GRUPPI DI PRESSIONE E ALLEANZE NAZIONAL
Prospetto 6.1 Le misure del PS tra I e II pilastro
6.5 La transizione verso le nuove regole di etichettatura
6.5.1 I problemi tecnici immediat
La discontinuità che la riforma determina nella gestione dei vini con origine geografica, che comporta, tra l’altro, una centralizzazione delle decisioni finali a Bruxelles, ha prefigurato in pri- mo luogo il rischio concreto dell’interruzione prolungata delle attività di aggiornamento dei disci- plinari dei vini a denominazione e con indicazione geografica, già in essere, oltre che della con- cessione di nuovi riconoscimenti. Per questo motivo è stato deciso di consentire ai paesi membri di lavorare con le vecchie regole fino al 31 dicembre 2011, ma solo sulle domande di modifica e di riconoscimento presentate entro il 31 luglio 2009. Inoltre, per evitare di disperdere ciò che si è costruito nel tempo, in termini di familiarità del pubblico con l’articolazione dell’offerta dei vini dei diversi paesi dell’Unione, il regolamento (CE) n. 479/2008 consente di continuare ad utiliz- zare nell’etichettatura le menzioni tradizionali (articoli 59 e 60); sulle etichette italiane si potran- no, quindi, indicare le menzioni denominazione di origine controllata, denominazione di origine controllata e garantita e indicazione geografica tipica, insieme o in sostituzione delle espressioni DOP e IGP.
In Italia, l’avvio del nuovo regime ha visto, quindi, la prosecuzione del tour de force per soddisfare le esigenze immediate del settore, impegnando intensamente la capacità di lavoro del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Ciò nonostante, appare ormai urgente lavorare anche per il futuro, perché, come già ricor- dato nel capitolo 3, gli Stati membri hanno l’obbligo di presentare alla Commissione entro il 2011 i fascicoli tecnici contenenti i nuovi disciplinari di produzione e le relative documentazioni dei vini con denominazione di origine e a indicazione geografica oggi esistenti, cui è garantita la pro- tezione automatica solo a condizione che la loro esistenza come DOP o IGP sia confermata mediante tale procedura. Considerato che in Italia ci sono più di 300 denominazione e più di 100 indicazioni geografiche, per molte delle quali non esiste più una cartografia certa, si può ben com- prendere il tipo di impegno che deve essere portato a termine.
La nuova normativa impone una riscrittura dei disciplinari dei vini a denominazione di ori- gine e a indicazione geografica che si vogliono confermare; questo comporterà delle difficoltà specifiche che dipenderanno dalla severità con cui a Bruxelles si analizzaranno i fascicoli in arri- vo dagli Stati membri. In particolare, un elemento critico sarà rappresentato dalla descrizione del- le caratteristiche dei vini oggetto di protezione, che deve essere obbligatoriamente contenuta nei disciplinari DOP e IGP28. Sarà quindi necessario che la Commissione fissi degli standard chiari in modo da orientare il lavoro dei paesi membri.
Ciò fa sì che nello specifico della transizione da vini da tavola con indicazione geografica in qualcuna delle nuove categorie previste, si pone lo specifico problema della incompatibilità di alcune prassi attualmente consentite con le regole introdotte dalla nuova OCM.
Pertanto, per consentire alle imprese vitivinicole di adeguarsi con gradualità alla nuova disciplina, sono state previste alcune deroghe e norme transitorie (art. 6 del regolamento appli- cativo sulle denominazioni e indicazioni geografiche, etichettatura e presentazione dei prodotti)29, che prolungano fino al 31 dicembre 2012 l’autorizzazione di alcune pratiche tradizionali; in par- ticolare, rimane consentita la trasformazione dell’uva per la produzione dei vini IGP fuori del- l’area corrispondente alla IGP stessa, a condizione che sia già previsto nei disciplinari di produ-
28 Il paragrafo 2 dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 478/2009, al punto b, prevede che il disciplinare dei vini DOP e IGP contenga una descrizione: i) per i vini a denominazione di origine, delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche; ii) per i vini a indicazione geografica, delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche.
zione o dalla normativa nazionale. Questo aspetto dell’unitarietà geografica del processo di pro- duzione del vino imposta dalla nuova normativa anche per le IGP rappresenta certamente un ele- mento critico, che potrebbe anche diventare uno stimolo indiretto alla diffusione dei vini varie- tali. Questo avverrà presumibilmente nel caso in cui i sistemi di produzione geograficamente scom- posti, che hanno notevoli vantaggi in termini di controllo dei costi nelle produzioni di scala medio grande e che stanno riscontrando un certo successo, sia nel mercato nazionale, che in quello inter- nazionale, non potranno essere ricondotti a IGP di ampia dimensione.
