Prospetto 3.2 Quadro riassuntivo delle voci obbligatorie e facoltative in etichetta
3.4 Scambi con i paesi terz
Come noto, gli scambi con paesi terzi consistono nell´importazione di prodotti sul merca- to comunitario e nell´esportazione di prodotti comunitari. All’interno dell’Unione vengono spes- so adottate misure di controllo e di intervento in difesa dei prodotti importati ed esportati al fine, soprattutto ma non solo, di allineare i prezzi dei prodotti europei con quelli dei mercati mondia- li e di regolare i flussi di import ed export.
Il Titolo IV del nuovo regolamento riguarda appunto gli aspetti di scambio con i paesi ter- zi, vale a dire il commercio dei prodotti regolamentati, e si suddivide in diversi Capi, relativi alle disposizioni generali e alle norme relative ai titoli di importazione e di esportazione, alle misu- re di salvaguardia e alle regole applicabili alle importazioni.
Il regolamento (CE) n. 479/2008 si limita sostanzialmente a recepire le decisioni già assun- te in relazione al comparto del vino, nell’ambito degli accordi sottoscritti in seno all’Organizzazio- ne mondiale del commercio (OMC) e non vengono introdotte novità di rilievo, neppure in rela- zione alla passata OCM. Nei considerando, il regolamento riporta, infatti, come la realizzazione del mercato unico implichi necessariamente l’instaurazione di un regime di scambi, per stabiliz- zare il mercato interno in primo luogo; tuttavia, tale regime di scambi deve basarsi in modo diret- to sugli obblighi internazionali derivanti dagli accordi siglati in sede OMC. In proposito, fa ecce- zione la norma, già prevista in precedenza, di divieto all’uso di mosti e di vini provenienti dai paesi extra UE nelle pratiche di vinificazione e che risulta in contraddizione con le regole dell’OMC. In estrema sintesi, questa parte della nuova OCM vino ricalca sostanzialmente quanto sta- bilito all’interno del regolamento sull’OCM unica, nel quale erano già confluite le disposizioni del precedente regolamento quadro.
Nei principi generali, si pone in evidenza il fatto che anche per i prodotti normati dal rego- lamento (CE) n. 479/2008 si applica la tariffa doganale comune; salvo eccezioni, non risulta, quin- di, possibile l’imposizione di tasse che siano in realtà equivalenti a dazi, né l’utilizzo di restri- zioni quantitative o misure equivalenti. Per la classificazione dei prodotti si propone l’uso della cosiddetta nomenclatura combinata, vale a dire la nomenclatura tariffaria e statistica dell’Unione.
3.4.1 Titoli di importazione ed esportazione
Essendo l’attività di controllo dei flussi commerciali un’attività soprattutto di tipo ammi- nistrativo, nei considerando del regolamento si ritiene che la decisione del rilascio dei titoli di importazione ed esportazione dovrebbe essere demandata alla Commissione. Ciononostante, nel prosieguo, al Capo II, vengono riportate le condizioni generali che disciplinano tali titoli. L’arti- colo 72 sottolinea appunto la possibilità o meno di subordinare le attività di import/export all’emis- sione di specifici titoli, anche ai fini di monitorare le importazioni. I titoli, validi in tutta la Comu- nità, vengono rilasciati da ogni Stato Membro, a fronte di una specifica richiesta, e sono emessi con un sistema di garanzia, vale a dire con l’obbligo della costituzione di una cauzione che assi- curi dell’effettiva realizzazione delle operazioni commerciali coperte dai titoli rilasciati. Nel caso dei succhi e dei mosti si applica un regime ad hoc in merito al sistema di dazi e di cauzione.
In termini di misure attinenti all’applicazione, l’articolo 77 riporta alcune tipologie, come le modalità di fissazione dei criteri di controllo, l’entità delle cauzioni e le norme di svincolo.
Il regolamento applicativo fornisce alcune indicazioni in merito alla definizione di partita, vale a dire un quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico spedizioniere verso un uni- co destinatario, e alla verifica dei prezzi per ciascuna partita. L’applicativo, inoltre, individua uno svincolo dalle cauzioni su richiesta delle parti.
3.4.2 Salvaguardia
Per quanto il regime dei dazi potrebbe consentire di rinunciare a ogni altra forma di prote- zione, il regolamento prevede la possibilità di introdurre anche altre azioni, qualora in circostan- ze eccezionali il sistema dei dazi non risulti efficace. In questo senso, l’articolo 78 introduce le cosiddette misure di salvaguardia, attivabili su richiesta di un singolo Stato Membro o anche su iniziativa diretta della Commissione. Una volta comunicate le misure sono immediatamente appli- cabili, anche se si prevede la possibilità per uno Stato membro di deferimento al Consiglio della decisione di attivazione.
