LA LEGGE N 124 DEL 2007 SOTTO LE LENTI DELLA COSTITUZIONE E DELLA DINAMICA POLITICO ISTITUZIONALE
4. Il nuovo segreto.
4.5. Lo spazio temporale del segreto Le problematiche sul segreto non attengono,
tuttavia, solo al grado di determinazione della sua disciplina ed ai correttivi introdotti per garantirne, comunque, un’applicazione costituzionalmente conforme, ma anche allo spazio temporale in cui esso opera.
Con la l. n. 124 del 2007 lo strumento in esame è stato, per la prima volta, sottoposto a rigidi limiti temporali, poiché “la segretezza é giustificata, non diversamente da tutte le misure eccezionali (...), soltanto se è limitata nel tempo”354. Il segreto è, dunque, efficace per un
periodo massimo di 15 anni, prorogabile di ulteriori 15 anni355 ed è revocabile dallo stesso capo 351 Cfr. P. Veronesi, La “villa dei misteri”: uso e abuso del segreto di Stato, cit., pag. 573.
352 Si tratta di inutilizzabilità in re ipsa rafforzata (in quanto anche indiretta) delle notizie segretate (non di nullità né di invalidità). L’art. 202 c.p.p. ne11’attuale formulazione prevede infatti, al comma 5, che l'opposizione confermata del segreto inibisca all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Al contempo il comma 6 prevede che non sia, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
353 Negli Stati Uniti d’America, diversamente, l’applicazione del segreto da parte del Governo nel corso di un processo comporta il blanket privilege, ovvero la completa archiviazione del caso stesso con inevitabile violazione delle prerogative del potere giudiziario statuite dall’art. 3 della costituzione americana. Cfr. A. V. Rocchi A. V., Il segreto di Stato nell'ordinamento statunitense, cit., pagg. 2017 - 2018.
354 Cfr. M. Ricciardi, Appunti su segreto di Stato e principio di trasparenza, cit., pag. 46.
355 Dal punto di vista procedurale, il comma 7 dell'art. 39 fissa in quindici anni dall'apposizione del segreto (o in assenza di questa, dalla sua opposizione, confermata ai sensi dell'art. 202 CPP, come sostituito dall'art. 40 della legge in commento) il termine, decorso il quale è ammesso che qualunque soggetto interessato possa presentare una richiesta diretta al Presidente del Consiglio e finalizzata all'accesso alle informazioni, agli atti, ai documenti alle attività e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. A fronte di questa richiesta, secondo quanto stabilito da1 comma 8 dell'art. 39, si formalizza, sul punto, “la centralità del ruolo del Presidente del Consiglio”, nel senso che quest'ultimo, entro trenta giorni, consente l'accesso oppure, attraverso provvedimento motivato, può disporre una o più proroghe alla sussistenza del vincolo del segreto. La durata complessiva del divieto di accesso agli atti coperti dal segreto di Stato non può, comunque, essere superiore a trent’anni. Pur in presenza di quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'art. 39, residua per il Presidente del Consiglio un'ulteriore importante prerogativa, descritta dal 9" comma dell'articolo in questione, secondo cui lo stesso, a prescindere dal decorso dei termini precedentemente descritti, può disporre la cessazione del vincolo quando emerga il venir meno delle esigenze poste alla base della pregressa apposizione del segreto. Nella disciplina del 1977, ben lungi da questo scenario, vi era invece la totale mancanza di limiti temporali per la vigenza del segreto. Cfr. AA. VV., Commenti
articolo per articolo. Legge 3.8.2007, n. 124 – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (GU 13.8.2007, n. 187), cit., pagg. 827 - 829.
del Governo quando vengano a mancarne i presupposti356: a partire da quale momento, tuttavia,
esso produce concretamente i suoi effetti?
