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Prospetto 3.2 Quadro riassuntivo delle voci obbligatorie e facoltative in etichetta

3.5 Il potenziale produttivo

Le norme sul potenziale produttivo sono state, insieme a quelle relative al PS e alle norme di etichettatura e presentazione, tra le più dibattute all’interno del processo di riforma. Il titolo dedicato al potenziale di produzione si suddivide in tre Capi:

– l’I contenente le disposizioni per gli “Impianti illegali”, che nella sostanza riprende quan- to già previsto dalla precedente OCM;

– il II dedicato al “Regime transitorio dei diritti di impianto”, i cui contenuti hanno subi- to importanti modifiche, rispetto a quanto originariamente previsto dalla proposta del- la Commissione;

– il III sul “Regime di estirpazione”, che ha rappresentato uno degli elementi che ha susci- tato le maggiori reazioni, soprattutto da parte degli attori istituzionali del processo di riforma (cfr. cap. 4), e che è rimasto immodificato nei contenuti operativi, sebbene for- temente ridimensionato rispetto alle intenzioni iniziali17.

3.5.1 Gli impianti illegali

La nuova OCM conferma l’illegalità delle superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 in assenza di un titolo idoneo (art. 85), decretandone l’obbligo di estirpazione, in assenza del qua- le le uve ottenute devono essere avviate alla distillazione, o eliminate tramite la vendemmia in verde a spese del produttore. Le superfici illegali vengono considerate una forma di concorrenza sleale, oltre che un fattore di aggravio delle condizioni di eccedenza di produzione fronteggiate all’interno dell’UE (considerando 53). Agli Stati membri, quindi, è fatto obbligo di imporre san- zioni in caso di mancata ottemperanza; in particolare, per la mancata estirpazione la sanzione non può essere inferiore ai 12.000 euro/ha per ciascun anno di mancato adempimento. Inoltre, il sopraggiungere della scadenza del divieto ad effettuare nuovi impianti, fissata dalle norme con- tenute nel Capo II al 2015, non rende legali tali superfici, lasciando impregiudicato l’obbligo di estirpazione previsto.

In armonia con quanto previsto dalla precedente OCM, per i vigneti impiantati abusivamen- te prima del 1 settembre 1998 viene prevista un’ultima possibilità di regolarizzazione, tramite l’estensione della procedura di regolarizzazione (art. 86), che viene consentita fino a tutto il 2009, tramite il pagamento di una sanzione, fissata ad un livello più oneroso che in passato, pari ad alme-

17 Nella prima proposta avanzata dalla Commissione il regime di espianto avrebbe dovuto beneficiare di un ammontare finanzia- rio pari a 2,4 miliardi di euro, consentendo di giungere all’estirpo di 400.000 ettari di vigneto nell’arco di cinque anni. In sede di accordo finale, invece, il regime è stato approvato per un solo triennio, con risorse dedicate pari a meno di 1,1 miliardi di eu- ro, corrispondenti ad una superficie ritirata dalla produzione stimata in circa 175.000 ettari.

no il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto registrato nell’ambito della regione di riferimento. Dopo il termine del 2009, le superfici non regolarizzate debbono essere estirpate, al pari di quelle illegali. Anche nel caso di vigneti in attesa di regolarizzazione le uve ottenute debbono essere avviate esclusivamente alla distillazione.

Le superfici illegali e quelle non ancora regolarizzate non possono beneficiare di misure di sostegno, di alcuna natura. Infine, ai paesi membri è fatto obbligo di trasmettere tutta una serie di informazioni sugli impianti illegali, gli impianti regolarizzabili, oltre che sul sistema di san- zioni applicate; in caso di mancata ottemperanza, la Commissione può comminare una riduzione della dotazione finanziaria assegnata al PS nazionale, pari all’1% per ciascun mese di ritardo accu- mulato.

3.5.2 Il regime transitorio dei diritti di impianto

La nuova OCM vino, nonostante le intenzioni iniziali della Commissione, orientata a rea- lizzare una completa liberalizzazione delle superfici vitate dopo i primi tre anni di avvio della riforma, ha mantenuto in vigore il divieto ad impiantare nuovi vigneti fino alla data del 31 dicem- bre 2015 (art. 90), lasciando facoltà ai paesi membri di estendere tale data fino al termine del 2018, per tutto o parte del proprio territorio, tramite una decisione da comunicare alla Commissione entro il 1° marzo 2015. Quindi, in base al nuovo regolamento quadro, non oltre l’inizio del 2019 si realizzerà la completa liberalizzazione delle superfici vitate, consentendo ai produttori più com- petitivi di operare all’interno di un sistema in cui sarà possibile reagire con maggiore flessibilità ai processi di aggiustamento della domanda (considerando 58 e 59).

