• Non ci sono risultati.

Ristrutturazione e riconversione dei vignet

GRUPPI DI PRESSIONE E ALLEANZE NAZIONAL

UE 27 Paesi terz

5.1.2 Ristrutturazione e riconversione dei vignet

Il PS dell’Italia riconosce un ruolo di rilievo alla ristrutturazione e riconversione dei vigne- ti: riserva a questa misura circa un terzo del budget disponibile ogni anno e ne prevede l’attua- zione obbligatoria, stabilendo anche che possa diventare il collettore dei fondi provenienti da altre misure.

La ristrutturazione e riconversione dei vigneti, d’altronde, ha molteplici valenze. In primo luogo consente di proseguire nella strategia di miglioramento e adeguamento alle richieste del mercato del potenziale produttivo nazionale, attraverso la variazione della composizione ampe- lografica dei vigneti, una più adeguata localizzazione degli stessi e il miglioramento delle tecni- che di coltivazione.

La misura permette inoltre di tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali con- nesse alle produzioni vitivinicole, modulando adeguatamente, a livello locale, condizioni di acces- so, titoli di preferenza e limitazioni.

Gli indirizzi tecnici e i criteri di applicazione della ristrutturazione e riconversione sono definiti a livello nazionale ma, come in passato, spetta alle Regioni, con apposite determinazioni da sottoporre al Ministero, declinare a livello locale i contenuti e alcuni parametri delle azioni, pur nel rispetto delle linee guida generali.

Anche le procedure di accesso alla misura restano incentrate sulla presentazione delle domande e sulla loro approvazione, sulla base di una graduatoria redatta con punteggi espressio- ne delle priorità locali. Vengono dunque ammesse a contributo le richieste riportate nella gra- duatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

lo massimo dell’aiuto medio per ettaro, che nella precedente OCM veniva fissato dalla Commis- sione, mentre nella nuova OCM la sua definizione è stata lasciata alla scelta degli Stati membri. Nel 2008/2009 l’aiuto destinato a coprire la compensazione per le perdite di reddito e il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, è stato fissato pari a 8.600 euro ad ettaro, che salgono a 9.500 euro ad ettaro per le regioni dell’Obiettivo Convergenza, risultando dunque, in media, vicino ai 9 mila euro ad ettaro (+9% rispetto agli 8.243 euro ad ettaro assegnati dalla UE all’Italia per la ristrutturazione e riconversione nella campagna 2007/2008, l’ultima del pre- cedente regime).

Posto l’ammontare delle risorse complessivamente assegnate alla misura, e tenendo fisso l’aiuto medio previsto, la superficie ristrutturabile in ambito nazionale con il nuovo aiuto medio dovrebbe aumentare progressivamente, fino a sfiorare nel 2013 i 12.800 ettari.

Nel complesso, considerando anche i programmi di ristrutturazione e riconversione eredi- tati dalla precedente OCM, l’Italia durante le cinque annualità arriverebbe a finanziare la ristrut- turazione di 57.000 ettari di vigneti, quasi l’8% delle superfici risultanti dall’inventario del 2007 (tab. 5.5).

Tabella 5.5 - Impatto della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel PS dell’Italia

2009 2010 2011 2012 2013

Programmi nuovi: Superficie (ha) 7.017 10.960 10.775 12.692 12.776 Reg. (CE) 479/2008 Importo medio (€/ha) 8.967 8.967 8.967 8.967 8.967

Programmi in corso: Superficie (ha) 2.787 0 0 0 0

Reg. (CE) 1493/1999 Importo modificato (€/ha) 6.108 0 0 0 0

Fonte: ns. elaborazioni su dati MiPAAF.

Considerando che nella precedente OCM, durante le otto campagne di attivazione della misura (tra il 2000/2001 e il 2007/2008), erano stati ristrutturati già circa 130 mila ettari (tab. 5.6)1 l’Italia arriverebbe a rinnovare in tredici anni quasi 190 mila ettari di vigneti.