Nel caso dei succhi di uve e mosti commercializzati con la designazione di una clausola di salvaguardia speciale (SGS) si prevede l’applicazione di un dazio addizionale, per evitare even- tuali effetti pregiudizievoli sul mercato interno imputabili a operazioni di importazione effettua- te con un prezzo inferiore a quello comunicato all’OMC o per volumi superiori ad un determi- nato livello. L’articolo 79 specifica le procedure di applicazione di tali dazi addizionali.
Il Capo affronta inoltre il tema del regime di perfezionamento, vale a dire le condizioni tariffarie in merito all’importazione o esportazione temporanea di merci per essere sottoposte a lavorazione. Qualora il mercato interno possa essere perturbato a causa di tale regime, si preve- de la possibilità di vietare il ricorso ad esso. La Commissione può procedere a tale azione, di divie- to o anche di sospensione, a seguito della richiesta da parte di uno Stato membro e con applica- zione immediata. In questo ambito si collocano anche le tariffe e le restituzioni alle esportazioni.
3.4.3 Regole per le importazioni
Un regime particolare è previsto al Capo IV in merito alle regole applicabili alle importa- zioni dai Paesi terzi. Infatti, tali flussi di prodotti dovrebbero essere assoggettati alle norme comu- nitarie relative alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche, nonché a quelle rela- tive all’etichettatura. I prodotti importati devono essere accompagnati inoltre da un certificato rila- sciato dall’autorità competente, figurante in un elenco ancora da diramare, che ne accerti la conformità alle pratiche raccomandate dall’OIV o devono essere autorizzati dalla normativa comu- nitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008. Inoltre, le merci devono essere accompagnate anche da uno specifico bollettino di analisi, rilasciato dal paese di origine, che attesti che il pro- dotto è adatto al consumo umano. All’articolo 83, infine, si riporta la possibilità di aprire contin- genti tariffari per l’importazione a determinate condizioni; tali contingenti sono indetti e gestiti dalla Commissione, nei casi previsti da accordi internazionali conclusi in conformità al Trattato o da atti del Consiglio. I contingenti dovrebbero essere gestiti in modo tale da non effettuare discri- minazioni tra operatori e l’articolo prevede specifiche modalità in questo senso, come l’apertura su ordine cronologico o su una ripartizione su base quantitativa o in base alle cosiddette corren- ti commerciali tradizionali (metodo operatori tradizionali/nuovi operatori). In ogni caso il meto- do utilizzato deve tenere conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e del suo equilibrio interno.
Le norme di attuazione possono riguardare le modalità relative ai requisiti per le importa- zione e le garanzie in merito alla natura, provenienza e origine dei prodotti.
In merito agli attestati e ai bollettini di analisi di vini, succhi e mosti di importazione, il regolamento di applicazione (436/2009) fornisce alcune indicazioni più specifiche. In particola- re il bollettino, rilasciato da un laboratorio del paese terzo, dovrebbe recare informazioni comu- ni e informazioni diversificate a seconda del prodotto in oggetto. Per tutte e tre le categorie di pro- dotto devono essere presenti informazioni in merito all’estratto secco, all’acidità, all’anidride sol- forosa, alla presenza di varietà derivanti da incroci interspecfici. Diversamente, nel caso di vini e mosti parzialmente fermentati si riporta il titolo alcometrico volumico totale ed effettivo, men- tre per mosti e succhi la densità. Una corposa serie di esenzioni dalla presentazione dell’attesta- to e del bollettino sono elencate nell’articolo 42; tali esenzioni vanno dai bagagli dei viaggiatori fino alle provviste di bordo. Gli articoli 43, 44 e 47 descrivono le caratteristiche e gli usi del docu- mento unico che contiene l’attestato e il bollettino (formulario VI1 e V I 2; allegato IX, X, XI), mentre l’articolo 45 riporta una procedura semplificata per produttori che offrono garanzie parti- colari e che siano riconosciuti, e comunque controllati, dai paesi terzi. Gli elenchi degli organi- smi e laboratori competenti per l’emissione di attestati e bollettini viene redatto e aggiornato dal-
la Commissione sulla base delle comunicazioni delle autorità dei paesi terzi. Disposizioni parti- colari sono, inoltre, previste per le importazioni indirette, vale a dire per i casi nei quali il vino transiti da un paese di origine dell’UE a un paese di esportazione extra-UE per essere successi- vamente reintrodotto nell’UE, oltre che per alcuni vini, come quelli liquorosi e alcolizzati.
Parallelamente, in merito alle esportazioni comunitarie (articolo 52), gli Stati membri devo- no comunicare la propria lista di organismi preposti al rilascio degli attestati, comprovanti la conformità alle condizioni di accesso alle concessioni previste con paesi terzi, alla Commissio- ne, che agisce in nome dell’UE nei rapporti con i paesi terzi.