Fino alla sussistenza del divieto all’impianto di nuovi vigneti, resta in vigore la gestione del potenziale di produzione tramite la costituzione, facoltativa, di una riserva nazionale o di più riserve regionali, alle quali sono assegnati i diritti di nuovo impianto, di reimpianto e i diritti concessi a partire dalla riserva, non utilizzati da parte dei beneficiari entro i periodi di tempo prefissati. Alla riserva possono essere conferiti, anche dietro pagamento di un corrispettivo pro- veniente da risorse nazionali, diritti appartenenti a produttori che non intendono impiegarli. I dirit- ti presenti all’interno di una riserva che restano non assegnati entro il termine delle cinque cam- pagne successive a quella di conferimento alla riserva si estinguono. Nel caso esistano più riser- ve all’interno di un paese membro è possibile regolamentare il trasferimento di diritti tra riserve.

La possibilità di realizzare un nuovo vigneto, pertanto, resta limitata a tre casi:

– la concessione di un diritto di nuovo impianto (art. 91) da parte di un paese membro, limitata ai soli casi già previsti (operazioni di ricomposizione fondiaria, sperimenta- zione, coltura di piante madri per marze, consumo familiare), con scadenza entro la seconda campagna da quella di concessione. I prodotti ottenuti dalle superfici destina- te alla sperimentazione e al consumo familiare non possono in nessun caso essere posti in commercio. I vigneti per il consumo familiare, la sperimentazione e la coltura di pian- te madri, una volta esaurita la loro funzione originaria, possono essere posti in produ- zione solo a seguito dell’acquisizione di un idoneo diritto;

– la concessione di un diritto di reimpianto (art. 92) ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata o che si siano impegnati ad estirparla, dietro costituzione di una cau- zione, entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo impianto18, qualora non dispongano di diritti in portafoglio sufficienti. I reimpianti pos-

18 Va notato che il regolamento (CE) 555/2008 pone il limite temporale al termine della terza campagna e non anno, come previ- sto dal regolamento quadro.

sono essere realizzati solo nell’azienda per la quale sono stati concessi, salvo diversa decisione da parte dei paesi membri che possono consentire il trasferimento, limitata- mente ad alcuni casi (trasferimento dell’azienda stessa, destinazione delle superfici alla produzione di vini DOP o IGP o piante madri per marze), assicurando che il trasferi- mento non determini un aumento del potenziale di produzione, soprattutto nel caso di diritto di impianto esercitato su superfici irrigue, se del caso applicando dei coefficien- ti di riduzione;

– la concessione di un diritto di impianto a partire dalla riserva (art. 93), a titolo gratui- to ai giovani produttori (con meno di 40 anni) che per la prima volta si insediano a capo di un’azienda, o dietro pagamento di un corrispettivo limitatamente agli impianti desti- nati a produrre vini con sicuri sbocchi di mercato, da realizzare entro le due campagne successive a quella di assegnazione.

Allo Stato membro è fatto obbligo di tenere una registrazione e, in taluni casi, di fornire comunicazioni alla Commissione sulla concessione dei diritti di nuovo impianto, di reimpianto anticipato, di trasferimento tra aziende, oltre che sulla gestione dei diritti all’interno della riserva (o riserve).

3.5.3 Il regime di estirpazione

Come già le precedenti OCM, anche il regolamento riformato nel 2008 ha previsto la pos- sibilità di estirpare dietro riconoscimento di un premio le superfici vitate (artt. 98-107), in base ad un regime che risulta però profondamente modificato nelle sue regole di funzionamento.

Innanzitutto, il nuovo regime viene presentato come una misura di accompagnamento alla creazione di un comparto vitivinicolo maggiormente in sintonia con le condizioni del mercato (con- siderando 68), fornendo l’opportunità ai produttori che non raggiungono adeguati livelli di reddi- tività di abbandonare per sempre la produzione vitivinicola, rivolgendosi ad attività alternative.

Il nuovo regime, tuttavia, mentre resta volontario per i beneficiari, assume un carattere di obbligatorietà per i paesi membri (considerando 69). Inoltre, la sua durata è limitata nel tempo – tre campagne in tutto –, terminando nel luglio del 2011.

