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Il principio di indivisibilità dei diritti e quello di corrispondenza tra i diritti e i doveri quali element

PARTE PRIMA

8. Il principio di indivisibilità dei diritti e quello di corrispondenza tra i diritti e i doveri quali element

determinanti in ordine all’esistenza di un diritto costituzionale all’elettorato attivo e passivo in favore dello straniero regolarmente residente

418 Cfr. A. ALGOSTINO, I diritti politici dello straniero, cit., 257 ss. 419 E. GROSSO, I doveri costituzionali, cit., 17.

156 Il coinvolgimento dello straniero regolarmente residente nelle pratiche della solidarietà, da un lato, e l’estensione dei diritti sociali di partecipazione, dall’altro, consente di fotografare per un attimo le trasformazioni, in senso vieppiù inclusivo, che hanno riguardato più in generale le comunità nazionali. Un simile processo di denazionalizzazione dei diritti e dei doveri può, dunque, come si è anticipato, essere efficacemente descritto sostituendo l’etichetta “diritti di cittadinanza” – di per sé tecnicamente scorretta – con l’espressione “diritti di comunità”, che meglio pare rendere l’idea delle società multiculturali.

L’impostazione che insiste sulla peculiarità dei diritti politici risente, del resto – come è stato rilevato –, di una logica “darwinista”421: le tassonomie miranti a descrivere le classi dei

diritti fondamentali non appaiono oggi adeguate a descrivere la realtà in continuo movimento; non a caso, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel riconoscere pari dignità a tutte le classi di diritti, dividendole per valori, positivizza il principio di indivisibilità422. Le classificazioni dei diritti in

generazioni conservano, pertanto, la loro efficacia unicamente a scopi didattici423.

421 C. SALAZAR, I principi in materia di libertà, cit., 20.

422 Da ultimo si è tornato ad occupare di indivisibilità dei diritti S.

RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, cit., 30 ss.

423 Cfr., da ultimo, A. PIZZORUSSO, Le «generazioni» dei diritti nel

costituzionalismo moderno, in M. CAMPEDELLI-P.CARROZZA-L.PEPINO, Diritto di welfare, cit., 45 ss.; part. 68-69, il quale rileva che la classificazione dei diritti

fondamentali in “generazioni” assume un ruolo “soprattutto per la storia (e per la cronaca) degli eventi costituzionali dell’epoca contemporanea e di quelli degli ultimi due-tre secoli. Sembra invece che la distinzione delle generazioni di diritti (o di documenti in cui la tutela dei diritti sia enunciata) non presenti

157 I diritti fondamentali, come è stato rilevato, non sono leibnizianamente delle monadi non comunicanti tra di loro424, ed

anzi la storia insegna proprio come tutti i diritti costituzionali siano al contempo diritti di difesa, diritti a prestazione e diritti di partecipazione425. E, se questo è vero, l’affermazione che i diritti

politici siano diritti fondamentali del solo cittadino si converte nella negazione della natura inviolabile degli altri diritti di cui è incontestata la vocazione universale.

Come è stato, peraltro, autorevolmente rilevato, muovendo da una disamina della solidarietà nell’ambito dei rapporti che legano l’art. 2 Cost. agli artt. 3 e 4 Cost., se l’indirizzo cui si ispira l’art. 3, comma 2, Cost. è “quello di rendere possibile l’adempimento dei doveri di solidarietà nel quadro di un’ampia e articolata integrazione della comunità sociale nella sfera

sufficiente carattere di precisione per poter essere utilizzata come una nozione giuridica, sia sul piano legislativo, sia su quello dell’interpretazione sistematica, a livello dottrinale, giurisprudenziale o a qualunque altro”. A rilevare, ritiene ancora l’Autore, è invece il principio della “necessaria giustiziabilità dei diritti fondamentali, quale che sia il loro contenuto, come, del resto, rilevato, dalla Corte cost. nella sentenza n. 26/1999, in cui si può leggere che “al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale. Il principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude infatti che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano essere fatte valere” (punto 3.1. del Cons. in dir.)

424 Cfr. C. SALAZAR, Brevi note, cit., 156.

425 Cfr. M. LUCIANI, Sui diritti sociali, cit., 79 ss.; ID.,Unità nazionale e

struttura economica. La prospettiva della Corte costituzionale (Costituzione repubblicana). Relazione al Convegno annuale dell’AIC Costituzionalismo e costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino 27-29 Ottobre 2011, in www.rivistaaic.it, 2011. 50 ss.; F. BIONDI, Voce

Livelli essenziali delle prestazioni, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di

158 pubblica”, il risultato dell’attività dei pubblici poteri volta a crearne i presupposti “si dirige essenzialmente contro gli «ostacoli di ordine economico e sociale» e non riguarda il terzo momento, quello politico”, poiché la Carta costituzionale considera, in questo settore, “già avvenuta la rimozione di ostacoli (…) di carattere antidemocratico od autoritario”, in considerazione “dei suoi precetti riferentesi al momento politico, che investe la stessa forma di esistenza e il modo di essere dello Stato”426. Una simile

osservazione conferma l’idea per cui non è pensabile una rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale, che la Corte ha, come si è visto, compiuto con riguardo alla sfera dei diritti sociali dello straniero residente, che si sganciata da una già presupposta rimozione degli ostacoli di ordine politico (sempre con riguardo allo straniero residente).

Il contesto socio-economico che stiamo vivendo, segnato da una crisi economica che rischia di divenire endemica427, denota,

peraltro, i pericoli di una tendenza a fare ricorso a logiche di

social leveling down428, sicché la riduzione dello Stato sociale

rischia di accompagnarsi a “politiche di appartenenza”429 che

finiscono per escludere gli “ultimi arrivati”, ossia gli stranieri430.

