Se, da un lato, tutte queste spinte verso l’eguaglianza mettono in crisi la componente escludente della cittadinanza, che,
diritti sociali degli stranieri, sulla giurisprudenza ordinaria – avendo cominciato i giudici ad invocare nelle proprie ordinanze di rimessione l’art. 117, co. 1, Cost. – ma anche sulla giurisprudenza costituzionale, come testimoniano le recenti sentenze n. 187/2010 e 329/2011, in cui la Corte si dilunga in una approfondita analisi della giurisprudenza della Corte europea per concludere, quindi, con due dispositivi di accoglimento. In argomento cfr., da ultimo, anche A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza Cedu e giurisprudenza costituzionale sui
diritti sociali a confronto, in www.gruppodipisa.it., 2012.
85 Nella sentenza n. 80/2011, la Corte costituzionale affronta solo
incidentalmente il problema degli effetti scaturenti dalla prevista adesione alla Cedu; adesione che, come anche il giudice delle leggi sottolinea, non è ancora avvenuta; sulla pronuncia cfr., fra gli altri, A. RUGGERI, La Corte fa il punto sul
rilievo interno della Cedu e della Carta di Nizza-Strasburgo, in www.forumcostituzionale.it; A. RANDAZZO, Brevi note a margine della sentenza
n. 80 del 2011 della Corte costituzionale, in www.giurcost.org, 2012.
86 La tendenza all’introduzione di elementi di diffusione nei modelli
nazionali di giustizia costituzionale emerge, difatti, dalla giurisprudenza europea sul principio d’eguaglianza, in particolare dopo le sentenze Mangold e
Kukudeveci: cfr., per tutti, M. BARBERA,Il principio di eguaglianza nel sistema
36 come si è detto, assume toni progressivamente più inclusivi, occorre, tuttavia, rilevare, dall’altro, che la vocazione inclusiva della giurisprudenza costituzionale ed europea rischia di cozzare con il problema della crisi economica. Si corre, difatti, il rischio che ad un incremento dei potenziali fruitori delle prestazioni (soprattutto di quelle economico-sociali) possa corrispondere in ultima analisi una flessione dei diritti sociali garantiti dai modelli di welfare nazionali.
Il problema della crisi economica che attanaglia l’Europa ormai dal 2008, e che rischia di assumere i toni di una crisi epocale, non va, pertanto, di certo sottovaluto. E, d’altra parte, un simile contesto rischia di incidere anche sul metodo di studio del giurista, potendosi immaginare proprio per questo nei prossimi anni una intensificazione del ricorso al metodo dell’analisi economica del diritto, volta a prevedere proprio l’impatto economico prodotto dalle decisioni politiche, e non solo politiche87.
La stessa Corte costituzionale, seppure non ufficialmente, non si dimostra indifferente, in alcune decisioni, al problema del costo dei diritti. Come è stato rilevato, una tangibile percezione di quanto appena osservato può essere colta raffrontando le sopra richiamate sentenze nn. 61 del 2011 e 245 del 201188. Nella
prima, la Corte distingue, sulla scia di un tradizionale insegnamento, tra immigrati regolari e immigrati irregolari, in
87 Cfr. A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un
nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in www.rivistaaic.it, 2/2011, 7.
88 Cfr. A. RUGGERI, Prospettiva prescrittiva e prospettiva descrittiva
nello studio dei rapporti tra Corte costituzionale e Corte Edu (oscillazioni e aporie di una costruzione giurisprudenziale e modi del suo possibile rifacimento, al servizio dei diritti fondamentali), in www.rivistaaic.it, 3/2012,
37 ordine al diritto alla salute, affermando che esso spetta ai primi in modo pieno, mentre ai secondi unicamente nel “nucleo essenziale”. Diversamente, nella seconda pronuncia, in tema di diritto a contrarre matrimonio, non v’è alcuna differenza tra immigrato regolare e irregolare. Un simile stacco giurisprudenziale pare, per l’appunto, radicarsi proprio sul diverso costo sotteso ai due diritti in gioco, secondo una valutazione che, peraltro, rischia di rivelarsi miope, dal momento che l’acquisto della cittadinanza dell’immigrato, prima irregolare, a seguito del matrimonio con il cittadino italiano, consente a questi di maturare nel lungo termine un accesso incondizionato ai diritti di cittadinanza89.
La riforma costituzionale sul pareggio di bilancio, da un lato, e la scarsezza delle risorse, dall’altro, rischiano, ad ogni modo, di rappresentare una “china scivolosa”90 soprattutto per i
diritti economico-sociali, determinandone un arretramento, poiché il costo di alcuni di essi potrebbe a lungo andare incidere sulle operazioni di bilanciamento della Corte costituzionale. Tutto ciò potrebbe ingenerare, da un lato, una flessione sull’attuazione giurisprudenziale dei diritti, con l’aumento dei riferimenti alla gradualità, alla discrezionalità legislativa e alla sostenibilità economica91, e, dall’altro, una certa influenza sulle decisioni
politiche, che potrebbero essere nei prossimi anni orientate sempre più verso logiche di appartenenza92.
89 Cfr. A. RUGGERI, Il futuro dei diritti fondamentali: viaggio
avventuroso nell’ignoto o ritorno al passato?, in www.federalismi.it, 1/2013,6-7.
