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2. L’iter parlamentare Ovvero: la legge n 124 del 2007 vista diacronicamente 1 I lavori della Camera: la ricerca di un testo unitario Il 28 Novembre 2006, nella

2.5 La discussione in aula La discussione generale nell’aula del Senato sul disegno d

legge di riforma del sistema di informazione e sicurezza iniziava il 24 Luglio 2007177: in quella

sede si tornava a ribadire lo spirito unitario che aveva caratterizzato l’iter parlamentare178,

sottolineando le modifiche minime, ma indispensabili, apportate al testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, nell’auspicio di una rapida approvazione del d.d.l. stesso una volta tornato nuovamente alla Camera.

Il nuovo sistema di intelligence, ritenuto in continuità con il precedente per taluni aspetti179, con il descritto quadro di garanzie180 intessuto dal legislatore, veniva considerato

finalmente idoneo a fronteggiare le nuove minacce, esterne ed interne, alla salus rei publicae. Vi erano, tuttavia, molteplici proposte emendative la cui presentazione veniva preannunciata, come accennato in precedenza, soprattutto in tema di rafforzamento dei poteri del Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica): la ratio di tali emendamenti, naturalmente, doveva individuarsi nelle volontà di rendere più efficace “il sindacato ispettivo, nel quale si esprimeva il principio di responsabilità politica181 dell'azione

dell'Esecutivo di fronte all'organo rappresentativo della sovranità popolare182.

177 In precedenza, mentre veniva annunziata nella seduta dell’assemblea del 17.07.2007 la decisione della conferenza dei capigruppo di includere nel calendario della settimana successiva la discussione sul d.d.l. de quo e, conseguentemente, veniva fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione Bilancio del Senato era investita della richiesta di un parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti da presentarsi in aula: in tale circostanza, se sul testo veniva espresso parere non ostativo, tale giudizio non veniva esplicitato su taluni emendamenti, ritenuti lesivi delle prescrizioni di cui all’art. 81 Cost. Cfr. N. 195, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 17 Luglio 2007 (pom.); N. 101, Resoconto sommario, XV Legislatura, 24 Luglio 2007 (ant.), Senato della Repubblica, Bilancio (5).

178 Unica voce completamente dissonante era quella del Sen. Ramponi (AN) che, oltre a criticare il nuovo sistema per l’assenza di vertice politico nel Dis (il cui direttore, unico a potersi rapportare con il Presidente del Consiglio era un pubblico funzionario), per l’assenza dallo stesso di Aise e Aisi, per la fumosità dell’autorità delegata, riteneva illegittima l’esclusione della Commissione Giustizia da una “competenza diretta in sede di discussione” e ingiustificato l’aver ignorato completamente il parere da essa espresso. Al Sen. Ramponi avrebbe replicato il giorno successivo il secondo relatore, Sen. Sinisi, affermando di aver privilegiato il mantenimento dell’unità politica trovata alla Camera alle proposte, pur convincenti ma integralmente modificatrici del testo del d.d.l. 1335, formulate dal componente della commissione Difesa. Cfr. Cfr. N. 200, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 24 Luglio 2007 (ant.); Cfr. N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.).

179 Ovvero per la previsione di un vertice unico, per l’esistenza di due servizi (seppur non più rispondenti ai Ministeri della difesa e dell’interno ma al solo Presidente del Consiglio), l’Aise e l’Aisi per il configurato coordinamento unitario realizzato dal Dis. Si trattava della posizione del Sen. Casson. Cfr. N. 200,

Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 24 Luglio 2007 (ant.).

180 Ovvero, principalmente, la disciplina ed i limiti del segreto di Stato, il ruolo della Corte Costituzionale, le garanzie funzionali ed il Copasir (in sostituzione del Copaco). Cfr. N. 200, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 24 Luglio 2007 (ant.).

181 In questo senso era particolarmente importante una previsione normativa già contemplata nel d.d.l.: come rilevato dal Sen. Brutti, infatti, nel testo si statuiva che “il Presidente del Consiglio, trenta giorni dopo la conclusione dell'operazione nell'ambito della quale erano state poste in essere condotte per le quali egli aveva stabilito una causa di giustificazione, ed aveva dato la sua autorizzazione, avrebbe comunicato al comitato parlamentare di controllo i dati relativi a quell'operazione, naturalmente rimanendo celate le fonti e tutte le situazioni e i fatti il cui svelamento avrebbe potuto potrebbe nuocere alla sicurezza dello Stato”. Cfr. N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.).

