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LA LEGGE N 124 DEL 2007 SOTTO LE LENTI DELLA COSTITUZIONE E DELLA DINAMICA POLITICO ISTITUZIONALE

6. L’interesse nazionale economico.

Come anticipato nella parte prima dello studio in essere, una delle problematiche che maggiormente ha caratterizzato, prima, il dibattito parlamentare e, successivamente, quello dottrinale è stata la decisione di ricomprendere la tutela degli interessi economici all’interno del sistema della salus rei publicae: in altre parole, si è ritenuto che l’arma del segreto di Stato dovesse essere utilizzata anche per proteggere i fattori economici e produttivi del Paese.

Da quanto affermato appare, dunque, evidente come il legislatore del 2007, ai fini della perfetta individuazione del concetto di salus rei publicae, abbia ritenuto l’integrità economica dello Stato di pari rilievo rispetto alla sua stessa integrità territoriale. Per la precisione, tuttavia, l’operazione di inclusione dell’aspetto economico nel sistema della sicurezza nazionale non è

388 Sono parole della prima autorità delegata nominata a seguito dell’introduzione del nuovo sistema, ovvero l’On. Gianni Letta, il quale, a proposito dei primi cinque regolamenti, affermava: “più in particolare, dei cinque regolamenti menzionati in apertura (che hanno disciplinato l’organizzazione ed il funzionamento dei tre organismi di intelligence, l’ordinamento del personale e la materia della contabilità) molto poco mi è consentito riferire in questa sede, in quanto, come noto, si è ritenuto di sottrarli all’ordinario regime di pubblicità, così garantendo un argine sicuro e forte alla vulnerabilità e alla penetrabilità dei moduli organizzativi rispetto alle diverse insidie e ai possibili tentativi di infiltrazione. Sicuramente, però, posso affermare che essi sono informati ad una giusta miscela tra la disciplina applicabile al pubblico impiego latu sensu e quella più specificamente disegnata per le forze di polizia, in tal modo favorendo un agevole innesto degli istituti e delle procedure nelle diverse ramificazioni del mondo delle istituzioni pubbliche”. G. Letta, La riforma dell’Intelligence un

stata compiuta dal Parlamento ma dal Governo: il primo, infatti, ha solamente consentito tacitamente il realizzarsi di siffatta inclusione389.

Orbene, in un’epoca in cui la credibilità internazionale di uno Stato è collegata unicamente alla sua sfera economica, la cui determinazione, peraltro, è affidata al mero parere di poche agenzie internazionali private, è evidente come gli interessi della produzione industriale e dello sviluppo finanziario siano beni di sicuro rilievo390.

Un conto è, però, ritenere fondamentale la sfera economica di un Paese un altro è considerarla alla stregua dei principi supremi che ne segnano l’identità. Fino a che punto, dunque, l’interesse economico risulta tutelabile attraverso i rimedi del sistema della sicurezza nazionale? Fino a che punto l’iniziativa economica privata può costituire oggetto del meccanismo attraverso il quale l’ordinamento tutela la sua stessa esistenza?

Come indicato in precedenza, il regolamento del 2008 ha statuito che, fatta salva comunque la necessità di dimostrare l’esistenza di un danno grave ai quattro interessi supremi dello Stato391, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie,

gli atti, le attività, i luoghi e le cose relative alle materie di riferimento elencate nell’allegato 1 del medesimo atto, ove compare anche la tutela degli interessi economici, finanziari, industriali392.

Orbene, il rischio di possibili degenerazioni dell’istituto del segreto derivanti dall’arbitraria individuazione degli interessi economici da tutelare da parte del capo del Governo titolare, in definitiva, di ogni sostanziale potere di conduzione del sistema è evidente, di talché risulta necessario prevedere taluni possibili rimedi.

Permette, innanzitutto, di contenere il rischio di un indebito utilizzo del segreto per occultare interessi economici privati, il criterio della gravità del danno, secondo cui solamente lesioni gravi ed attuali degli interessi di cui all’art. 39 della l. n. 124 del 2007 consentono il ricorso al segreto. Il problema è tuttavia rappresentato dal fatto che, come anticipato, questo stesso principio si rivela estremamente fumoso e generico. Che fare, dunque?

Alla luce del quadro normativo vigente, è possibile affermare come la condizione di base per un intervento dello Stato in materia non possa che ricercarsi “nella rilevanza strategica

389 Cfr. DPCM 8 Aprile 2008, all. 1, n. 1.

390 Secondo alcuni autori la sicurezza degli Stati è oggi messa in discussione dalla stessa finanza creativa che, nell’epoca dell'economia globalizzata, presenta “rischi a catena di destabilizzazione politica, finanziaria e sociale, costituenti di per se una turbativa alla continuità degli Stati coinvolti, non meno perniciosa di un'azione militare, terroristica o rivoluzionaria”. Cfr. T. L. Rizzo, Ancora sul segreto di Stato, in Rivista della Guardia di finanza, n. 3 – 2010, pag. 421.

391 Ovvero, 1) l'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; 2) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; 3) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; 4) la preparazione e la difesa militare dello Stato. Cfr. art. 3, DPCM 8 Aprile 2008.

392 Ma non solo. Sono contemplati anche gli interessi scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali alla garanzia dell’operatività delle nuove strutture (Dis - Aise - Aisi) e delle forze armate dello Stato. Per la comprensione di siffatte previsioni, Pisa suggerisce di ricorre al contributo integrativo offerto dal R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, nell’allegato n. 1, contenente la disciplina delle notizie segrete relative al settore militare. Cfr. P. Pisa, Riforma 2007 e Regolamento 2008.

per il sistema Paese dell’impresa da difendere”393. Lo Stato, dunque, non agisce genericamente

per la tutela del mercato interno così come non può orientare discrezionalmente la propria azione a difesa di attività imprenditoriali private: il sistema della salus rei publicae, in altre parole, può essere attivato unicamente quando gli effetti di una realtà produttiva privata incidano sull’ordinamento in modo tale da condizionarne l’esistenza.

Anche questa risposta presenta, però, taluni inconvenienti: quando un’impresa può definirsi, infatti, di “interesse nazionale”? E soprattutto: a chi spetta il compito e la responsabilità di individuare le aziende da proteggere sul territorio nazionale394?

Siffatte domande non solo rendono ancor più sfumati i contorni dell’istituto del segreto rispetto a quelli originariamente fissati dal legislatore del 2007 ma riportano, nuovamente, al centro del dibattito la figura del Presidente del Consiglio, cui non può non essere affidata anche quest’ultima responsabilità e nel cui potere continuano ad essere rintracciabili contenuti del tutto estranei ai presupposti dello Stato di diritto.

In conclusione, al di là del fatto che il legislatore, in ultima, non si sia opposto all’allargamento delle maglie del sistema agli interessi economici e che tale scelta non faccia altro che accrescere una discrezionalità presidenziale già, sostanzialmente, illimitata, a parere di chi scrive in questo frangente un grave errore è stato commesso: per quanto, infatti, le risorse economiche di uno Stato siano significative, pubbliche o private che siano, non è pensabile che esse siano tutelate alla stregua dei principi supremi dell’ordinamento, vale a dire dell’unica realtà meritevole di essere difesa con il segreto, lo strumento più efficiente (ma più scomodo) in possesso dell’ordinamento.

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