Per ciascuna campagna di funzionamento è previsto un massimale di spesa decrescente, corrispondente a: 464 milioni di euro per il 2009; 334 milioni per il 2010; e 276 milioni di euro per il 2011. Per assicurare il rispetto dei massimali previsti, la Commissione, dopo aver raccolto le richieste pervenute ai paesi membri, se necessario determina una percentuale di decurtazione, da applicare in base a criteri oggettivi e non discriminatori, riconoscendo priorità alle domande riguardanti l’intera superficie vitata aziendale e ai beneficiari con almeno 55 anni di età.

L’importo del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro alcuni limiti e tenendo conto delle rese storiche aziendali, o di una determinata particella o categoria di vino pro- dotto (tab. 3.4). Inoltre, il premio è elevabile tramite il ricorso ad aiuti di Stato, per un valore corrispondente al massimo al 75% del premio fissato. I beneficiari del premio all’estirpazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità, durante i tre anni successivi alla riscos- sione del pagamento.

La partecipazione al regime di estirpazione è condizionata al rispetto di precisi criteri di ammissibilità (superficie effettivamente coltivata con varietà di uve da vino, dimensione minima, regolarità dell’impianto, ecc.), e determina l’assegnazione, a partire dall’anno seguente, di diritti all’aiuto, nell’ambito del regime di pagamento unico (reg. (CE) 73/2009), in numero pari agli etta- ri estirpati. Il valore di questi diritti è pari alla media regionale dei diritti all’aiuto della Regione

considerata, non potendo comunque essere superato il valore di 350 euro/ha. L’attività di estirpo finanziata all’interno del regime, invece, non dà ovviamente origine a diritti di reimpianto.

Tabella 3.4 - Livello massimo del premio all’estirpazione

Premio (euro/ha)

Resa storica per ettaro (hl) campagna 2008/09 campagna 2009/10 campagna 2010/11

≤20 1.740 1.595 1.450 da >20 a ≤30 4.080 3.740 3.400 da >30 a ≤40 5.040 4.620 4.200 da >40 a ≤50 5.520 5.060 4.600 da >50 a ≤90 7.560 6.930 6.300 da >90 a ≤130 10.320 9.460 8.600 da >130 a ≤160 13.320 12.210 11.100 >160 14.760 13.530 12.300

Fonte: ns. elaborazioni su dati reg. (CE) n. 555/2008.

Allo Stato membro è concessa la facoltà di:

– sospendere l’attuazione del regime quando gli estirpi abbiano raggiunto complessivamen- te una quota dell’8% della propria superficie vitata o il 10% di quella di una data regione; – dichiarare come inammissibili al regime i vigneti situati in zone di montagna (oltre i 500

m di altitudine), in forte pendenza (oltre il 25%) o terrazzate;

– dichiarare come inammissibili al regime i vigneti la cui estirpazione è incompatibile con la protezione dell’ambiente, entro il limite massimo del 3% della superficie vitata totale. Le superfici dichiarate inammissibili devono essere considerate prioritarie ai fini dei bene- fici delle altre misure di sostegno previste, con particolare riguardo al regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Alla Commissione, invece, è data la possibilità di interrompere l’applicazione del regime per un paese membro:

– se la prosecuzione dell’estirpazione giunge a produrre una riduzione di oltre il 15% del- la superficie vitata;

– se, in un dato anno, l’estirpazione supera il 6% della superficie vitata totale.

Al fine di monitorare l’applicazione del regime ai paesi membri è fatto obbligo di fornire una serie di comunicazioni alla Commissione, oltre ad una relazione annuale sui controlli condotti.

3.5.4 L’eleggibilità delle superfici vitate al pagamento unico

Nell’ottica di contribuire al riavvicinamento dell’OCM vino agli altri comparti regolamen- tati nell’ambito della PAC, la riforma ha previsto la possibilità di includere le superfici vitate tra le colture cui è possibile abbinare un titolo all’interno del regime di pagamento unico, a partire dal 2009 (considerando 85 e art. 123, par. 5 delle disposizioni transitorie e finali).

Questa disposizione, che di per sé non determina effetti di spesa all’interno dell’OCM, con- sente sostanzialmente di utilizzare, in abbinamento alle superfici vitate aziendali, eventuali titoli di pagamento (PUA) in possesso dei produttori, provenienti da superfici precedentemente utiliz- zate a quei fini produttivi che possono aver originato il diritto al pagamento (seminativi, tabac- co, olio, ecc.).

CAPITOLO 4

EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI RIFORMA TRA MUTAMENTI DEL MERCATO,