DELL’UOMO.
1. Il fondamento del segreto: la sentenza n 82/1976 della Corte costituzionale.
Lo scopo della terza parte di questa indagine non è realizzare una ricognizione completa dei precedenti delle Corti costituzionale ed Edu sul tema della salus rei publicae. Più semplicemente, dimostrare come l’origine della disciplina sulla sicurezza nazionale ed i suoi possibili sviluppi futuri trovino la loro collocazione in ambito giurisdizionale. In altre parole, così come le sentenze del Giudice delle leggi sono state determinanti per consentire alla normativa in esame di affermarsi e consolidarsi, allo stesso tempo è nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che può intravedersi il futuro della stessa.
Non è, tuttavia, solamente questo l’unico aspetto meritevole di considerazione desumibile dai precedenti giurisprudenziali delle Corti citate: nel susseguirsi delle pronunce, il Giudice delle leggi ha progressivamente rinunciato al proprio ruolo di “fondatore” del sistema della sicurezza nazionale (manifestando solo di recente segni di ripresa), comportamento del tutto antitetico a quello mantenuto dalla Corte di Strasburgo, la quale ha, viceversa, dimostrato una profonda capacità di influenzare i legislatori nazionali verso l’adozione di sistemi della sicurezza interna sempre più estesi, determinati e garantisti.
Procedendo con ordine, appare necessario, innanzitutto, ricordare quando, per la prima volta, il tema dell’esistenza di un fondamento costituzionale per il segreto di Stato si sia affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale428, offrendo al legislatore l’occasione
per l’adozione della prima legge sulla sicurezza nazionale429. Il riferimento è, naturalmente, alla
fondamentale sentenza n. 82/1976 con la quale la Consulta dichiarava l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 342 e 352 c.p.p.430.
La questione proposta veniva ritenuta dai giudici costituzionali manifestamente irrilevante431, salvo per quanto riguardava lo specifico contrasto con l’art. 3 Cost. imputato
all’art. 342, comma 3, c.p.p. nella parte in cui quest’ultimo prevedeva l’obbligatorietà dell’autorizzazione a procedere rilasciata dal Ministro di grazia e giustizia per il segreto
428 Per la precisione all’epoca non si parlava ancora di segreto di Stato ma solo, come anticipato, di segreto militare.
429 Non a caso, infatti, la dottrina maggioritaria riconosce come “l’istituto del segreto di Stato, nella storia del diritto dell’Italia repubblicana, sia stato scritto dalla Corte Costituzionale più che dal legislatore”. Cfr. G. Arconzo, I. Pellizzone, Il segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC, n. 1/2012, 14 Marzo 2012.
430 Questione sollevata, rispettivamente dal Pretore di Verona e dal giudice istruttore del Tribunale di Ravenna, per contrarietà, nel primo caso, agli articoli 102 e 104 Cost. e, nel secondo, agli articoli 3, 24, 28, 101, 102, 103,112,113. Per quanto riguarda la seconda ordinanza di rimessione, il G.I. aveva, specificamente, da una lato posto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 342, commi 1 e 2, c.p.p. con riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103, 112 e 113 Cost. e, dall’altro, quella dell’art. 342, comma 2, c.p.p. in relazione all’art. 352, comma 3, c.p.p. con riguardo agli artt. 3, 24 e 28 Cost.
431 Nel primo caso l’opposizione del segreto militare da parte dello stato maggiore aeronautico non poteva rientrare nelle fattispecie astratte impugnate. Nel secondo, viceversa, relativo ad un segreto opposto dal presidente di una commissione d’inchiesta di un disastro aereo, veniva ritenuta rilevante la sola q.l.c. dell’art. 342, comma 3, c.p.p. nella parte in cui subordinava il proseguimento dell’azione penale all’autorizzazione a procedere del Ministro di grazia e giustizia.
militare. Tale procedura, infatti, non era contemplata per il segreto d’ufficio e professionale, e ciò, con ogni evidenza, era suscettibile di determinare una lesione del principio di eguaglianza. Anche rispetto a tale punto, tuttavia, la questione veniva ritenuta dal Giudice della leggi infondata. Ed a tal proposito occorre notare come, proprio in questo frangente, si collochi il passaggio più significativo della sentenza esaminata.
Secondo la Corte, infatti, non irragionevolmente era prevista un’autorizzazione a procedere contro il soggetto che avesse opposto il segreto militare e ciò diversamente da quanto accedeva per le altre tipologie di segreto. A parere della Corte, infatti, “non poteva considerarsi irrazionale che il modo e l’intensità della protezione - penale e processuale - delle varie specie di segreti (omissis) fossero diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui inerivano”. Ciò premesso, la tutela accordata al segreto militare non poteva che superare quella prevista per ogni altro tipo di segreto, essendo, infatti, funzionale alla protezione di notizie attinenti la difesa militare e dunque, “l’interesse dello Stato comunità alla propria integrità territoriale, indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza” .
Con tale affermazione, la Corte non statuiva solamente la prevalenza del segreto militare rispetto ad ogni altro segreto, ma individuava anche la ratio della sua distinzione dagli altri istituti: detta differenza non poteva che individuarsi nell’esclusiva sua funzionalizzazione alla tutela degli interessi dello “Stato-ordinamento”, senza alcun tipo di incidenza sulle strutture e sulle dinamiche proprie dello “Stato-soggetto”. Il segreto in questione, dunque, essendo rivolto a proteggere l’esistenza dello Stato sul piano non solo fisico ma anche ideale, coincidendo per molti versi la sua sopravvivenza con quella dei suoi principi condizionanti, doveva prevalere, rispetto ai meccanismi di tutela, su ogni altro istituto ad esso assimilabile.
In chiusura della pronuncia, infine, la Corte giungeva ad individuare il fondamento del segreto militare nell’art. 52 Cost. che proclama la difesa della Patria “sacro dovere del cittadino”. Il riferimento al dovere di difesa della Patria è significativo non solo perché ha rappresentato il primo fondamento costituzionale del segreto militare individuato dalla Consulta, ma soprattutto per la qualificazione di sacralità ad esso connessa: non può dirsi di certo sacra, ma semmai, al più, importante un’attività diretta, ad esempio, alla tutela dell’istituzione parlamentare, mentre può considerarsi indubbiamente “sacro” ogni impegno finalizzato a tutelare quanto di più profondo connota un ordinamento statale, ovvero i suoi principi supremi. Il collegamento con l’art. 52 Cost., dunque, rafforza le osservazioni di cui sopra, in particolare per quanto concerne la finalità di fondo del segreto.
In conclusione, con la collocazione del dovere di difesa alla base del segreto militare, la Corte ha avviato un lento processo di radicamento costituzionale di tale istituto, il quale di lì a poco, nuovamente per effetto della sua giurisprudenza, avrebbe assunto non solo una nuova dimensione unitaria, comprensiva del profilo militare e di quello politico, ma anche un nuovo