• Non ci sono risultati.

LA LEGGE N 124 DEL 2007 SOTTO LE LENTI DELLA COSTITUZIONE E DELLA DINAMICA POLITICO ISTITUZIONALE

4. Il nuovo segreto.

4.7. Le classifiche di segretezza Venendo alle ultime problematiche collegate al

segreto, appare, infine, necessario evidenziare le questioni relative alle classifiche di segretezza. L’ultimo articolo del capo V della l. n. 124 del 2007, il n. 42, è dedicato alle classifiche di segretezza, le quali, articolate in “segretissimo”, “segreto”, “riservatissimo” e “riservato”, mirano a limitare la conoscenza e l’accesso a talune tipologie di informazioni ai soli soggetti che ne abbiano effettiva necessità e siano per questo motivo legittimati sulla base delle funzioni istituzionali svolte. Le classifiche sono apposte dall’autorità che forma il documento salvo il controllo del Presidente del Consiglio371.

Ebbene, in dottrina ci si è interrogati sulla funzione svolta dalle classifiche de quibus, la cui identificazione deve essere ricondotta alla giurisprudenza costituzionale372 e la cui prima 369 Pace sottolinea, altresì, che deve escludersi che l’atto di apposizione o di conferma del segreto possa essere a sua volta segretato, considerato che il sistema non mira a sottrarre alla pubblica conoscenza le ragioni della segretazione ma il fatto stesso segretato. Cfr. Pace A., L’apposizione del segreto di Stato

nei principi costituzionali e nella legge 124 del 2007, cit.

370 La l. 124 del 2007 non contempla, diversamente dalla l. n. 801 del 1977, l’obbligo di astensione per i soli testimoni, ma estende tale previsione ai “pubblici ufficiali”, senza alcuna specificazione circa la loro eventuale partecipazione ad un procedimento penale: ciò significa che l’obbligo di astensione grava anche sull’imputato e sull’indagato? Confrontando un obiter dictum posto in chiusura della sentenza n. 106/2009 il rischio di dovere rispondere positivamente alla domanda veniva immediatamente percepito dalla dottrina. La Corte, infatti, dopo aver rinviato al giudice per la valutazione degli effetti dell'annullamento degli atti, statuiva in questo modo: “resta fermo, peraltro, che la eventuale futura escussione dei testi dovrà avvenire nei limiti del thema

probandum ora definito, oltre che nel rispetto dell'art. 202, comma 1, c.p.p., a norma del quale i pubblici ufficiali "hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su

fatti coperti dal segreto di Stato", obbligo la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art. 261 c.p. - di cui gli interessati dovranno essere resi edotti anche alla luce dei contenuti della presente sentenza.” Con la successiva sentenza n. 40/2012 la Corte avrebbe confermato le preoccupazioni della dottrina, imponendo esplicitamente l’obbligo di astensione anche sull’imputato e sull’indagato. Cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 106/2009, 40/2012; G. Salvi,

Obiettivo 1. Processo Penale e Segreto di Stato. Oltre Abu Omar, cit., pag. 87.

371 “La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi 5 anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di 5 anni cessa comunque ogni vincolo di classifica. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica, nel caso di proroga oltre il termine di 15 anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri”. Cfr. commi 5, 6 l. 3 Agosto 2007, n. 124.

statuizione si riporta alla legge in esame: soprattutto, ci si è chiesti se dette categorie possano essere sovrapposte alla disciplina sul segreto. La risposta da darsi a tale domanda è affermativa: la ratio, i limiti e le funzioni delle classifiche di segretezza sono le stesse previste per il segreto di Stato, ciò che muta è unicamente la serie di destinatari più o meno ampia cui la conoscenza della notizia riservata è consentita373. Diversamente dal segreto però, la classificazione de qua,

come precisato anche dal regolamento del 2008374, assume una valenza meramente

amministrativa e non può essere decisiva ai fini penali, non comportando quel “danno grave”, richiesto dall’art. 39, 3° comma, agli interessi tutelati dalla nuova definizione del segreto di Stato375.

A proposito delle classifiche di segretezza, prima di terminare, occorre, infine, effettuare un’ultima precisazione: così come si differenziano in parte dal segreto376 esse, infatti, si

differenziano (pur marginalmente) anche dalle notizie riservate di cui all’art. 262 c.p.377, le

quali, viceversa, sono del tutto equiparabili a fonti segretate.

A seguito dello sviluppo di un preciso orientamento della Corte costituzionale378, infatti,

le notizie riservate sono state considerate omogenee a quelle assoggettate a segreto, in quanto volte a perseguire le medesime finalità: l’unica differenza, anche in tal caso, è stata ricollegata al grado di diffusione disposto per esse attraverso il provvedimento dell’autorità procedente379.

Le classifiche di segretezza hanno, dunque, molti elementi di somiglianza con le notizie riservate, fatta eccezione, dunque, per la relativa fonte380, la quale corrisponde, nel secondo

caso, all’ambito penale.

In conclusione, questo paragrafo ha offerto la possibilità di conoscere le maggiori problematiche connesse al segreto ma, occorre sottolineare, come anche i capitoli che seguiranno riveleranno un loro collegamento, più o meno intenso, con l’istituto trattato: il segreto è, infatti, il simbolo stesso della riforma del 2007, in cui si riflette la ratio complessiva dell’intervento legislativo de quo.

373 Cfr. A. Macchia, Segreto di Stato. Dalla Consulta cartellino giallo per il Legislatore, in Diritto e Giustizia n. 28, 20 luglio 2002, pagg. 16 - 17.

374 Cfr. art. 2, comma 2, DPCM 8 Aprile 2008.

375 Bisogna, tuttavia, ricordare che solo l’autorità giudiziaria, al di là della classificazione operata dall’autorità competente, potrà stabilire se una notizia appartenga o meno alla categoria delle notizie riservate. Cfr. P. Pisa, Riforma 2007 e Regolamento 2008. Segreto di Stato in evoluzione, cit.

376 In senso affermativo cfr. anche T. F. Giupponi, Ancora sul caso Abu Omar: la riforma dei servizi e i conflitti sul segreto di Stato, www.forumcostituzionale.it, 27 Marzo 2007.

377 Il quale, al primo comma, statuisce: “Chiunque rivela notizie, delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32]”.

378 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 295/2002.

379 Tale precisazione, in realtà, è da ricollegare ad un intervento in materia della Corte di Cassazione, effettuato con la sentenza n. 33481/01 del 10 Dicembre 2002. Cfr. A. Macchia, Segreto di Stato. Dalla Consulta cartellino giallo per il Legislatore, cit., pag. 16.

Il nuovo segreto, pertanto, esprime più di ogni altro contenuto della l. n. 124 del 2007, le soluzioni innovative, le contraddizioni, le dinamiche che hanno contrassegnato l’adozione della riforma della sicurezza nazionale, costituendone, pertanto, l’unico vero microcosmo.

Outline

Documenti correlati