182 Sen. Grassi (RC –SE). Nello stesso senso leggasi anche l’intervento del Sen. Brutti del 25.07.2007: l’esponente dell’Ulivo riteneva che il comitato parlamentare dovesse “poter esercitare un controllo almeno pari a quello che esercitavano gli organi parlamentari nei principali ordinamenti democratici, dagli Stati Uniti al Sudafrica, allo Stato di Israele, ove esistevano organi parlamentari di controllo che erano degni di quel nome”. Cfr. N. 200, Resoconto

stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 24 Luglio 2007 (ant.); N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25

Nella seduta del 25 Luglio 2007, dopo aver esaurito la discussione generale, il Senato procedeva alla votazione dei singoli emendamenti: in particolare, in quell’occasione veniva parzialmente modificato l’art. 15 del provvedimento, prevedendo che l'autorità giudiziaria, nell'ordine di esibizione di documenti, atti od oggetti, dovesse indicare i reati per i quali procedeva183; integrato l’art. 21, mantenendo elevato il trattamento economico degli operatori

dei servizi di informazione per la sicurezza all’interno delle risorse finanziarie già previste dalla normativa vigente184; rivisto l’art. 30, riducendo il numero dei componenti del Copasir da 12 a 8

(quattro deputati e quattro senatori)185; introdotta all’art. 28, comma 7, una più analitica

disciplina degli esiti delle pronunce della Corte costituzionale relative ad eventuali conflitti di attribuzioni sorti a seguito dell’opposizione del segreto di Stato in relazione a comunicazioni di servizio di appartenenti al Dis o ai servizi di sicurezza186; emendato l’art. 31, incrementando i

poteri del comitato parlamentare di controllo187; soppresso il comma 3 dell’art. 39, approvato

dalla Camera, che escludeva la rilevanza, ai fini del segreto di Stato, della classifica di segretezza eventualmente attribuita ad informazioni, documentazione, attività, cose o luoghi la cui conoscenza da parte di soggetti non autorizzati potesse ledere gravemente l'integrità della Repubblica; specificato il contenuto dell’art. 45, relativo al regime transitorio, prevedendo l’applicazione della nuova disciplina sull’acquisizione di atti coperti dal segreto di Stato alle

183 Si trattava dell’emendamento 15.200 Casson e altri. L’emendamento a firma dello stesso Sen. Casson n. 15.201, invece, il quale prevedeva che l'autorità giudiziaria potesse comunque acquisire un documento, relativo anche a questioni sulle quali fosse opponibile il segreto di Stato, ai fini della mera esibizione e ai fini del mero esame, salvo sospenderne la consegna in caso di opposizione del segreto di Stato, veniva ritirato a seguito dell’opposizione del relatore Sen. Sinisi. Quest’ultimo, affermava a tal proposito: “il problema è compiere una scelta di carattere politico e tecnico, cioè se davanti al segreto e all'interesse nazionale dello Stato debba prevalere la possibilità per il giudice di valutare comunque il contenuto del documento o l'interesse della Nazione e dello Stato a che questo giudizio venga dato prima dall'autorità politica e da colui che ha la responsabilità di decidere. L'opzione che ha scelto la Commissione è che sia il Presidente del Consiglio, l'autorità politica ad avere nelle mani la capacità di decidere se il contenuto di un documento o di un atto debba essere conoscibile o meno, per offrirlo successivamente, avendo fatto questa valutazione, alla conoscenza dell'autorità giudiziaria”. Cfr. N. 202, Resoconto stenografico

dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.)..

184 Si trattava, in particolare, dell’emendamento 21.282 della Sen. Villeco Calipari. La nuova norma prevedeva tra l’altro il riconoscimento, all’atto del rientro nell’amministrazione di provenienza, degli avanzamenti di carriera conseguiti dal dipendente dei servizi di sicurezza Cfr. N. 202, Resoconto

stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.).

185 Ciò a mezzo degli emendamenti 30.200 Vitali e 30.201 Brutti. Cfr. N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.). Cfr. N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.).

186 La disciplina riprende testualmente quella prevista in via generale per l’opposizione del segreto di Stato dal comma 7 dell’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 del progetto in esame; in particolare, si stabiliva che, qualora la Corte ritenesse insussistente il segreto, il Presidente del Consiglio non potesse più opporlo con riferimento al medesimo oggetto, mentre nel caso in cui il segreto fosse dichiarato esistente, l’autorità giudiziaria non potesse in alcun modo acquisire o utilizzare gli atti o i documenti sui quali fosse stato opposto il Segreto. N. 217, Bollettino delle Giunte e delle

Commissioni Parlamentari, XV Legislatura, 31 Luglio 2007 (ant.), Camera dei Deputati, Giustizia (2)...65.

187 Si trattava dell’emendamento 31.208 Brutti. Il nuovo comma 9 dell’art. 31 prevedeva ora che l'esigenza di riservatezza o il segreto di Stato non potessero essere opposti al Comitato “che, con voto unanime, avesse disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti di appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza ai compiti istituzionali previsti dalla presente legge”. Diversamente, l’emendamento 31.203 Mantovano, che mirava ad estendere al Copasir la disciplina delle commissioni parlamentari d’inchiesta, non veniva approvato, sul presupposto dell’evidente differenza tra il Comitato de quo, permanente e dotato di competenza generale, e le suddette Commissioni, temporanee, titolari di competenze specifiche attribuite per legge e di poteri equiparati a quelli dell’autorità giudiziaria per lo specifico settore d’incidenza della loro azione ex art. 82 Cost. (era in particolare la posizione espressa dal Sen. Pastore, relatore). Cfr. N. 202, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Senato della Repubblica, 25 Luglio 2007 (ant.).

acquisizioni probatorie successive all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema di informazione per la sicurezza188.

Terminata la votazione dei singoli articoli, il Senato, con voto pressoché unanime189,

approvava il d.d.l. 1335: l’iter parlamentare, però, non poteva ancora considerarsi compiuto, mancando il successivo, obbligato, voto della Camera sullo stesso d.d.l.

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