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3.1 La legge n. 133 del 2012. Come anticipato, con la legge 7 agosto 2012, n. 133, il

legislatore ha introdotto nel tessuto della legge n. 124 del 2007 talune modifiche di dettaglio: come si è arrivati, tuttavia, a detto intervento normativo?

192 Anche l’art. 45, disposizione transitoria, veniva modificato in conseguenza dell’approvazione dell’emendamento 30.1.

193 Da segnalare che nello stesso momento venivano anche approvati taluni ordini del giorno, tra cui il n. 0/445 e abb.- B/I/2 Zaccaria, che impegnava il Governo, nel regolamento relativo al contingente speciale del personale addetto al Dis, da adottarsi da parte dello stesso, a prevedere che il divieto di assunzione di parenti dei dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del Dis non si applicasse ai congiunti delle vittime del terrorismo e della mafia. Cfr. N. 217, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XV Legislatura, 31 Luglio 2007 (pom.), Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...47.

194 Cfr. N. 147, Resoconto sommario, XV Legislatura, 31 Luglio 2007 (pom.), Senato della Repubblica, Affari Costituzionali (1).

195 Era, in particolare modo, la posizione del relatore Sinisi. Cfr. N. 148, Resoconto sommario, XV Legislatura, 1 Agosto 2007 (ant.), Senato della Repubblica, Affari Costituzionali (1).

196 Visti i lavori parlamentari viene da pensare che se il Parlamento avesse dedicato al rafforzamento dei poteri del Copasir (in rapporto a quelli del Presidente del Consiglio) lo stesso tempo impiegato per decidere quale dovesse essere il numero dei suoi componenti, forse il sistema della sicurezza nazionale sarebbe stato più equilibrato e più garantista.

La modifica in esame trae origine da una proposta197 presentata dai componenti del

Copasir alla Camera dei Deputati il giorno 14 Giugno 2012, finalizzata a migliorare taluni aspetti della legge del 2007: pur ribadendo la validità e l’attualità dell’impianto di quest’ultima, infatti, i presentatori ritenevano opportuno “il rafforzamento dei poteri di controllo del comitato parlamentare” posta la natura eccezionale del ricorso allo strumento del segreto, la razionalizzazione delle strutture degli organismi di informazione con l’obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni organizzative, la valorizzazione sul piano normativo delle competenze in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica”.

All’atto della presentazione del progetto di legge in I Commissione198, il Presidente del

Copasir, On. Massimo D’Alema, qualificava, infatti, il proposto intervento come un’opera di “manutenzione” della precedente riforma e sottolineava in particolare due aspetti collegati, vale a dire la necessità di rafforzare il controllo parlamentare e di mantenere il ricorso al segreto nella sfera dell’eccezionalità. Senza tornare sui punti già analizzati199, il riferimento era

naturalmente all’introduzione della possibilità per il Copasir di conoscere e sindacare le ragioni della conferma del segreto, in contraddittorio con il capo del Governo e della sostituzione del criterio della maggioranza rafforzata a quello dell’unanimità nell’adozione delle decisioni più significative per lo stesso Comitato. Tali modifiche erano ancora più urgenti, peraltro, dopo che la Corte, con le sentenza nn. 106/2009 e 40/2012, si era, di fatto, spinta a negare “a se stessa il potere di un sindacato di merito”200.

Sin dall’avvio della discussione in I Commissione alla Camera il giorno 5 Luglio 2012201 poteva palesarsi un’ampia condivisione da parte dei parlamentari di tutti gli

schieramenti sul testo della proposta e, soprattutto, sulla necessità di intensificare il sindacato parlamentare a fronte del ricorso, non sempre necessario, all’opposizione del segreto202. Anche 197 Si tratta della proposta di legge C. 5284, a firma D’Alema, Cicchitto, Laffranco, Rosato. I nominativi indicano non solo la provenienza della proposta (ovvero il Copasir) ma anche la natura bipartisan della stessa. La proposta è stata presentata in forma identica al Senato dai componenti del Copasir appartenenti a detta Camera.

198Cfr. 676, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 4 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...46.

199 Cfr. § 1.5.

200 On. Massimo D’Alema. Cfr. 676, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 4 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...46. Per l’esame delle citate sentenze si rinvia alla parte III della presente trattazione.

201 La presentazione del progetto di legge alla Camera avveniva invece in 4 Luglio 2012. Cfr. 676, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 4 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...46.