90 A. RAUTI, La “giustizia sociale" presa sul serio. Prime riflessioni, in
www.forumcostituzionale.it, 2011, 1.
91 Cfr. A. SPADARO, I diritti sociali, cit., 17.
92 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE,Lo stato sociale di fronte alle migrazioni,
38 Soprattutto i diritti economico-sociali sono, pertanto, oggi messi a repentaglio. Il pericolo che si corre è che, giacché tutti i diritti hanno un costo e la loro attuazione dipende dalla disponibilità collettiva a contribuirvi93, alla loro insostenibilità
economica si accompagni l’esclusione politica delle classi più deboli e, in modo particolare, degli stranieri, ossia degli “ultimi arrivati”94.
Ciò nondimeno, per quanto cruciale e complessa, la questione della crisi economica non deve essere sopravvalutata, se solo si considera, fra l’altro, che i Costituenti hanno prodotto i migliori frutti in termini di garanzie per i diritti proprio in un momento storico che vedeva l’Europa sventrata dalle guerre e in una situazione economica disastrosa. Peraltro, in controtendenza con quanto negli ultimi anni si afferma negli ambienti politici, con riguardo all’esigenza di un contenimento della spesa, dal mondo dell’economia provengono interessanti suggestioni in ordine al rafforzamento dei sistemi di welfare. È, fra gli altri, del premio
esclusione nelle nuove cittadinanze locali, in E. ROSSI-F.BIONDI DAL MONTE-M.
VRENNA (a cura di),La governance dell’immigrazione, cit.,135ss.
93 Cfr. S.HOLMES-C.R.SUNSTEIN, Il costo dei diritti, trad. it., Bologna
2000, 25.
94 Cfr. A. SPADARO, I diritti sociali, cit., 10 ss., il quale prospetta tre
soluzioni per risolvere i problemi derivanti dalla crisi economica: “a) una recezione della “Carta sociale europea” nel Trattato UE; b) una determinazione legislativa dei LEP in sede europea e, comunque, una “sistematizzazione” dei diritti sociali in atto esistenti anche per creazione giurisprudenziale; c) un modello sociale europeo comune e solidale, caratterizzato da sobrietà, rigore fiscale, equità sociale, equilibrio di bilancio”. Sul punto cfr., da ultimo, S. GABRIELE, Dare e avere: migrazioni, bilancio pubblico e sostenibilità, in L.
RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle
Regioni, Milano 2012,301 ss.; G. M. NAPOLITANO,Le risorse per i migranti nei
bilanci regionali dell’VIII legislatura, ivi, 329 ss.; S. GAMBINO-W. NOCITO,
Governance dell’economia, crisi degli Stati e diritti fondamentali: notazioni costituzionali, in La cittadinanza europea, 2/2012, 5 ss.
39 Nobel Paul Krugman l’affermazione secondo cui solo il ricorso a politiche neokeynesiane potrà consentire, in soli diciotto mesi, il superamento della crisi ed una ripresa economica globale, poiché – ritiene l’Autore – le politiche di austerity finiscono per accentuare la recessione, provocando la caduta del gettito fiscale e, pertanto, l’aumento del debito che segue ai tagli95.
Peraltro, ad ulteriore conferma di quanto detto, nelle recenti sentenze nn. 148, 151 e 198 del 2012 – aventi ad oggetto gli interventi d’urgenza approvati dal Governo per far fronte alla crisi economica, con l’effetto di accentrare al livello statale gran parte della competenze – la Corte costituzionale respinge il pericoloso argomento sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, per la quale la conformità costituzionale delle norme impugnate sarebbe stata giustificata dalla “necessità di far fronte a difficoltà economiche (…) [tali] da mettere a repentaglio la stessa salus rei
pubblicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle
regole di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni”96. E,
benché solo l’ultima delle pronunce in senso cronologico abbia
95 Cfr. P. KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, trad. it., Milano
2012, 109 ss.; L. VENTURA, L’irriducibile crisi della democrazia repubblicana,
in AA.VV., Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari 2012, 573;una interessante ed
originale chiave di lettura sul punto è stata, di recente, adottata da A.RAUTI,
La “giustizia sociale” presa sul serio, cit., 9 ss., il quale, muovendo da un
approccio mutuato dagli studi compiuti dalle neuroscienze, le quali dimostrano una naturale attitudine umana all’empatia, ha osservato che, con una politica sociale volta alla rimozione delle diseguaglianza economiche, “si può avere un migliore Welfare anche con lo stesso livello di spesa pubblica e finanche con un livello minore”.
96 Cfr. C. SALAZAR, Il principio di legalità, in paper, 25, secondo la quale
“l’assoluzione nel merito delle misure impugnate non si deve, pertanto, alla loro
straordinarietà, intesa come immunità dallo scrutinio di costituzionalità
derivante dalla asserita impossibilità, per il legislatore, di contrastare l’emergenza economica con gli strumenti “ordinari”.
40 accolto la questione sollevata, esiste un filo rosso che accomuna le pronunce97, che è proprio quello per cui il principio salus rei
pubblicae suprema esto non ammette rimedi extra costituzionali,
poiché l’emergenza costituzionale deve essere affrontata con rimedi consentiti dall’ordinamento costituzionale98.
6. Delimitazione del campo d’indagine: individuazione dei