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LA LEGGE N 124 DEL 2007 SOTTO LE LENTI DELLA COSTITUZIONE E DELLA DINAMICA POLITICO ISTITUZIONALE

7. L’eversione negata.

Nella parte terza della presente trattazione vi sarà modo di approfondire due precedenti della Corte costituzionale, nei quali il Giudice delle leggi è intervenuto direttamente sul problema della qualificazione dei fatti eversivi dell’ordine costituzionale, vale a dire le sentenze nn. 106/2009 e 40/2012. In entrambi i casi affrontati la Corte ha ritenuto che le condotte poste in essere dagli imputati e/o indagati non potessero essere ricomprese nel concetto di fatto eversivo per le seguenti ragioni: innanzitutto per l’impossibilità dei capi di imputazione così come formulati di integrare tali fattispecie di reato; in secondo luogo, per una ragione, per così dire, “quantitativa”. Con riferimento a questa seconda motivazione, il Giudice dei conflitti, infatti, affermava che solo condotte “idonee a sovvertire, disarticolandolo, l’assetto complessivo delle

393 Cfr. G. De Gennaro, Cultura della sicurezza ed attuazione della riforma, in Gnosis, n. 2/2011, www.gnosis.aisi.gov.it.

istituzioni democratiche395” avrebbero potuto integrare la fattispecie del fatto eversivo

dell’ordine costituzionale.

I fatti eversivi, enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sin dal 1977396 e recepiti

dal legislatore per la prima volta nello stesso anno397, nel tessuto della l. n. 124 del 2007

costituiscono il più evidente elemento di sovrapposizione398 tra gli istituti che la connotano per

eccellenza, vale a dire il segreto e le cause di giustificazione: nel primo caso, infatti, il segreto non risulta opponibile mentre, nel secondo, non è configurabile alcuna giustificazione né attivabile il relativo iter.

La logica conseguenza di queste affermazioni è che nemmeno l’esigenza di difendere la

salus rei publicae può giustificare la violazione dell’ordine pubblico costituzionale, né tanto

meno possono essere tollerate dal legislatore condotte, pur dirette a garantire la sicurezza dello Stato, lesive del medesimo bene.

I fatti eversivi dell'ordine costituzionale, dunque, rappresentano essenzialmente “una clausola di salvaguardia, un limite concordemente riconosciuto, un parametro negativo, al fine di tutelare l'ordinamento, restringendo l'ambito di applicazione del segreto di Stato”399.

Le problematiche che tale reato a condotta libera pone sono essenzialmente due: l’esatta comprensione del bene giuridico tutelato, vale a dire l’ordine costituzionale, ed una costante indecisione della Corte nel giungere ad una completo dispiegamento della materia400.

Partendo dalla prima delle tematiche occorre, innanzitutto, escludere che l’ordine costituzionale sia limitato alla sola tutela delle istituzioni democratiche401, posta l’attinenza di

tale realtà, come accade per il segreto, agli interessi dello “Stato-comunità”. Di conseguenza, l’unico bene giuridico talmente significativo da dover essere posto gerarchicamente al di sopra della stessa sicurezza dello Stato e così ampio da impedire l’individuazione di specifiche ipotesi di sua violazione, è rappresentato dai valori che identificano e connotano la Repubblica, vale a dire i principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

395 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 106/2009.

396 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 86/1977.

397 Cfr. art. 12, comma 2, l. n. 801 del 1977.

398 Ex art. 17 comma 4: “non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270-bis, comma 2, e 416-bis, comma 1, del codice penale.

399 AA.VV. Commenti articolo per articolo. Legge 3.8.2007, n. 124 – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del

segreto (GU 13.8.2007, n. 187), cit., pag. 829.

400 I fatti eversivi sono in realtà un macro reato comprensivo di innumerevoli fattispecie mai determinate in modo tassativo. Nè la Corte (sentenza n. 86/1977) né il legislatore (l. n. 801 del 1977 e l. n. 124 del 2007) hanno mai ritenuto, infatti, di esplicitare nel dettaglio i contenuti dei reati riconducibili all’eversione costituzionale. Cfr. A. Pace, Sull’asserita applicabilità all’imputato dell’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato e

sull’insussistenza dei “fatti eversivi” come autonoma fattispecie di reato, in Rivista Aic, n. 3/2012, 31 Luglio 2012.

Questi principi, tra i quali non può che primeggiare la centralità della persona umana quale metro del diritto, costituiscono l’ordine costituzionale in senso normativo402 che

impedisce la ricezione di regole e principi con esso contrastanti e che individua l’oggetto dei fatti eversivi in corso di esame. Del resto la stessa Corte, con il concetto di “eversione”403 aveva

già distinto tra fattispecie di reato di eversione o di terrorismo che avessero ricevuto tale qualificazione dalla legge sostanziale, suscettibili, dunque, di essere segretate, e fatti in contrasto con l’ordinamento costituzionale in senso normativo, indisponibili tanto all’apposizione quanto all’opposizione del segreto404, poiché palesemente incompatibili con la

sua stessa ratio.

L’aver intuito il concetto di ordine costituzionale non significa, tuttavia, aver superato ogni dubbio in ordine a quanto costituisca o meno lesione di tali interessi essenziali dell’ordinamento, posto l’orientamento ondivago della stessa Corte costituzionale, che costituisce il secondo tema segnalato.

Di certo il criterio quantitativo citato in premessa non può divenire la risposta ad ogni problematica ermeneutica inerente la presunta lesione dell’ordine costituzionale, poiché, per quanto superficiali, le lesioni dei principi condizionanti l’ordinamento assumono, comunque, il massimo livello di gravità alterando il volto stesso dello Stato405.

Occorre, tuttavia, chiedersi se l’altrettanto fondamentale esigenza di conservare la sicurezza non solo materiale ma anche “politica” dello Stato possa cedere innanzi all’esigenza di tutelare principi sì fondamentali ma non collegati alla sfera più intima della persona.

In conclusione, rinviando alla parte successiva l’esame delle problematiche in materia emerse nel corso della vicenda relativa al sequestro Abu Omar, ciò che rileva a proposito dei fatti eversivi è, soprattutto, giungere finalmente ad una scelta convinta in ordine alla loro qualificazione: devono essi, dunque, ricomprendere ogni violazione degli interessi fondamentali dello “Stato-comunità”, in primis i diritti umani, alla cui tutela, in definitiva, anche lo stesso segreto è diretto, o, diversamente, per prevenire il rischio di discipline derogatorie406 o

estensioni generalizzate di tutela è necessario restringere i limiti della categoria? La parola non può che essere affidata alla Corte costituzionale.

402 Cfr. A. Pace, I “fatti eversivi dell’ordine costituzionale” nella legge n. 801 del 1977 e nella legge n. 124 del 2007, www.costituzionalismo.it, 18 Giugno 2009.

403 Concetto introdotto per la prima volta nella sentenza n. 82/1976 della Corte Costituzionale, relativa al caso “Sogno”.

404 Cfr. G. Salvi, Obiettivo 1. Processo Penale e Segreto di Stato. Oltre Abu Omar, cit., pagg. 80 - 81.

405 Come potrà appurarsi in seguito, peraltro, il sequestro Abu Omar si inseriva in una serie programmata di “consegne straordinarie” condotte internazionalmente su larga scala: dunque, un vero e proprio disegno diretto ad incidere sull’ordine costituzionale, in questo caso, dell’Italia. Cfr T. Scovazzi,

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della segretezza delle relazioni tra servizi informativi italiani e stranieri?, in Rivista di diritto internazionale, 2009, 04, pag. 971.

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