202 Secondo l’On. Minniti, ad esempio, la previsione di cui all’art. 6 del p.d.l., modificativo dell’art. 31, comma 9, l. n. 124 del 2007, di una maggioranza rafforzata al posto dell’unanimità per l’attivazione dei poteri del Copasir avrebbe reso più semplice l’attivazione del sindacato politico. Secondo l’On. Bressa, allo stesso modo, il provvedimento “era estremamente significativo”, avendo “il merito e il pregio di rafforzare, nel senso di riconoscere fino in fondo, la pienezza dei poteri dei servizi, la pienezza dei poteri del Governo sulla gestione dei servizi e sull'opposizione del segreto di Stato” (omissis) assicurando “nel contempo al Parlamento la possibilità di esercitare un vero controllo di merito, dando piena attuazione alla giurisprudenza costituzionale”. Cfr. 677, Bollettino

delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 5 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e

nel prosieguo della discussione del giorno 11 Luglio, fatte salve talune limitate precisazioni203,

non si ponevano ostacoli alla rapida approvazione del provvedimento in seno alla Camera posta anche la natura bipartisan della stessa proposta e l’innegabile spirito di collaborazione tra i deputati.

Nemmeno gli emendamenti al testo originario erano molti e particolarmente significati, salvo quelli relativi alle modalità ed alla natura delle informazioni da trasmettersi al Copasir da parte del Presidente del Consiglio. Un emendamento presentato dal relatore mirava, infatti, a limitare ad un “idoneo quadro informativo” la quantità di informazioni da comunicare al Copasir204. Nè dunque “tutta la verità” né le semplici ragioni essenziali della conferma del

segreto del testo originario: era evidente come quello proposto fosse un nuovo compromesso incapace, tuttavia, di determinare un vero rafforzamento dei poteri del Copasir. Il giorno successivo, l’emendamento veniva, comunque, riformulato in questo modo: “il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del comitato parlamentare espone in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato”. Nonostante i dubbi205 di taluni

parlamentari sulla natura vincolante del verbo “espone”, l’emendamento in questione raccoglieva, come il resto del provvedimento, l’unanimità dei consensi della I Commissione, venendo, conseguentemente approvato. In particolare il carattere obbligatorio “dell’esposizione” presidenziale veniva considerato sussistente, pur in difetto di una specifica sanzione, in virtù della necessaria collaborazione tra poteri dello Stato.

Il giorno 25 Luglio il disegno di legge approvato dalla I Commissione della Camera in sede legislativa veniva illustrato in I Commissione al Senato206 dal Presidente, On. Vizzini, il

quale sottolineava come “il disegno di legge n. 3417, presentato alla Camera, fosse stato modificato con alcuni interventi che non avevano alterato l'impianto originario. Le integrazioni erano volte a rafforzare i poteri di controllo del comitato parlamentare sotto il profilo della sicurezza informatica nazionale; affidare al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza la gestione degli approvvigionamenti e dei servizi comuni alle due agenzie (Aise e Aisi); modificare la disciplina sul segreto; infine accentrare in capo al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma la competenza ad autorizzare le intercettazioni preventive

203 Secondo l’On. Briguglio, ad esempio, l’informativa del Governo non avrebbe potuto essere trasmessa solo al Presidente o al Vice Presidente del Copasir (era la versione originaria della proposta), ma avrebbe dovuto essere portata a conoscenza di tutto il Comitato. Secondo invece l.‘On. Pastore il capo del Governo non avrebbe dovuto fornire al Copasir un quadro completo nel merito al fine di prevenire il rischio di fughe di notizia. Cfr. 680, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 11 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...80.

204 Cfr. 681, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 12 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...14.

205 On. Gianclaudio Bressa. Cfr. 684, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari, XVI Legislatura, 17 Luglio 2012, Camera dei Deputati, Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (1)...29.

(omissis)”207. Anche in questo ramo del Parlamento il disegno di legge trovava il consenso più

ampio e i pochi emendamenti presentati venivano, comunque, respinti. La discussione avviata il 31 luglio208 si chiudeva rapidamente ed il giorno successivo il testo veniva approvato

all’unanimità209 nella stessa versione della Camera dei Deputati.

207 Ivi.

208 Cfr. 421, Resoconto sommario, XVI Legislatura, 31 Luglio 2012, Senato della Repubblica, Affari Costituzionali (1);

209 Rimanevano assorbiti altri due disegni di legge, il n. 2932 e n. 3362. Cfr. 422, Resoconto sommario, XVI Legislatura, 1 Agosto 2012, Senato della Repubblica, Affari Costituzionali (1).

PARTE II

LA LEGGE N. 124 DEL 2007 SOTTO LE LENTI DELLA COSTITUZIONE

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