Tabella 5.6 - Impatto della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Italia nella vecchia OCM

Campagna Assegnato Speso

euro ha euro ha 2000/2001 100.310.000 13.691 115.063.685 18.113 2001/2002 116.571.000 15.910 103.974.678 16.426 2002/2003 123.935.140 17.517 123.261.703 18.565 2003/2004 120.110.532 17.064 120.317.370 18.023 2004/2005 103.020.889 14.529 103.736.665 15.410 2005/2006 99.743.891 13.874 95.917.304 14.589 2006/2007 99.825.428 13.056 100.474.452 14.833 2007/2008 101.107.176 12.279 nd nd Totale 864.624.056 117.920 762.745.857 115.959

Fonte: ns. elaborazioni su dati MiPAAF.

Tornando alla misura di ristrutturazione e riconversione prevista nel PS, le azioni consen- tite sono:

– la riconversione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto;

– la ristrutturazione, mediante diversa collocazione del vigneto, reimpianto dello stesso o miglioramento delle sue tecniche di gestione.

Secondo quanto disposto dalla disposizione nazionale di attuazione della misura (DM 8 agosto 2008), le Regioni scelgono l’area o le aree dell’intervento e possono anche limitare i bene- fici ai produttori i cui vigneti ricadano nelle zone dei disciplinari di produzione delle denomina- zioni di origine o delle indicazioni geografiche.

Le stesse Regioni individuano i soggetti autorizzati a presentare i progetti, ovvero le doman- de, tra le seguenti categorie: imprenditori agricoli singoli e associati, organizzazioni riconosciu- te di produttori vitivinicoli, cooperative agricole, società di persone e di capitali esercitanti atti- vità agricola e Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indica- zione geografica.

Il beneficiario, al quale l’Organismo pagatore competente pagherà gli aiuti, resta comun- que la persona fisica o giuridica che conduce i vigneti, ovvero che detiene i diritti di reimpianto2. Quanto alla superficie relativa a ogni domanda di contributo, saranno le Regioni a fissarla tenendo conto del limite stabilito a livello nazionale. Il PS italiano prevede infatti che tale super- ficie non possa essere inferiore a 0,5 ettari, ovvero a 0,3 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o hanno una superficie vitata di almeno un ettaro. Le Regioni possono comunque derogare a questi limiti fissando soglie inferiori per zone particolari (di montagna, in forte pendenza, terrazzate, ecc.).

In linea generale, inoltre, nella ristrutturazione e riconversione si deve tendere alla mecca- nizzazione totale o parziale dell’impianto.

Come nella precedente OCM, il contributo viene erogato nella forma di:

– compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura fino al 100% delle stesse, come autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e nuove o come compensazione finanziaria. La compensazione finanziaria viene calco- lata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili (legge 388/2000); – contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione fino al 50% di tali costi, e al 75%

nelle regioni classificate come Regioni Convergenza, in Italia: Campania, Puglia, Cala- bria e Sicilia (per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2013).

Le Regioni devono determinare l’aiuto da erogare in relazione ai costi di ristrutturazione e riconversione, per ciascuna azione prevista, utilizzando le voci di spesa dei prezziari regionali. Tali voci sono riconosciute nel limite massimo delle percentuali prescelte (fino al massimo al 50% o al 75%). In altri termini, il contributo ai costi viene calcolato applicando la percentuale defini- ta dalle Regioni al costo effettivamente sostenuto entro i limiti dei costi standard e a seguito di presentazione di documenti probatori relativi al materiale e ai servizi utilizzati. In alternativa, le Regioni possono scegliere il pagamento forfetario dell’aiuto.

Il pagamento può essere anticipato (prima della conclusione dei lavori) o a collaudo, ma sempre con riferimento a tutte le operazioni indicate nella domanda.

2 L’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) svolge il compito di coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti. Nel- le Regioni in cui questi organismi non risultano costituiti, a curare i corrispondenti adempimenti affidati dalla normativa comu- nitaria è una struttura autonoma dell’Agenzia, denominata “Organismo pagatore”. Tale Organismo pagatore può anche essere incaricato di sostituire organismi pagatori inadempienti.