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La condizione giuridica dello straniero tra solidarietà orizzontale e fedeltà alla Repubblica

PARTE PRIMA

7. La condizione giuridica dello straniero tra solidarietà orizzontale e fedeltà alla Repubblica

Lo straniero è, come si è avuto modo di rilevare, per Costituzione, già destinatario dei principali doveri di solidarietà economica, sociale e politica, positivizzati dall’art. 2 Cost.: tanto basterebbe per supportare una legge che estendesse la titolarità del voto (attivo e passivo), benché occorra rilevare una certa ritrosia del legislatore, che rischia a questo punto di convertirsi in una lesione della Carta costituzionale.

La solidarietà orizzontale – è stato osservato – ha natura paradossale perché non può essere imposta409, e tuttavia è un dato

di fatto che, nella latitanza del legislatore, le maggiori spinte inclusive provengano proprio dal basso, ossia dai cittadini. Si pensi alla proposta di legge n. 5031 del 6 marzo 2012 durante la XVI legislatura, di iniziativa popolare, volta ad estendere agli

409 Cfr. A.MORELLI, Il carattere inclusivo dei diritti sociali e i paradossi

della solidarietà orizzontale, cit., 12, il quale rileva che i nuovi diritti sociali

derivano la propria connotazione paradossale proprio dal principio di solidarietà, “del quale costituiscono una peculiare traduzione; principio che prescrive ciò che, essendo per definizione spontaneo, può essere soltanto auspicato o, al più, promosso dalle istituzioni repubblicane attraverso gli strumenti di un’adeguata «pedagogia democratica»” (G. ZAGREBELSKY,

Imparare democrazia, cit.). Morelli, inoltre, rileva come “in verità (…) tutti i

doveri inderogabili di solidarietà si mostrano analogamente paradossali perché hanno la funzione di «far da veicolo tra ciò che è prima (e fuori) e ciò che è dentro la Costituzione» (A. RUGGERI Doveri fondamentali, etica repubblicana,

teoria della Costituzione (note minime a margine di un convegno), in R.

BALDUZZI-M. CAVINO-E.GROSSO-J. LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali,

153 stranieri regolarmente residenti il diritto di voto in ambito locale, provinciale e regionale410.

L’esclusione dal circuito dei doveri ha, peraltro, rappresentato in passato una delle più consistenti obiezioni contro l’estensione del voto agli stranieri; obiezioni che, inevitabilmente, divengono inconsistenti se si muove dalla metamorfosi delle comunità politiche. Oltre che – come si è osservato – il sacro dovere di difesa della patria, anche il contenuto della fedeltà alla Repubblica può, peraltro, subire un analogo processo di desacralizzazione411.

Come dimostra il dibattito scientifico, non v’è, del resto, univocità di posizioni intorno alla identificazione della fedeltà412,

per alcuni relegata nella sfera dei fatti di sentimento413, per altri

avente una piena natura giuridica414. E l’estensione dell’ambito

soggettivo dei destinatari della fedeltà trova, ad ogni modo,

410 La proposta di legge in questione prevede l’estensione del diritto di

elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali, nelle città metropolitane e regionali a chi non sia cittadino italiano quando abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia (artt. 2 e 3), nonché l’autorizzazione alla ratifica del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica al livello locale (art. 6).

411 Fra le principali obiezioni alla estendibilità dei diritti politici figura,

d’altro canto, proprio quella che vuole lo straniero non sottoposto al dovere di fedeltà alla Repubblica: cfr. M. CUNIBERTI, La cittadinanza, cit., 433; E.

GROSSO, Straniero, cit., 178 ss.

412 Sottolinea questo dato M. CUNIBERTI, La cittadinanza, cit., 433,

secondo il quale, paradossalmente, la dottrina, quando si tratta di escludere lo straniero dal voto, invece, riaffermerebbe una nozione del tutto univoca della fedeltà.

413 Cfr. in argomento soprattutto A. FALZEA, Fatto di sentimento, in ID.,

Voci di teoria generale del diritto, Milano 1985, 541 ss.

414 Per una ricostruzione delle tesi sul contenuto della fedeltà alla

Repubblica, cfr., per tutti, A. MORELLI,Il dovere di fedeltà alla Repubblica, cit.,

154 supporto nella tesi di chi ha sovrapposto fedeltà ed osservanza, poiché non v’è dubbio che l’osservanza della Costituzione e delle leggi, quale connotato della doverosità dell’ordinamento, sia rivolta a tutti415. Quand’anche si volesse distinguere tra fedeltà e

osservanza – secondo una tesi che pare peraltro giuridicamente preferibile416 – gli spazi per coinvolgere lo straniero non sarebbero

comunque serrati, come ha, inoltre, rilevato chi, muovendo dalla visione della fedeltà nei termini di una “continua apertura al confronto” – nella logica della distinzione tra le “democrazia che si difendono” e le “democrazia aperte” –, ha riscontrato una differenza di ordine solo quantitativo tra cittadino e straniero: dove, cioè, “il cittadino è tenuto a fare, per salvaguardare certi valori, lo straniero può essere tenuto a non fare, a non aggredire i valori medesimi”417.

Alle medesime conclusioni si può, d’altra parte, pervenire accogliendo altre ricorrenti affermazioni della dottrina. Come è stato rilevato, difatti, quale che sia la configurazione del dovere di fedeltà, appare arduo ipotizzare una esclusione totale del non cittadino. Lo è, ad esempio, se si conviene che essa si traduca nel divieto di commettere fattispecie delittuose, come quelle disciplinate dall’art. 283 c.p., o ricomprese nel titolo I, capo I e II del codice penale, giacché l’ambito soggettivo delle norme penali

415 Cfr. A. ALGOSTINO, I diritti politici dello straniero, cit., 256-257. 416 Cfr. L. VENTURA, La fedeltà alla Repubblica, Milano 1984, 42,

secondo cui la fedeltà consiste, non già in una “generica fedeltà allo Stato tout

court” e nemmeno in una “specifica fedeltà alla forma di Stato repubblicana”,

ma nella “fedeltà alla Costituzione ed all’ordinamento da essa introdotto sul quale si regge lo Stato”.

417 A. CERRI, Fedeltà (dovere di), in Enc. giur., XIV, Roma 1989, 4; ID.,

Doveri pubblici, ivi, XII, 2, conf. G. BASCHERINI, I doveri costituzionali degli

155 non può che essere tendenzialmente destinato a “tutti”418. Ma lo è

altrettanto se si colloca la fedeltà nella sfera del metagiuridico, stante ovviamente la insondabilità del foro interno.

Da ultimo, chi ha riflettuto sulla fedeltà alla luce del mutato contesto delle società multiculturali ha, inoltre, evidenziato l’esigenza di ricercare un punto di equilibrio, che presupponga la “totale accettazione, da parte degli immigrati stranieri, della natura pluralistica del sistema costituzionale (…), senza la pretesa che essi siano immediatamente disponibili ad aderire spontaneamente ai fondamenti di quell’ordine”419. Tale

punto di equilibrio, che consente di dare risposta alle molteplici obiezioni sollevate nei confronti della “mollezza” del metodo multiculturale, è stato trovato nella definizione della fedeltà “come rispetto del fondamento pluralistico dell’ordinamento costituzionale”420.

Una simile impostazione consente, con tutta evidenza, di allargare anche al non cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e, pertanto, di inferire alcune conseguenze decisive intorno alla titolarità dell’elettorato dello straniero residente.

8. Il principio di indivisibilità dei diritti e quello di

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