La Corte costituzionale ha statuito che il segreto esplichi i suoi effetti a partire dall’apposizione o dall'opposizione confermata357 all'atto acquisitivo dell’informazione
segreta358, affermando, tuttavia, che quando esso venga portato ufficialmente a conoscenza degli
inquirenti, imponga, comunque, di stralciare dal materiale utile per la decisione quanto raccolto nell’inconsapevolezza del vincolo, oppure di interpellare il Presidente del Consiglio per una conferma tardiva359.
Il rischio di tale visione, vale a dire del criterio della “non indifferenza dell’opposizione tardiva del segreto” è, però, evidente e consiste non solo nel possibile diniego dell’efficacia costitutiva dell’atto di opposizione o di conferma del segreto di Stato, ma in definitiva nel consentire all’Esecutivo di potere “azzerare a piacimento complesse attività investigative già esaurite, pur in presenza della possibilità di impedirle ab initio”. Non solo: al di là delle conseguenze negative sull’attività processuale, tale concezione incide anche sul diritto di difesa di tutti i soggetti che dello strumento del segreto non possono giovarsi360. Risulta chiaro, nel
caso di specie, come la Corte abbia voluto offrire massima tutela alle pretese di occultamento sacrificando non solo il principio di certezza del diritto ma limitando anche fortemente (e ingiustificatamente) l’autonomia della magistratura.
Il dies a quo del segreto di Stato, vale a dire il termine a partire dal quale decorrono i suoi effetti, è dunque quello della sua apposizione da parte del Presidente del Consiglio (la regola) ovvero quello della conferma dell’opposizione (l’eccezione), ma certamente non quello della semplice opposizione in giudizio361.
356 Ciò conferma il ruolo del Presidente di dominus del sistema. Precisa il comma 11 dell’art. 39, tuttavia: “quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti”. Cfr. comma 11, art. 39, l. 3 Agosto 2007, n. 124.
357 Cfr. art. 39, comma 7, l. n. 124 del 2007.
358 Diversamente “l’opposizione del segreto non impedisce al pubblico ministero di indagare sui fatti di reato ai quali si riferisce la notitia criminis in suo possesso e di esercitare l'azione penale, ma ha solo “l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”, sia in via diretta (ai fini di fondare su di essi l’azione penale) sia indiretta (“per trarne spunto per ulteriori indagini, le cui risultanze sarebbero viziate dall’illegittimità della loro origine”. Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2009; A. Morrone A., Il nomos del segreto di
Stato, tra politica e Costituzione, cit., pag. 38.
359 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 106/2009.
360 Ovvero, nel caso Abu Omar, in primis, gli agenti dell’intelligence straniera condannati, diversamente dagli italiani opponenti il segreto.
361 Secondo Pisa, non pone particolari problemi l’ipotesi in cui i termini di durata decorrono dall’apposizione del vincolo, essendo un momento vicino o, talvolta, contemporaneo alla genesi del documento o della notizia oggetto di segretazione. Non rispecchia, altresì, il requisito dell’attualità dell’interesse tutelato l’ipotesi in cui il dies a quo decorra dall’opposizione del segreto di Stato, che, può collocarsi in un momento cronologicamente distante rispetto alla data in cui il documento è stato predisposto o la notizia ha assunto rilevanza. Cfr. P. Pisa, Riforma 2007 e Regolamento 2008. Segreto di Stato in evoluzione, in
Una problematica connessa al “tempo” del segreto è anche quella relativa alla sua presunta possibile retroattività.
Pur non negata esplicitamente dalla Corte, in quanto potenzialmente riconducibile non ad un provvedimento formale ma ad una situazione percepibile “ictu oculi”362 dall’autorità
giudiziaria, la retroattività deve, comunque, escludersi per almeno tre ragioni: poiché essa al massimo potrebbe riguardare gli effetti di un atto giuridico e non certo le condotte di un determinato soggetto; perché determinerebbe un’inevitabile lesione del principio secondo cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”363; perché, infine, darebbe vita ad un non sense, ovvero impedirebbe (come
accaduto364) la divulgazione di notizie già note365.