Prospetto 3.1 Le misure dei programmi di sostegno
3.3 Le misure regolamentar
3.3.2 Classificazione ed etichettatura
Sul fronte della classificazione e dell’etichettatura dei vini, invece, la proposta originaria ha trovato una sostanziale applicazione.
In estrema sintesi, i vini dell’Unione sono suddivisi nelle due categorie con origine geogra- fica o senza origine, portando un marcato cambiamento nell’attuale sistema, basato sulla cosid- detta piramide della qualità, e abbandonando quindi la formula consolidata dei vini VQPRD ed eliminando la categoria dei vini da tavola. Un secondo aspetto di rilievo concettuale è che la nuova normativa tende anche ad armonizzare il sistema di classificazione dei vini con quello degli altri prodotti alimentari. Nei considerando al trattino 27, infatti, si mette in evidenza il collega- mento tra la qualità e l’origine geografica del vino e si sottolinea la necessità di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in stretta coerenza con l’im- postazione della normativa trasversale della qualità applicata dalla UE ai prodotti alimentari diver- si dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006. Un ulteriore aspetto di interesse e di novità è l’affermazione che il riconoscimento avvenga in sede comunitaria e non nazionale, come invece è avvenuto finora e come era stato ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, al fine di ricercare una maggiore armonizzazione delle regole. In termini applica- tivi, il testo del regolamento apporta, quindi, modifiche di una certa importanza.
11 Si ricorda che l’OIV non include nel suo codice delle pratiche enologiche l’arricchimento con mosto concentrato, così come non prevede l’arricchimento con saccarosio. L’arricchimento è ammesso solo per concentrazione.
Il Capo IV si focalizza sulle denominazioni e indicazioni di origine e sulla definizione, quin- di, di due categorie di vini: vini con una denominazione di origine protetta (DOP) e i vini con un’indicazione geografica protetta (IGP).
Secondo la Sezione 1, all’articolo 34, si intende per “denominazione di origine” il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designi un prodotto rispondente a deter- minati requisiti, quali:
– qualità e caratteristiche dovute essenzialmente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
– esclusiva provenienza delle uve dalla zona geografica; – produzione nella zona geografica.
Per “indicazione geografica” si intende, invece, l’indicazione che si riferisce a una regione, un luogo determinato o a un paese che serva a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:
– qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili all’origine geografica; – provenienza delle uve per almeno l’85% dalla zona geografica;
– produzione nella zona geografica.
La Sezione 2, riporta le norme relative alle domande di protezione e, per sommi capi, indi- ca gli elementi necessari al fascicolo di presentazione: il nome per cui si richiede la protezione, il disciplinare di produzione e il documento unico di riepilogo. Il disciplinare deve riportare la descrizione del vino, le pratiche enologiche specifiche prescritte, la delimitazione della zona, le rese massime, le indicazioni varietali e gli elementi che possano evidenziare i legami tra territo- rio e prodotto, ai sensi dell’articolo 34.
Per quanto concerne la procedura di conferimento della protezione questa è descritta nel- la Sezione 3, dove sono indicati i passaggi sostanziali per la procedura nazionale preliminare, per l’esame da parte della Commissione, per l’eventuale procedura di opposizione e, infine, per la decisione sulla protezione in esame.
Casi specifici, quali le omonimie e le relazioni con i marchi commerciali, sono oggetto del- la Sezione 4, che indica anche i motivi di rigetto della protezione, come nelle situazioni di nomi che siano divenuti generici, o per condizioni di consumo o per mancata pertinenza con le dispo- sizioni legislative vigenti. Un particolare aspetto risulta essere quello delle relazioni tra le deno- minazioni e i marchi commerciali. Nel dettaglio, l’articolo 44 riporta che qualora una denomina- zione di origine o un’indicazione geografica siano protette, la registrazione di un marchio com- merciale corrispondente è respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione.
Infine, le ultime due Sezioni riportano le norme relative alla protezione e ai controlli, non- ché le disposizioni generali. In particolare, nell’articolo 45 si mette in evidenza che le denomi- nazioni o le indicazioni sono protette contro gli usi commerciali diretti o indiretti, da casi di usur- pazione o imitazione, dall’uso di false indicazioni e in generale da qualsiasi pratica che possa indurre il consumatore in errore. La verifica del rispetto del disciplinare è annuale, da effettuarsi durante la produzione e durante, o dopo, il condizionamento del vino; gli Stati membri (art. 47) designano l’autorità o le autorità incaricate in relazione agli obblighi stabiliti.
Le modifiche del disciplinare sono accolte per tenere conto dell’evoluzione delle tecniche o per rivedere la delimitazione dell’area; nella domanda occorre fornire le motivazioni delle even- tuali modifiche. La possibilità di avanzare la richiesta da parte di uno Stato membro, o anche da parte della Commissione, di cancellazione della protezione è prevista nei casi in cui una deno- minazione d’origine o una indicazione geografica non siano più rispondenti al disciplinare.
Per quanto concerne le denominazioni di vini preesistenti, l’articolo 51 indica sostanzial- mente che la nuova classificazione non pregiudica i riconoscimenti attuati sulla base delle pre- cedenti disposizioni nazionali, emanate nell’ambito della vecchia cornice normativa. La protezio- ne dovrebbe attivarsi in modo automatico dopo una trasmissione da parte dello Stato membro dei fascicoli tecnici e delle decisioni nazionali di approvazione. Se tale trasmissione non è invia- ta entro il 2011, le denominazioni preesistenti perdono la protezione.