Sotto il profilo dei problemi tecnici immediati, l’ultimo elemento da considerare è quello dei controlli che diventano obbligatori a partire dall’1 agosto 2009 per tutti i vini con origine geo- grafica. Come già ricordato nel capitolo 3, l’articolo 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 impo- ne una verifica annuale del rispetto del disciplinare (durante la produzione e durante o dopo il con- dizionamento del vino), di cui sono in primo luogo responsabili gli Stati membri (art. 47), che devono designare un’autorità o delle autorità nazionali, oppure uno o più organismi di controllo che operano come organismi di certificazione dei prodotti. La questione è evidentemente molto critica anche perché i costi dei controlli sono a carico dei produttori.
In Italia, per quanto riguarda i vini a denominazione, dal 2001 si è svolta una sperimenta- zione, sotto il regime stabilito dal Piano di Controlli previsto dal Decreto del ministro per le Poli- tiche Agricole e Forestali del 29 maggio 2001 (detto erga omnes), nel corso della quale alcuni consorzi di tutela hanno svolto i controlli sui vini DOC e DOCG di loro competenza. La nuova normativa però non consente di proseguire direttamente su questa strada e l’Italia ha scelto di affi- dare i controlli per i vini a denominazione di origine a degli organismi certificatori terzi abilita- ti, così come avviene per le DOP e IGP diverse dal vino. La scelta non è stata priva di problema- ticità, in quanto l’organizzazione di controlli qualificati su una produzione così vasta e diffusa come quella vitivinicola italiana richiedeva di mettere in campo, nei brevi tempi previsti, un’or- ganizzazione e delle competenze di notevole entità.
In questo contesto, è maturata la decisione della Federazione dei consorzi di tutela (Feder- doc) di dare vita ad una società giuridicamente indipendente, Valoreitalia, che potendo soddisfa- re i requisiti della norma ISO 450011 è stata accreditata come eleggibile per svolgere le attività di controllo per i vini a denominazione. Tutti i consorzi che avevano aderito alla sperimentazio-
ne erga omnes, tranne quello di Verona, hanno quindi deciso di sottoporsi al controllo di Valo-
reitalia, così come le regioni Calabria e Sardegna e alcuni consorzi pugliesi, mentre nelle altre aree si stanno cercando soluzioni diverse. La Campania, ad esempio, ha affidato i controlli ad un ente certificatore già attivo per altri prodotti DOP e IGP, l’Ismecert, mentre in altri casi si stanno cercando di organizzare altri sistemi, appoggiati sulle Camere di commercio.
Per quanto riguarda i vini a indicazione geografica, invece, i controlli per la campagna 2009/2010 saranno realizzati dall’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con un sistema più snello di quello dei vini a denominazione; attualmente è pre- visto che a partire dalla campagna successiva anche i controlli sui vini a indicazione geografica passino a degli enti terzi, ma è presumibile che ciò avverrà solo se si riterrà che le strutture in cam- po possano sopportare anche questo ulteriore carico.
Quando sarà superata l’emergenza della realizzazione dei più immediati adempimenti rela- tivi all’entrata in vigore delle norme della nuova OCM che riguardano le denominazioni e le indi- cazioni geografiche, si dovrà poi mettere mano a quell’organica riforma della legge nazionale sul- la disciplina delle denominazioni di origine dei vini (164/92), che il Parlamento ha delegato al governo. La nuova norma, infatti, dovrà provvedere a definire i rapporti tra l’ormai tradizionale struttura dell’offerta nazionale e il nuovo quadro europeo, assegnando, di conseguenza, nuovi ruo- li e competenze ai diversi soggetti attualmente coinvolti nel sistema della gestione dei vini a deno-
minazione (in primis Regioni, Camere di commercio, Consorzi di tutela, organismi di control- lo). In questo processo si dovrà anche individuare, eventualmente, lo spazio per i vini varietali senza origine geografica; infatti, questi vini, per i quali il regolamento base dell’OCM e quello applicativo prevedono controlli piuttosto severi, potranno forse assumere un senso anche in Ita- lia, come già osservato, per ridare una identificazione a produzioni che non potrebbero essere qua- lificate come IGP.