal diritto pubblico attorno alla dignità umana77, che, come è stato osservato

riprendendo William Shakespeare, stante il suo rilievo supercostituzionale, diviene un faro che “sovrasta la tempesta e non vacilla”78.

Ne consegue l’insufficienza di rimedi giuridici che pretendano di muoversi all’interno di una prospettiva circoscritta, chiusa in ambito nazionale. L’ordinamento costituzionale, d’altra parte, si mostra docile, sia alle aperture derivanti dal diritto sovranazionale, segnatamente europeo, che alla spasmodica attività di creazione giurisprudenziale del diritto compiuta dalle Corti d’Europa. Le Costituzioni e, più in generale, le Carte dei diritti, vivono, difatti, nel significato che di esse danno le Corti, come del resto osserva con una certa ricorrenza la dottrina

76 Osserva A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti. Diritti

occidentali o diritti della persona umana?, Napoli 2005, 408-409, che la

“globalizzazione economica” costituisce un potente nemico dei diritti contro la sovranità, mentre la globalizzazione giuridica (“nel senso dell’universalismo dei diritti”) e politica (“nel senso dell’espansione mondiale della democrazia”) “riflette ideali normativi, oggi messi in crisi (anche) dagli effetti di quei medesimi processi reali”. Ad avviso dell’Autrice, però, il mondo globale mette in crisi una efficace protezione dei diritti universali, mentre saranno i diritti nazionali, “in balia dello Stato e delle forze interessate a mantenere una globalizzazione dei profitti e dei privilegi”. Contra, da ultimo, P. CARETTI, I

diritti e le garanzie,cit., 3.

77 Cfr. M. FORTINO SILVESTRI,Il soggetto privato di fronte alle «nuove»

tecnologie: alcuni profili problematici, in Riv. dir. cost., Torino 2005, 97 ss.; C.

SALAZAR, I princìpi in materia di libertà, cit., 29.

33 americana, allorché rileva che la Costituzione è ciò che la Corte Suprema dice che sia79.

Il costituzionalismo multilevel80 implica, d’altronde, una

perdurante “rigenerazione semantica”, in senso vieppiù inclusivo, degli enunciati costituzionali concernenti i diritti (e i doveri) 81.

La maggior parte delle disposizioni della Cedu e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea82 assume, difatti, una

portata universale: l’art. 20 del Bill of rights europeo introduce un generale principio d’eguaglianza tra tutte le persone; la recente

79 Cfr., per una posizione analoga, L. VENTURA, Le sanzioni

costituzionali, Milano 1981, 53 ss.

80 Sul punto la bibliografia è sterminata: tra gli altri, cfr. almeno I.

PERNICE, Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European

Constitution – Making revisited?, in Common market law review, 1999, 36; G.

ZAGREBELSKY, Diritto e Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari 2003; P. BILANCIA-E. DE MARCO, La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi,

problemi aperti, momenti di stabilizzazione, Milano 2004; F. SORRENTINO,La

tutela multilivello dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2005, 79 ss.; G. MORBIDELLI, La tutela dei diritti tra Corte del Lussemburgo e Corte costituzionale, in G. MORBIDELLI-F. DONATI (a cura di), Una costituzione per

l’Unione Europea,Torino2008,11 ss.; O.POLLICINO, Allargamento dell’Europa

ad est e rapporti tra Corti costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?, Milano

2010; A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano 2012. 81 Cfr. A. RUGGERI, Note introduttive, cit., 16, il quale ritiene che sia

sempre valida, in via di principio, ogni innovazione costituzionale a finalità inclusiva, siccome volta a far espandere l’area coperta dai principi ed a rendere ancora più intensa la tutela offerta ai diritti; ID.,Cedu, diritto “eurounitario” e

diritto interno: alla ricerca del “sistema dei sistemi”, in www.giurcost.it, 2013, 8

ss.

Può aggiungersi, peraltro, come lo stesso articolo 1 della Costituzione abbia subito un processo di rigenerazione semantica derivante dall’apertura all’ordinamento europeo, nel momento in cui, a seguito della concessione del diritto di voto in ambito locale ai cittadini europei, questa apertura ha consentito una lettura evolutiva della nozione di popolo.

34 approvazione del Protocollo n. 12 allegato alla Cedu83 ha, poi,

introdotto per la prima volta nel contesto della Convenzione un generale principio di non discriminazione, che prescinde così dal ristretto ambito d’applicazione delle norme convenzionali e diviene un parametro di legittimità rispetto ad ogni norma nazionale (e dell’Unione europea).

Si noti poi, d’inciso, come l’introduzione di un generale principio di non discriminazione nel sistema convenzionale potrebbe in tal modo offrire alla giurisprudenza Cedu uno strumento assai incisivo per inserirsi a tutto tondo nel processo di diffusione dei diritti, soprattutto sociali, degli stranieri, consentendole di sanzionare tutte le discriminazioni registrate al livello nazionale nella scelta dei titolari dei diritti. Qualora una simile previsione dovesse dimostrarsi corretta, paradossalmente, il moto di attuazione dei diritti sociali potrebbe alimentarsi in ambito nazionale grazie alle norme della Convenzione, sebbene tale catalogo sia povero, salvo qualche rara eccezione, di disposizioni sui diritti sociali84.

83 Il protocollo n. 12 è stato firmato ma non ancora ratificato dall’Italia:

cfr., da ultimo, sul punto E. CRIVELLI,Il protocollo n. 12 Cedu: un’occasione (per ora) mancata per incrementare la tutela antidiscriminatoria, in G. D’ELIA-G.

TIBERI-M. P. VIVIANI SCHLEIN (a cura di), Scritti in memoria di Alessandra

Concaro, Milano 2012, 137 ss.

84 Di recente, la giurisprudenza Cedu ha iniziato a produrre

significativi effetti sulla giurisprudenza nazionale in tema di diritti degli immigrati. Basti pensare a quel filone di sentenze sul diritto alla salute, all’istruzione e, soprattutto, sull’accesso alle prestazioni sociali, anche di natura economica. Si tratta di una giurisprudenza per lo più incentrata su disposizioni generali della Convenzione e sull’art. 14 della stessa, concernente il divieto di discriminazione. Non mancano, però, nelle decisioni della Corte Edu, molteplici riferimenti al limite del margine di apprezzamento degli Stati nazionali. Come sottolinea F.BIONDI DAL MONTE, Lo stato sociale di fronte alle

35 Può, d’altro canto, immaginarsi che il sistema di protezione

multilevel dei diritti comincerà ad assumere una propria, nuova

identità all’indomani della conclusione del processo di adesione al sistema Cedu e del correlativo nuovo dialogo tra le Corti che ne scaturirà85. Sennonché, con ogni probabilità, a quel punto anche i

modelli nazionali di giustizia costituzionale assumeranno nuove identità: verosimilmente essendo destinati ad aumentare gli elementi di diffusione86.

5. La vocazione inclusiva del diritto nel costituzionalismo

Outline

Documenti correlati