Anche nel caso delle menzioni tradizionali (Capo V del regolamento), eventualmente adot- tate a livello di Stato membro, viene garantito il mantenimento della protezione. Per menzioni tra- dizionali si intende l’espressione usata tradizionalmente per indicare che il prodotto reca una deno- minazione o un’indicazione protetta a livello comunitario o di Stato membro, oppure un metodo di produzione o di invecchiamento, oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un even- to particolare legato al prodotto con denominazione o indicazione protette. La portata dell’arti- colo 54 è particolarmente rilevante per i paesi con una spiccata vocazione per i vini a denomina- zione di origine. L’articolo rappresenta infatti il riferimento giuridico che permette di continuare a utilizzare la terminologia scaturita dal procedente modello dei VQPRD12.
In conseguenza del rivisto sistema di classificazione, anche le norme di etichettatura pre- sentano alcune modifiche, come riportato nel Capo VI del Titolo III. I considerando 39 e 40 evi- denziano la necessità di stabilire norme che tengano conto degli interessi dei consumatori da un lato e dei produttori dall’altro; pertanto, al fine di evitare che le possibili divergenze tra le dispo- sizioni legislative nazionali possano ostacolare l’ordinato funzionamento del mercato interno, si pone in evidenza l’opportunità che le norme in materia di etichettatura siano adottate a livello comunitario. Sempre nei considerando, si richiama, quindi, la necessità di identificare corretta- mente il prodotto in termini commerciali, a seconda delle categorie di vendita, e di fornire ai consumatori “determinate informazioni importanti”, nonché di disciplinare a livello comunitario anche le cosiddette informazioni facoltative. In termini più specifici di etichettatura, nel consi- derando 42 si cita la possibilità, ed è una novità, di inserire l’indicazione di varietà e dell’anna- ta sui vini senza denominazione di origine o indicazione geografica. In altri termini, il nuovo rego- lamento prevede anche per questi vini la possibilità di indicare vitigno e annata di produzione, ma dispone anche che gli Stati membri introducano norme e regolamenti finalizzati ad assicurare cer- tificazioni e controlli sulla veridicità delle informazioni.
L’articolo 57 fornisce, prima di tutto, le definizioni di etichettatura e presentazione. Con il primo sostantivo, infatti, si intendono i termini, le diciture, i marchi, le immagini o i simboli che accompagnano un prodotto o che a questo si riferiscono; mentre per presentazione si intendono tutte le informazioni riportate tramite il condizionamento del prodotto, includendo la forma e il tipo di bottiglie.
Il regolamento classifica le indicazioni in relazione a etichettatura e presentazione in due categorie: obbligatorie e facoltative.
Le indicazioni obbligatorie, salvo alcune deroghe, sono: – la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli13;
– per i vini a denominazione di origine o a indicazione geografica protette, il riporto di
12 L’interpretazione, riferita anche in una nota prodotta dal MiPAAF, chiarisce che le Menzioni Tradizionali corrispondono alle Menzioni specifiche tradizionali nazionali, con riferimento all’allegato III del regolamento (CE) n. 753/2002; in Italia tali men- zioni sono: DOCG, DOC, Vino dolce naturale, IGT, Vin de Pays, Landwein.
13 Questo riferimento può essere omesso nel caso in cui in etichetta figuri il nome protetto di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica.
tale espressione (DOP e IGP)14e il nome specifico della denominazione o indicazione sotto protezione;
– il titolo alcolometrico volumico effettivo; – l’indicazione della provenienza;
– l’indicazione dell’imbottigliatore o il nome del produttore o del venditore; – l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati;
– l’indicazione del tenore di zucchero, per le varie tipologie di vini spumanti. Diversamente, risultano facoltative le seguenti indicazioni:
– l’annata;
– il nome di uno o più varietà di uve da vino; – termini che indicano il tenore di zucchero;
– i termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
– per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le men- zioni tradizionali e anche il nome di una unità geografica più piccola o più grande del- la zona di origine, nonché il simbolo comunitario che indica la denominazione o l’in- dicazione geografica protette.
In merito alle indicazioni facoltative, come già anticipato, si prende in considerazione la possibilità per gli Stati membri di attivare procedure specifiche per autorizzare e attestare le dichia- razioni in etichetta. Uno Stato membro ha facoltà, inoltre, di escludere l’indicazione varietale, qualora questa possa generare confusione per il consumatore, poiché già inserita in una denomi- nazione o in un’indicazione geografica, o per l’esiguità della varietà stessa, che renderebbe i con- trolli troppo onerosi.
L’evidente sforzo presente nella nuova normativa verso l’armonizzazione delle regole com- porta tuttavia alcune criticità, anche in relazione ai punti sollevati nel “Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli” (COM 2008, 641 def.), redatto dalla stessa Commissione. Nel caso italia- no, ad esempio, trasferire la composizione ormai tradizionale dell’offerta di prodotti vitivinicoli nel nuovo schema DOP-IGP potrebbe rappresentare un’operazione molto complessa e da valuta- re con attenzione. Il passaggio delle denominazioni tradizionali (DOC e DOCG) in DOP può risul- tare non particolarmente difficoltoso, pur restando aperte molte questioni, come ad esempio il sistema di gerarchie interne alle denominazioni stesse. Diversamente, la trasformazione dei vini da tavola con indicazione geografica (IGT) in vini IGP appare una operazione molto più diffi- coltosa, per le molte differenze in termini di controlli e di esigenze di protezione (cfr. par. 6.5). Inoltre, va sottolineato che la categoria dei vini da tavola con indicazione geografica ha permes- so negli anni una buona collocazione sui mercati, proprio grazie al riferimento a una gestione rego- latoria relativamente semplice (Pomarici, 2009).
14 Questo riferimento può essere omesso nel caso in cui in etichetta figuri o una menzione tradizionale, o in circostanze ecceziona- li il nome della DOP o dell’IGP.