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Alle origini del binomio: la teoria ottocentesca dell’elettorato come “pubblica funzione” quale base per

PARTE PRIMA

1. Alle origini del binomio: la teoria ottocentesca dell’elettorato come “pubblica funzione” quale base per

la delimitazione della titolarità dell’elettorato ai soli cittadini

Il binomio, di natura esclusiva, cittadinanza legale- titolarità soggettiva dei diritti politici risale a ragioni di ordine

49 principalmente storico. Tale legame può, difatti, giustificarsi alla luce di una profonda tradizione storica, risalente agli albori dello Stato ottocentesco e, segnatamente, alla concezione dello status

activae civitatis coniato dalla teorica dei diritti pubblici

soggettivi115. In quel particolare momento storico era pienamente

diffusa nella riflessione teorica l’idea di reagire alle dottrine giusnaturalistiche sulla universalità dei diritti individuali; il che ha condotto Autori del calibro di Gerber116, Laband117 e Jellinek118

– per rimanere in Germania –, o di Carre de Malberg119 – per

guardare al panorama francese –, a teorizzare, più in generale, i diritti del singolo come diritti incardinati all’interno di una comunità statale. Il diritto pubblico soggettivo assume, pertanto, le fattezze di una situazione giuridica spettante al singolo nella sua “qualità di membro dello Stato”120.

Tutto ciò ha, in definitiva, contribuito in modo decisivo alla teorizzazione della categoria ottocentesca del diritto politico e, correlativamente, alla individuazione dei suoi titolari. Il diritto di

115 Cfr. E. GROSSO, La titolarità del diritto di voto, cit., 4 ss; F.

LANCHESTER, Voto: diritto di, in Enc. dir., XLVI, Milano 1993, 1107 ss.

116 Cfr. C. F. VON GERBER,Sui diritti pubblici, trad. it., in ID., Diritto

pubblico, Milano 1971.

117 Cfr. E. GROSSO,La titolarità del diritto di voto, cit.,8,che riprende P.

LABAND,Das Staatsrechts des deutschen Reiches, Freiburg, 308 ss.

118 Cfr. G. JELLINEK, Sistema dei diritti pubblici soggettivi, trad. it.,

Milano 1912.

119 R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la thèorie générale del l’Étate,

Paris 1922.

120 E. GROSSO, La titolarità, cit., 6-7; sui diritti pubblici soggettivi nella

dottrina italiana in generale cfr., amplius, S. ROMANO, La teoria dei diritti

pubblici subbiettivi, in V. E. ORLANDO (a cura di), Primo Trattato completo di

diritto amministrativo italiano, I, Milano 1900, 111 ss.; F. PIERANDREI,I diritti

subbiettivi pubblici nell’evoluzione della dottrina germanica, Torino 1940; E.

CASETTA, Diritti pubblici subbiettivi, in Enc. dir., XII, 1964, 791 ss.; A.

50 voto, da un lato, e la partecipazione alle funzioni di Governo e all’amministrazione dello Stato, dall’altro, non integrano qui manifestazioni di volontà della libertà del singolo, ma rappresentano l’espressione dell’esercizio di una “pubblica funzione”121. Da qui, la marginalizzazione dal circuito delle

decisioni politiche, innanzitutto, di chi non possedesse precisi requisiti collegati alla proprietà o alla capacità intellettuale e, secondariamente, di chi non fosse, per l’appunto, cittadino dello Stato, poiché solo quest’ultimo, appartenendo allo Stato, poteva divenirne un organo122.

Sennonché, l’arretramento della teoria dei diritti pubblici soggettivi e quella del voto come esercizio di una pubblica funzione, a vantaggio del riemergere delle tesi “individualistiche” sulla natura dell’elettorato123, ha progressivamente contribuito al

121 Cfr. E. GROSSO, La titolarità, cit., 7; F. LANCHESTER, Voto, cit., 117,

individua al riguardo tre gruppi di teorie: il primo gruppo, riconducibile alla visione lockiana e roussoviana, ritiene che la capacità di partecipare alle scelte del gruppo costituisca un “diritto innato dell’individuo” e che tutti gli esseri umani ne sono titolari, salvo individuarne i parametri di esercizio specifici.

La concezione “totalizzante” ritiene, invece, che la capacità di partecipare attivamente alle decisioni elettive e deliberative non si configuri come un diritto, ma come una “pubblica funzione” esercitata nell’interesse della comunità. L’idea di fondo di questa posizione non ruota attorno all’individuo, ma intorno ad una entità astratta che può concretarsi nella Nazione o nello Stato e che assume in sé “il potere originario di suprema decisione”.

Infine, l’impostazione dualistica tende a mediare le due tesi estreme, ipotizzando una serie di “soluzioni di compromesso”, in cui al diritto dell’individuo di autodeterminarsi corrisponde la sua funzionalizzazione all’interno della comunità nazionale o statale.

122 Cfr. E. GROSSO, La titolarità, cit.,12.

123 Cfr., fra gli altri, A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. giur.,

XI, 1989, 3100 ss.; G. PECES-BARBA MARTINEZ, Diritti e doveri fondamentali, in

Dig. disc. pubbl., V, 1990, 139 ss.; P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nelle

51 superamento delle restrizioni collegate al censo, benché l’equazione tra il diritto di voto e la cittadinanza non sia stata ancora del tutto scardinata, se solo si considera che essa continua a sopravvivere quasi ovunque in Europa124. Al contrario, per

quanto la teoria organica della sovranità sia stata soppiantata dall’accoglimento del principio democratico in quasi tutte le costituzioni moderne, la categoria teorica tradizionale del popolo continua ad essere identificata nell’insieme dei cittadini125.

Tuttavia, per chi scrive, le trasformazioni sociali che hanno riguardato le comunità nazionali e, più nello specifico, le comunità politiche, generate in buona parte dal processo di denazionalizzazione del diritto, implicano un ripensamento della tradizionale efficacia descrittiva di alcuni paradigmi scientifici, più in generale, e, più nel dettaglio, della questione della titolarità dei diritti politici. Il che rappresenta, del resto, la logica conseguenza della natura dinamica che, come si è già anticipato, connota l’idea della cittadinanza126; peraltro, anche i diritti politici

costituiscono, a loro volta, una categoria teorica dinamica e,

democrazia di fine secolo, Bari 1994, 103; P. F. GROSSI, Introduzione ad uno

studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova 1972, 4 ss.

124 Per una panoramica comparatistica sulla titolarità soggettiva del

diritto di voto, cfr., per tutti, E. GROSSO, Cittadini per amore, cittadini per

forza: la titolarità soggettiva del diritto di voto nelle Costituzioni europee, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2000, 505 ss.; G. FINOCCHIARO, La tutela giuridica

dello straniero in Italia e nei paesi europei. Normative comparate sull’immigrazione, Rimini 1996, 201 ss.; C. CORSI, Lo Stato e lo straniero,

Padova 2001, 305 ss.; G.ZINCONE-S.ARDOVINO, I diritti elettorali dei migranti

nello spazio politico e giuridico europeo, in Ist. fed., 5/2004, 741 ss.

125 Cfr., per tutti, T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., 140. 126 Cfr. C. SALAZAR, «Tutto scorre»», cit., 374 ss.

52 dunque, in costante evoluzione, sia per quanto riguarda i profili strutturali che quelli soggettivi127.

2. Titolarità dei diritti politici, eguaglianza tra cittadino e

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