Talché, emarginare lo straniero regolarmente residente dal circuito delle decisioni politiche, che subirà in termini di distribuzione delle risorse, equivale a digradare i diritti

426 G. M. LOMBARDI,Contributo, cit., 52-53.

427 Cfr. A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi, cit., 4 ss.

428 S. BESSON-A. UTZINGER, Introduction: Future Challanges of

European Citizenship. Facing a Wide-open Pandora’s Box?, in European Law Journal, 2007, 573 ss.; conf. S. GIUBBONI, Diritti, cit., 225.

429 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Lo stato sociale di fronte alle migrazioni,

cit., 40 ss.

159 (inviolabili) sociali in diritti concessi, ottriati, ingenerando una sorta di “paradosso democratico”431.

L’indivisibilità dei diritti costituzionali dimostra, peraltro, come non esistano diritti di serie A e diritti di serie B; lo straniero – sempre secondo ragionevolezza – deve, dunque, essere titolare anche dei diritti di partecipazione politica e del voto – che di essi è il principe –, quali diritti inviolabili di appartenenza stabile ad una comunità432.

Lo stesso principio di corrispondenza tra diritti e doveri scolpito dall’art. 2 Cost.433 conferma quanto appena detto. Si può

431 Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Lo stato sociale di fronte alle migrazioni,

cit., 42 ss., che si riferisce al riguardo ad un “convitato di pietra”. Sui legami tra sistemi di Welfare, cittadinanza e consenso politico, cfr., in generale, P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. CAMPEDELLI-P.

CARROZZA-L.PEPINO (a cura di), Diritto di welfare, cit., 207 ss.; B. BALDI,Stato

e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee,

Roma-Bari 2003, 78 ss.

432 Come rileva B. CARAVITA DI TORITTO, I diritti politici dei “non

cittadini”, cit., 14-15la “tavola dei diritti politici” non è, del resto, costituita formalmente solo dai diritti contenuti nel titolo IV della parte I della Costituzione, dovendosi affiancare ad essi sia tutti quei diritti definiti dalla dottrina di “partecipazione politica” che quei diritti politici in senso lato, quali diritti di libertà e diritti sociali, che potrebbero essere definiti “politicamente rilevanti” e che riguardano oggi lo straniero. In questo senso – osserva ancora l’Autore – “occorre chiedersi se ha un senso distinguere ancora – sempre con riferimento al profilo della titolarità – tra la categoria dei diritti politici in senso stretto (o formale) e quella degli altri diritti (civili e sociali) o se, come si auspica, occorra pensare l’insieme delle situazione giuridiche soggettive relative ad alcuni diritti di libertà quali componenti di uno “statuto di

appartenenza ad una comunità” di un individuo; comunità che, proprio

attraverso tale ampio ed aperto bagaglio di diritti, si fa ordinamento giuridico”.

433 Sulla corrispondenza fra diritti e doveri con particolare riguardo alla

sfera dei rapporti politici, cfr., fra i tanti, P. BARILE,Diritti dell’uomo, cit., 32;

U. DE SIERVO,Il voto dei cittadini residenti all’estero ed alcune caratteristiche

della nostra legislazione in tema di cittadinanza, in AA.VV.,Nuove dimensioni

nei diritti di libertà, Padova 1990, 302; A, AMORTH,La Costituzione italiana,

160 discutere circa le differenze strutturali tra diritti e doveri, gli uni – riconosciuti – aventi natura prestatuale; gli altri – richiesti – aventi natura poststatuale434. Quale che sia la loro natura, è,

tuttavia, un dato di fatto che essi siano affratellati nell’art. 2 Cost. secondo un principio di corrispondenza. Il che non significa che i diritti attendano, per essere inverati, l’adempimento di doveri, secondo una strana logica commutativa più consona al diritto civile, ma semplicemente che non è consentito richiedere doveri che non presuppongano diritti435. L’immissione dello straniero

residente nel circuito della solidarietà politica sostiene, dunque, e rende doverosa la praticabilità di interpretazioni evolutive volte a superare il dato letterale del testo, nella parte in cui si rivolge al (solo) cittadino.

Quando la Corte costituzionale afferma che il sacro dovere di difesa della patria è, sempre secondo ragionevolezza, rivolto anche allo straniero regolarmente residente, dimostra, a parere di chi scrive, che il non cittadino regolarmente residente è già per Costituzione titolare dei diritti politici, salvo che si intenda inferire da ciò una pretesa, contraria allo spirito della Costituzione, di doveri subito e di diritti a futura memoria436.

434 Cfr. A. RUGGERI,Note introduttive, cit., 22.

435 Il principio di indivisibilità dei diritti e doveri costituisce un

argomento forte nella tesi di M. LA TORRE, Diritto e politica. Indagine

preliminare allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cit., 273 ss., il quale opta per la tesi della necessaria estensione agli

stranieri residenti del diritto di voto.

436 La dottrina che ha limitato la titolarità dei diritti di partecipazione

politica ai cittadini ha, del resto, presupposto che il non cittadino fosse escluso dallo stesso circuito dei doveri: cfr., ad esempio, M. MAZZIOTTI DI CELSO, Sulla

soggettività, cit., 316-318. Del resto, gli stessi Autori che tendevano ad

escludere gli stranieri dalle libertà politiche, finivano per escludere correlativamente anche i doveri, ed inoltre un dei più significati problemi di

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9. Riflessioni conclusive: l’elettorato attivo e passivo quale

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